Regime impositivo delle onlus

REGIME IMPOSITIVO DELLE ONLUS REGIME IMPOSITIVO DELLE ONLUS Per ciò che concerne il regime impositivo delle ONLUS ai fini delle imposte sui redditi, sono previste: • l’esclusione della commercialità delle attività istituzionali; • l’esclusione dal redd …

REGIME IMPOSITIVO DELLE ONLUS

REGIME IMPOSITIVO DELLE ONLUS
Per ciò che concerne il regime impositivo delle ONLUS ai fini delle imposte sui redditi, sono previste:
• l’esclusione della commercialità delle attività istituzionali;
• l’esclusione dal reddito imponibile dei proventi delle attività connesse;
• l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative agli enti non commerciali.
Poiché alle ONLUS si applicano le disposizioni relative agli enti non commerciali, ma solo ove non confliggenti con le disposizioni specifiche in materia di ONLUS, ciò comporta che:
• non si applicano le disposizioni sulla qualificazione dell’ente come commerciale o non commerciale, poiché: a) le disposizioni specifiche che individuano i requisiti per assumere la qualifica di ONLUS hanno riguardo a profili diversi dalla commercialità o meno dell’oggetto principale (circ. 26.6.1998, n. 168, par. 1.12); b) le disposizioni relative agli enti non commerciali si applicano alle ONLUS in quanto tali (non in quanto abbiano le caratteristiche degli enti non commerciali);
• si applicano le disposizioni relative agli enti non commerciali per ciò che concerne la determinazione del reddito complessivo, i proventi esclusi e gli oneri detraibili e deducibili.
Redditi – In pratica le ONLUS sono assoggettate all’IRPEG relativamente alle categorie dei redditi fondiari, di capitale e diversi, mentre non conseguono redditi d’impresa imponibili, poiché:
• il reddito complessivo si determina secondo le disposizioni relative agli enti non commerciali, cioè sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali;
• tenuto conto che le attività istituzionali sono a commercialità esclusa, possono conseguire redditi d’impresa solo dalle attività connesse, i cui proventi sono esclusi dal reddito complessivo.

Contributi per l’acquisto di autoambulanze e altri beni strumentali
In favore delle organizzazioni di volontariato e delle ONLUS sono previsti taluni contributi pubblici per l’acquisto di beni aventi specifiche destinazioni (autoambulanze ed altri beni strumentali aventi specifiche finalità “sociali”) che non concorrono alla formazione del reddito imponibile (art. 96, L. n. 342/2000).
Ritenute
Sui contributi corrisposti dagli enti pubblici alle ONLUS non si applica la ritenuta del 4% prevista dall’art. 28, c. 2, D.P.R. n. 600/1973 (art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 460/97), le ritenute alla fonte sui redditi di capitale sono applicate a titolo d’imposta e i proventi delle obbligazioni e titoli assimilati assoggettati ad imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 239/1996 non concorrono a formare il reddito d’impresa ai sensi del successivo art. 5 (art. 16, c. 2, D.Lgs. n. 460/1997).
Art. 150, tuir; art. 26, D.Lgs. n. 460/1997; circ. 26.6.1998, n. 168, par. 3

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Per le ONLUS (ad eccezione delle società cooperative, per le quali si applicano le disposizioni previste per tali soggetti: non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
ONLUS di ricerca
Per le fondazioni-ONLUS che svolgono attività di ricerca scientifica (D.P.R. n. 135/2003) la collaborazione con case farmaceutiche è attività istituzionale qualora l’ente rimanga proprietario dei risultati della sperimentazione mettendoli a disposizione della collettività (ris. 22.9.2004, n. 123).
Case di riposo
È riconducibile nell’attività istituzionale della casa di riposo – ONLUS l’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria svolta nei confronti di soggetti che versano in condizioni personali disagiate anche sotto l’aspetto economico. Tale condizione ricorre nel caso in cui la retta di ricovero praticata dalla ONLUS (ed eventualmente assunta come base di riferimento per la determinazione del contributo dell’ente pubblico) non venga fatta gravare sull’ospite ovvero venga fatta gravare su quest’ultimo in misura inferiore alla metà del suo ammontare (circ. 18.11.2004, n. 48; ris. 21.12.2006, n. 146).
Artt. 150, c. 2, tuir; circ. 26.6.1998, n. 168, par. 3.1

ATTIVITÀ CONNESSE
Per le ONLUS i proventi delle attività connesse  non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Sebbene i relativi proventi non concorrano alla formazione del reddito, le attività connesse, se si qualificano come commerciali, sono soggette agli obblighi contabili previsti per le attività commerciali degli enti non commerciali.
Ai fini della qualificazione delle attività connesse come commerciali o meno, si applicano le disposizioni sulle attività a commercialità esclusa relative agli enti non commerciali.
Artt. 150, c. 2, tuir; art. 26, D.Lgs. n. 460/1997; circ. 26.6.1998, n. 168, par. 3.1

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Le organizzazioni di volontariato che sono ONLUS in forza di legge possono applicare, in luogo delle disposizioni relative alle ONLUS in generale, le seguenti disposizioni particolari, se più favorevoli.
Regime fiscale – Per le organizzazioni di volontariato che si avvalgono in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati e sono iscritte in appositi registri regionali o provinciali, non costituiscono redditi imponibili i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato.
I proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici non rientrano comunque tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali.
Attività marginali – A condizione che siano svolte per il raggiungimento del fine istituzionale e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo l’uso dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi d’impresa), si considerano marginali le seguenti attività:
• vendita occasionale nel corso di celebrazioni o iniziative di solidarietà;
• vendita di beni acquisiti a titolo gratuito da terzi a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia effettuata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
• vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, se la vendita è effettuata direttamente dall’organizzazione;
• somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazione, celebrazioni e simili;
• prestazioni che rientrano nelle attività istituzionali con corrispettivi specifici che non eccedono del 50% i costi specifici di produzione.
Art. 8, c. 4, L. n. 266/1991; art. 1, D.M. 25.5.1995; 26.6.1998, n. 168, par. 1.10

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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