Redditi esteri e non residenti

Una dettaglia analisi sulla condotta fiscale da seguire se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti al di fuori dell’Italia. Le imposte pagate all’estero a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta.

IMPOSTE ESTERE, STABILE ORGANIZZAZIONE E WHITE LIST

CREDITO D’IMPOSTA PER REDDITI ESTERI
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta.

Stati o territori a regime fiscale privilegiato
Il credito d’imposta spetta anche per la ritenuta alla fonte prelevata sugli interessi di obbligazioni emesse da una società con sede in Gibilterra, ancorché si tratti di un territorio a regime fiscale privilegiato (ris. 28.6.2007, n. 147/E).
Imposte definitivamente pagate all’estero
La definitività del pagamento dell’imposta all’estero coincide con la sua irripetibilità. Non sono definitive le imposte pagate in acconto e quelle per le quali è previsto il conguaglio. Se sono suscettibili di rimborso, le imposte pagate all’estero si possono detrarre nell’anno in corso, al netto del rimborso, solo se questo è già stato richiesto ed ottenuto prima di effettuare la dichiarazione in Italia e si possa considerare certo nel suo ammontare (circ. 8.2.1980, n. 3; ris. 25.9.2001, n. 134; circ. 12.6.2002, n. 50/E).
Tunisia
La quota parte dell’imposta omnicomprensiva corrispondente alla Impot sur les societes tunisina pagata in relazione ai redditi prodotti in Tunisia da una stabile organizzazione di una società fiscalmente residente in Italia, soddisfa i requisiti di “similarità” all’imposta italiana sui redditi e della “definitività'” del pagamento del tributo estero ai quali è subordinato il riconoscimento
del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero (ris. 7.3.2008, n. 83).

Le imposte estere sono ammesse in detrazione fino alla concorrenza della quota d’imposta netta italiana proporzionale al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
In pratica l’imposta pagata all’estero può essere detratta fino a concorrenza dell’importo risultante dalla seguente formula.

Imposta italiana relativa allo stesso reddito

Imposta netta italiana x              Reddito prodotto all’estero
                                      Reddito complessivo (al netto delle perdite)

I redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno
Stato.
Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito
complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Lavoro dipendente all’estero
L’imposta estera deve essere ridotta in proporzione alla quota di reddito estero imponibile in Italia anche nel caso di reddito di lavoro dipendente all’estero imponibile nel limite delle retribuzioni convenzionali (art. 36, c. 30, D.L. n. 223/2006; circ. 4.8.2006, n. 28/E, par. 39).

Periodo d’imposta – La detrazione è calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta pagata all’estero a titolo definitivo, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.
La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga quando l’imposta dovuta in Italia per il periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l’imponibile è stata già liquidata, si deve effettuare una nuova liquidazione (tenendo conto anche del maggior reddito estero eventualmente accertato) e la detrazione si opera dall’imposta risultante dalla dichiarazione nella quale è stata richiesta; nel caso sia scaduto il termine per l’accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell’imposta estera proporzionale all’ammontare del maggior reddito prodotto all’estero acquisito a tassazione in Italia.
Redditi d’impresa – Per i redditi d’impresa prodotti all’estero mediante stabile organizzazione o da società controllate ammesse al consolidato mondiale, la detrazione può essere calcolata dall’imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene successivamente, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo.
L’esercizio di questa facoltà è condizionato all’indicazione nelle dichiarazioni dei redditi delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.
Riporto L’imposta estera eccedente la quota d’imposta italiana dello stesso periodo può essere scomputata all’indietro, nel senso che può essere scomputata fino a concorrenza dall’eventuale eccedenza di imposta italiana rispetto all’imposta estera relativa al reddito d’impresa prodotto nello stesso Paese negli esercizi precedenti fino all’ottavo.
L’imposta estera ulteriormente eccedente, cioè l’imposta estera che non trova capienza neppure nell’eccedenza di imposta italiana degli otto periodi d’imposta precedenti, può essere riportata a nuovo e detratta dall’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa al reddito d’impresa prodotto nello stesso Paese negli esercizi successivi fino all’ottavo. In pratica per i redditi d’impresa lo scomputo dell’imposta estera avviene secondo le seguenti formule particolari.

Imposta estera da detrarre

Imposta estera dell’esercizio + Imposta estera non detratta negli 8 esercizi precedenti

Limite entro cui può essere detratta

Imposta italiana dell’esercizio + Imposta italiana non detratta negli 8 esercizi precedenti

Le disposizioni relative al riporto in avanti ed all’indietro del credito si applicano anche ai redditi d’impresa prodotti all’estero dalle singole società controllate ammesse al consolidato nazionale e mondiale (salve le particolarità relative ai paesi dove si applicano forme di tassazione di gruppo, art. 11, D.Lgs. n. 247/2005).

STABILE ORGANIZZAZIONE
Le modalità di determinazione del reddito delle società e gli enti non residenti varia a seconda che tali soggetti abbiano o meno una stabile organizzazione.
Si definisce stabile organizzazione una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato (art. 162 tuir: definizione mutuata dal modello OCSE).
L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
• una sede di direzione;
• una succursale;
• un ufficio;
• un’officina;
• un laboratorio;
• una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali anche in zone situate fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo e alle risorse naturali.
Al fine di individuare la presenza di una “stabile organizzazione” rilevano le seguenti ulteriori precisazioni:
• un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, nonché l’esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato stabile organizzazione a condizione che il cantiere, progetto o attività abbia durata superiore a tre mesi;
• una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se viene utilizzata: a) ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa; b) ai soli fini di trasformazione di beni da parte di altra impresa; c) ai soli fini di acquistare beni e merci o di raccogliere informazioni per l’impresa; d) ai soli fini di svolgere qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; ai fini dell’esercizio combinato delle sopra citate attività, purché l’attività della sede fissa, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario;

Deposito
Non costituisce stabile organizzazione una sede fissa di affari destinata a svolgere un ruolo di deposito rispetto all’attività commerciale di vendita di capi di abbigliamento svolta dalla casa madre estera, in quanto si limita a ritirare tutta la merce dai fornitori italiani, anche tramite terzi trasportatori, a stoccare la merce stessa presso i propri magazzini, a predisporre i singoli lotti da consegnare ai clienti (previo controllo di qualità e di conformità della merce da consegnare), a consegnare la merce così predisposta ad ALFA oppure direttamente ai clienti della medesima ALFA (sempre tramite terzi trasportatori) ed infine a raccogliere e trasmettere ad ALFA i dati relativi al confronto tra gli ordini di acquisto formulati dai clienti italiani
e le vendite eseguite (ris. 27.1.2009, n. 21).
• non costituisce stabile organizzazione la disponibilità, a qualsiasi titolo, di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi;

Server installato presso un Internet Service Provider italiano
Possono configurare una stabile organizzazione due server installati da una società estera presso un Internet Service Provider italiano e utilizzati per l’offerta di videogiochi on-line (ris. 28.5.2007, n. 119/E).

• anche in deroga ai punti precedenti, costituisce stabile organizzazione la presenza di un soggetto residente o non residente che nel territorio dello Stato conclude abitualmente in nome dell’impresa contratti diversi da quelli di acquisto di beni. Peraltro, non costituisce comunque stabile organizzazione dell’impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di altro intermediario che goda di uno status indipendente agendo nell’ambito della sua ordinaria attività (tale status di indipendenza non è richiesto per le seguenti figure: raccomandatario marittimo di cui alla L. n. 135/1977 e mediatore marittimo di cui alla L. n. 478/1968, che abbia i poteri per la gestione commerciale od operativa delle navi dell’impresa, anche in via continuativa; la presenza nel territorio dello Stato di tali ultimi soggetti non configura di per sé una stabile organizzazione);
• il fatto che un’impresa non residente, con o senza stabile organizzazione, controlli un’impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe siano controllate da un terzo soggetto esercente o meno attività d’impresa, non costituisce motivo per considerare una qualsiasi delle suddette imprese una stabile organizzazione dell’altra.

Liquidazione della stabile organizzazione
La liquidazione della stabile organizzazione di una società di assicurazioni estera dà luogo al realizzo al valore normale dei componenti del complesso aziendale, compresi la lista dei clienti e il know-how della struttura esistente (ris. 7.11.2006,n. 124/E).

Ruling di standard internazionale – Le società non residenti con stabile organizzazione possono avvalersi delle disposizioni sul ruling di standard internazionale.
Art. 162 tuir

STATI CON SCAMBIO D’INFORMAZIONI (WHITE LIST)
Numerose disposizioni prevedono un trattamento particolare per i redditi o per i componenti di reddito derivanti dall’estero o per i soggetti residenti all’estero, quando si tratta di Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati gli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Art. 168 bis, c. 1, tuir

STATI CON SCAMBIO D’INFORMAZIONI E LIVELLO DI TASSAZIONE NON INFERIORE (WHITE LIST)
Numerose disposizioni prevedono un trattamento particolare per i redditi o per i componenti di reddito derivanti dall’estero o per i soggetti residenti all’estero, quando si tratta di Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana o nei quali il livello di tassazione è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che:
• consentono un adeguato scambio di informazioni
• e hanno un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.
Art. 168 bis, c. 2, tuir

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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