Procedura negoziale del Fit, i chiarimenti dal Ministero

Il ministero dello Sviluppo Economico spiega le modalità di attuazione degli interventi finanziabili sul Fit

Il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto opportuno intervenire con la circolare n. 0088475 del 29 luglio 2009 per chiarire le modalità di attuazione degli interventi finanziabili a valere sul Fit (Fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica) attraverso la procedura negoziale, già disciplinata dal precedente decreto del 5 febbraio 2009 (Gu n. 123 del 29 maggio 2009). Tale procedura è riservata, in particolare, ai casi in cui siano promossi programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico del Paese. In via ordinaria, il Fondo interviene, invece, a sostegno dei progetti promossi mediante una procedura valutativa a sportello o a graduatoria.


Le delucidazioni fornite dall’amministrazione centrale, nel recente documento di prassi, hanno riguardato, nello specifico, la corretta definizione dei soggetti beneficiari, la definizione dei programmi ammissibili e dei costi agevolabili, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione.


Ambito di applicazione
L’accesso alla procedura negoziale del Fit è riservato ai progetti di innovazione tecnologica per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di sviluppo sperimentale ammissibili agli aiuti. Deve trattarsi di programmi strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo previsto e realizzati da uno o più dei soggetti beneficiari. Oltre all’attività di sviluppo sperimentale è finanziabile anche la ricerca industriale connessa purché non preponderante.


Per accedere alla procedura negoziale, il soggetto proponente, identificabile in uno dei soggetti beneficiari individuati dalla normativa, presenta una proposta del progetto di innovazione tecnologica. Quest’ultimo potrà comprendere, in aggiunta al programma di sviluppo sperimentale del soggetto proponente, ulteriori programmi di sviluppo sperimentale promossi dai soggetti che hanno accesso al Fondo, compresi i consorzi, società consortili e organismi di ricerca.


L’importo dell’intero progetto di innovazione non potrà essere inferiore a 10 milioni di euro. Nell’ambito dello stesso, il totale dei costi ammissibili del programma di sviluppo sperimentale del soggetto proponente dovrà essere almeno pari a 5 milioni di euro. Per gli eventuali ulteriori programmi di sviluppo sperimentale facenti parte del progetto complessivo, è fissato un limite minimo di accesso di 3 milioni di euro, valore che si riduce a 1 milione di euro per quelli proposti dagli organismi di ricerca. Qualora il progetto di innovazione tecnologica sia composto da più programmi di sviluppo sperimentale, ciascun programma non può comportare costi ammissibili in misura superiore al 70% né in misura inferiore al 10% dei costi ammissibili complessivi del progetto.


Le agevolazioni sono concesse nel pieno rispetto di quanto fissato dalla direttiva Fit (approvata con Dm 10 luglio 2008). In particolare, troveranno applicazione le disposizioni relative ai progetti di importo superiore a 3 milioni di euro e, nel solo caso degli organismi di ricerca, quelle previste per i progetti di valore inferiore. Nel primo caso (progetti di importo uguale o superiore a 3 milioni di euro), le agevolazioni sono concesse sotto forma di un contributo in conto interessi, pari all’80% del tasso di riferimento a fronte di un finanziamento ordinario pari al 50% del programma di spesa, affiancato da un contributo alla spesa del 20%. Nella seconda ipotesi (progetti di importo inferiore a 3 milioni di euro), gli aiuti sono elargiti attraverso un finanziamento agevolato, pari al 50% del programma di spesa a un tasso del 20% del tasso di riferimento, e un contributo alla spesa del 20%. In entrambe le circostanze, poi, sono previste delle maggiorazioni sotto forma di contributo alla spesa, pari al 10% del totale dell’investimento, per le medie imprese, e al 20% del totale dell’investimento per le piccole imprese. Le intensità di aiuto appena evidenziate sono, però, indicative, dato che la normativa prevede la possibilità, in fase di negoziazione, di riduzione delle stesse nell’eventualità in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti.


In ogni caso, il valore complessivo delle agevolazioni concedibili sotto forma di finanziamento agevolato/contributo in conto interessi e di contributo alla spesa (comprese le maggiorazioni) non potrà superare le intensità massime previste dalla normativa comunitaria in materia, ossia le percentuali del 50% in Esl per la ricerca industriale e del 25% in Esl per lo sviluppo sperimentale.


L’iter di accesso al Fondo si caratterizza per la presenza di due tappe fondamentali.


Una relativa alla presentazione della proposta di massima, l’altra concernente la predisposizione del progetto definitivo. L’istanza di accesso va presentata dal soggetto proponente al Ministero dello Sviluppo economico, insieme alla proposta di massima che descrive il progetto di innovazione tecnologica. A seguito della verifica della compatibilità della proposta con le risorse finanziarie disponibili e la sua coerenza con gli indirizzi in materia di innovazione tecnologica, ha luogo la negoziazione con il soggetto proponente. Tale fase dovrà essere conclusa entro 60 giorni dalla data di comunicazione del suo avvio. Nei successivi 60 giorni andrà, invece, presentata la proposta definitiva al soggetto gestore prescelto per l’istruttoria. Tutta la procedura trova conclusione, per i programmi valutati positivamente, con la sottoscrizione di uno specifico contratto tra il Ministero, il soggetto proponente e gli altri soggetti beneficiari coinvolti.


I chiarimenti ministeriali
Come anticipato, le delucidazioni fornite con la circolare ministeriale dello scorso 29 luglio 2009 riguardano, innanzitutto, il corretto inquadramento dei soggetti beneficiari.


Il soggetto proponente di un progetto di innovazione tecnologica può essere esclusivamente uno dei soggetti individuati dalla direttiva (Dm 10 luglio 2008) e rappresentati da:



  • imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;



  • imprese che esercitano un’attività di trasporto per terra, acqua o aria;



  • imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;



  • imprese artigiane di produzione di beni;



  • centri di ricerca con personalità giuridica autonoma.


La normativa in vigore per il Fit stabilisce che i soggetti appena elencati potranno costituirsi anche sotto forma di consorzi o società consortili, a condizione che la partecipazione degli stessi all’interno del capitale sociale o del fondo consortile sia superiore al 30%. I programmi di spesa possono essere presentati anche congiuntamente agli organismi di ricerca, purché più del 30% dei costi complessivi di quelli ammessi siano relativi ad attività svolta dai soggetti beneficiari.


Al riguardo, la circolare chiarisce che qualora il progetto di innovazione tecnologica, promosso da uno dei soggetti proponenti, comprenda, in aggiunta al programma di sviluppo sperimentale dello stesso soggetto proponente, ulteriori programmi di sviluppo sperimentale promossi dai consorzi, società consortili e organismi di ricerca, tali ultimi soggetti possono essere solo beneficiari degli aiuti, ma non soggetti proponenti del progetto di innovazione tecnologica.




























































Soggetti proponenti e beneficiari di un progetto di innovazione tecnologica



Soggetti proponenti





1) Imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi



2) imprese che esercitano un’attività di trasporto per terra, acqua o aria



3) imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale



4) imprese artigiane di produzione di beni



5) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma





Soggetti beneficiari



1) Imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi



2) imprese che esercitano un’attività di trasporto per terra, acqua o aria



3) imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale



4) imprese artigiane di produzione di beni



5) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma



6) consorzi, e società consortili costituiti tra i soggetti di cui ai punti precedenti, a condizione che la partecipazione di tali soggetti sia superiore al 30% del fondo consortile o del capitale sociale



7) organismi di ricerca



Nel caso della procedura negoziale, però, non è assolutamente ammessa la presentazione di un programma di sviluppo in forma congiunta tra più soggetti nell’ambito del progetto di innovazione tecnologica; ciascun programma di sviluppo sperimentale, infatti, deve essere presentato da un solo soggetto.


Ulteriori indicazioni sono contenute in circolare con riferimento ai programmi e alle spese ammissibili. In relazione ai limiti imposti per l’accesso alle agevolazioni, è specificato che qualora il progetto di innovazione tecnologica preveda uno o più programmi di sviluppo sperimentale proposti da organismi di ricerca, il valore complessivo dei costi ammissibili di questi ultimi deve essere inferiore al 30% dei costi totali ammissibili del progetto. Resta fermo quanto già disposto in linea generale in ipotesi di progetti composti da più programmi di sviluppo sperimentale, ossia che ciascun programma non può comportare costi ammissibili in misura superiore al 70% né in misura inferiore al 10% dei costi ammissibili complessivi del progetto.


Chiariti anche i termini per la realizzazione dei programmi. Il progetto di innovazione tecnologica deve essere avviato successivamente alla presentazione dell’istanza di accesso e, comunque, non oltre 6 mesi dalla presentazione della proposta definitiva. La data di avvio coincide:



  • con la data del primo titolo di spesa ammissibile, se il progetto è avviato con attività svolte all’esterno, o

  • con quella dichiarata dal soggetto proponente, se il progetto è avviato con attività svolte direttamente dai soggetti beneficiari.



Per la durata del progetto sono, comunque, pienamente richiamate le disposizioni della direttiva Fit che individua una durata non inferiore ai 18 mesi e non superiore ai 36 mesi. In ogni caso, sono fatti salvi, per i programmi agevolati con le risorse a valere sul Pon Ricerca e Competitività 2007-2013, eventuali termini di ultimazione più restrittivi imposti dall’utilizzo delle predette risorse.


In relazione alla tipologia di spesa ammissibile agli aiuti, sono agevolabili tutte le spese definite in via ordinaria dalla normativa Fit in vigore. Si tratta, in particolare, dei costi per il personale, per strumenti e attrezzature (nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo), per servizi di consulenza, per l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e know-how, di diritti di licenza, per spese generali e per materiali utilizzati per lo svolgimento del programma. Qualora il progetto di innovazione tecnologica sia agevolato con le risorse a valere sul Pon Ricerca e Competitività 2007-2013, bisogna tenere conto di quanto previsto dal Dpr n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali nella programmazione 2007-2013.


Sempre al fine dell’ammissibilità agli aiuti a valere sulle risorse del Pon Ricerca e Competitività 2007-2013, la normativa richiede il rispetto di un’ulteriore condizione. Almeno il 75% dei costi agevolabili di ciascun programma di sviluppo sperimentale, nell’ambito del progetto di innovazione tecnologica, deve riferirsi a unità produttive ubicate nei territori dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia). Le spese sostenute in unità produttive non ubicate nei territori delle regioni dell’obiettivo Convergenza non sono ritenute agevolabili.


Infine, la circolare interviene sulla procedura di accesso agli aiuti attraverso l’approvazione della modulistica da utilizzare e maggiori dettagli sulla documentazione da produrre. In particolare, sono stabiliti i contenuti della proposta di massima che deve descrivere l’obiettivo previsto e le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto di innovazione tecnologica e dei singoli programmi di sviluppo sperimentale che lo compongono. Dovrà essere chiaramente dimostrata la connessione e la funzionalità con l’obiettivo prefissato, la ricaduta degli effetti del progetto, anche in termini di impatto occupazionale, indicando, tra l’altro, l’ubicazione delle sedi di svolgimento del progetto, i profili dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei singoli programmi di sviluppo e l’ammontare dei costi previsti.


Definite anche le formalità per la redazione delle domande di aiuto. L’istanza, redatta in bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti richiedenti e andrà presentata, insieme alla proposta di massima, a mezzo raccomandata A/R.


Inoltre, la proposta definitiva del progetto di innovazione tecnologica deve essere compilata utilizzando esclusivamente uno specifico software predisposto dal Ministero dello Sviluppo economico, che sarà reso disponibile all’indirizzo www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46.


(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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