Online le versioni definitive dei modelli Irap e Unico SP per la dichiarazione 2011

Tra le novità del modello IRAP, l’aggiornamento delle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2010 regione per regione, mentre nel nuovo modello Unico per le società di persone troviamo il bonus campionari e un nuovo prospetto dedicato al transfer pricing.

La nuova modulistica da utilizzare per la
dichiarazione dell’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) e per le
società di persone (Unico SP) è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Il modello Irap 2011 ricalca senza modifiche di rilievo la bozza approvata alla fine dell’anno scorso.
Confermata, in particolare, la nuova appendice che aveva già fatto il suo debutto nella
versione provvisoria della dichiarazione. Qui trova spazio la tabella delle aliquote
applicabili per l’anno d’imposta 2010, con tutti gli aggiornamenti che tengono conto delle
modifiche introdotte sia dalle leggi regionali sia da quelle statali. Si tratta di un elenco
completo e a misura di regione, che facilita l’associazione di ogni aliquota al codice da
riportare poi nei campi del quadro IR. In questo quadro si ripresenta con un nuovo look la
sezione VII e, più precisamente, il rigo IS32, dove viene ricalcolato l’acconto 2010 per le
regioni in deficit sanitario (Campania, Lazio, Molise e Calabria).

Nell’ultima versione del modello Unico per le società di persone spiccano, tra le
altre, due novità: il bonus campionari, riservato alle imprese del settore tessile per
gli investimenti in ricerca e sviluppo, e il nuovo prospetto dedicato al transfer
pricing
.

Sul primo fronte, la dichiarazione di quest’anno accoglie l’incentivo
fiscale previsto dalla cosiddetta Tremonti quater (dl. 40/2010) in favore
delle aziende del settore tessile che investono in attività di ricerca industriale e sviluppo
precompetitivo per realizzare campionari, collezioni e prototipi.

Debutta anche il transfer pricing modello Ue, con il
nuovo prospetto del quadro RS da utilizzare per indicare l’ammontare dei componenti
negativi e/o positivi delle transazioni, in linea con le disposizioni del Dl 78/2010.
Le nuove norme prevedono, infatti, l’esonero dalla sanzione se, nel corso dell’accesso,
ispezione o verifica, o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione
finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 e necessaria per riscontrare la
conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

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