Nuove disposizioni sui contratti di rete e sull’eventuale distacco

Tra i diversi temi trattati dalla Circolare 35/2013 sul “Dl Lavoro” c’e anche quello relativo alle reti d’impresa con le indicazioni operative per il personale ispettivo del Ministero e degli Istituti previdenziali e assicurativi.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della legge di conversione del Decreto Legge n. 76/2013 cd. “Dl
Lavoro”
, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
emanato la circolare n. 35/2013 con le indicazioni operative per il personale
ispettivo del Ministero e degli Istituti previdenziali e assicurativi.

Tra i diversi temi trattati, troviamo anche quello
relativo alle reti d’impresa riportandone di seguito il testo.

Il D.l. n. 76/2013 introduce un comma 4 ter
all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina l’istituto del distacco. Con
tale intervento il Legislatore ha inteso configurare “automaticamente
l’interesse del distaccante al distacco qualora ciò avvenga nell’ambito di un
contratto di rete.

In particolare si prevede che “qualora il
distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto
di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare
della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste
dall’articolo 2103 del codice civile
.

Ne consegue che, ai fini della verifica dei
presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a
verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.

La disposizione inoltre consentela
codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il
contratto di rete stesso
; ciò vuol pertanto significare che, in relazione
a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato
da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.

Sul piano di eventuali responsabilità penali,
civili e amministrative – e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali
illeciti – occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza
pertanto configurare “automaticamente” una solidarietà tra tutti i partecipanti
al contratto.

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