Nuova mediazione tributaria per le liti fiscali fino a 20mila euro

Diventa improcedibile e non più inammissibile il ricorso presentato dal contribuente in Ctp senza prima aver aspettato l’esito della mediazione. Nuove regole anche per la riscossione e il pagamento delle somme dovute, che saranno sospesi per il periodo di svolgimento del procedimento di mediazione.

Con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014, l’Agenzia delle
Entrate ha fornito i primi chiarimenti e le istruzioni operative sulle modifiche
normative apportate dalla Stabilità 2014 (articolo 1, comma 611, legge
147/2013) alla mediazione tributaria (articolo 17-bis
del Dlgs 546/1992), istituto che consente
di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20mila euro con la riduzione al 40% delle sanzioni. Innazitutto, per
gli atti notificati dal prossimo 2 marzo, il ricorso effettuato direttamente in Commissione
Tributaria Provinciale (Ctp)
, senza
passare prima
dalla
procedura
di mediazione, sarà improcedibile e non più inammissibile.

Si dovrà, quindi, attendere
il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia prima che il
contribuente possa costituirsi in giudizio entro i successivi 30
giorni.
Alle
domande di mediazione relative ad atti notificati a partire dal 2 marzo, precisa il documento di prassi, si
applicheranno le
normali disposizioni sui termini processuali. Ciò significa che il termine di 90 giorni
previsto per
la conclusione
del
procedimento di mediazione
dovrà essere calcolato al
“lordo” del periodo di sospensione feriale, dal primo agosto al 15 settembre.

L’Agenzia delle Entrate sospenderà la riscossione delle somme dovute per tutta la durata del procedimento di mediazione.
La sospensione
non sarà, invece, applicata
nei
casi di improcedibilità della domanda. Trascorsi i 90 giorni previsti dalla
procedura di mediazione, dovranno essere
versati gli interessi
previsti, a meno che non venga accolta l’istanza o sia
stato concluso l’accordo di
mediazione.

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