Modificato il regolamento Fesr e il regolamento generale

Le modifiche sono entrate in vigore il 13 ottobre 2009, a eccezione di quelle relative agli articoli riguardanti “Informazione e pubblicità” che si applicano a decorrere dal 16 gennaio 2007

Il 23 settembre è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L250, il Regolamento (Ce) n. 846 della Commissione europea (Ce) del 1° settembre 2009, che “modifica il regolamento (Ce) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (Ce) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale”.


Nello specifico, il regolamento esame, che nei 24 considerando illustra le motivazioni che sono alla base della decisione assunta dalla Commissione europea, si compone di 2 articoli e di 7 allegati.


In particolare, il nuovo regolamento interviene su numerosi articoli del precedente regolamento n. 1828/2008 attraverso modifiche, aggiunte, sostituzioni, inserimenti e soppressioni.


Le variazioni riguardano, in primo luogo, il Capo II e, nello specifico, le “Modalità di applicazione del Regolamento (Ce) n. 1083/2006”.


Si riferiscono, in particolare, ad articoli inclusi in diverse Sezioni che compongono il suddetto Capo II.


Le prime modifiche e aggiunte concernono la Sezione 1 “Informazione e pubblicità” e riguardano sia l’art. 8 che l’art. 9.


Per quanto attiene all’art. 8, concernente laResponsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico”, viene ora richiesto, espressamente, ai beneficiari di assicurare, anche di fronte all’impossibilità di collocare targhe esplicative permanenti, misure atte a pubblicizzare i contributi cofinanziati dall’Unione europea.


Tale indicazioni comportano modifiche ed aggiunte anche al successivo art. 9, concernente le “Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all’operazione”, per quanto riguarda la platea dei soggetti obbligati a fornire informazioni e dare pubblicità sui fondi comunitari che ora includono anche l’autorità di gestione e i beneficiari.


Variazioni sono contenute anche all’interno degli articoli inclusi nella Sezione 2 “Sistemi di gestione e di controllo”.


In particolare, modifiche e sostituzioni interessano l’art. 13 il cui titolo comprende ora, oltre all’autorità di gestione anche i controllori designati dagli Stati membri per i programmi dell’obiettivo 3 “Cooperazione territoriale europea”. Le modalità di verifiche restano immutate rispetto al precedente regolamento.


All’art. 14, riguardante i “Dati contabili”, è aggiunto un paragrafo dove è precisato che gli importi corrispondenti a un’irregolarità segnalata alla Ce devono essere identificati con il numero di riferimento attribuito a tale irregolarità o con un altro metodo adeguato.


L’art 18, relativo ai “Documenti presentati dall’autorità di audit”, subisce modifiche per quanto attiene all’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” dove, rispetto a quanto indicato nel precedente regolamento, il rapporto annuale e il parere, nonché la dichiarazione di chiusura e il rapporto di controllo finale devono riferirsi all’intero programma e a tutte le spese del programma ammissibili a un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr).


Modifiche, sostituzioni, aggiunte e inserimenti interessano l’art. 20 “Documenti presentati dall’autorità di certificazione” dove la prima scadenza per l’invio alla Commissione della dichiarazione, redatta dall’autorità di certificazione, riguardante ogni asse prioritario del programma operativo, viene posticipata da marzo 2008 a marzo 2010.


In tale dichiarazione ora gli importi recuperati, che sono stati detratti dalle dichiarazioni di spesa, devono riferirsi all’anno precedente e viene, altresì, richiesto un elenco degli importi per i quali è stata stabilita l’impossibilità di un recupero nell’anno precedente o per i quali il recupero non è previsto, classificati in base all’anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.


Viene specificato, inoltre, che gli importi complessivi corrispondenti alle irregolarità segnalate alla commissione devono essere comunicati per ciascun asse prioritario e che gli importi corrispondenti a una irregolarità segnalata alla Commissione devono essere identificati, come indicato nel precedente art. 14, con il numero di riferimento di tale irregolarità o con un altro metodo adeguato.


Infine, per ciascun importo per i quali è stata stabilita l’impossibilità di un recupero nell’anno precedente o per i quali il recupero non è previsto, l’autorità di certificazione dovrà ora indicare se chiede che la parte comunitaria sia finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea.


In tal caso, se, entro un anno dalla data di presentazione della dichiarazione, la Ce non chiede informazioni, non informa gli Stati membri per iscritto della sua intenzione di aprire un’inchiesta su tale importo o non chiede allo Stato membro di continuare la procedura di recupero, la parte comunitaria è finanziata dal bilancio generale dell’Unione.


Detto termine non si applica in caso di frode sospettata o accertata.


Le variazioni presenti nella Sezione 4 “Irregolarità” riguardano gli artt. 28, 30, 33, 35 e 36.


In particolare, l’art. 28, riguardante le “Prime comunicazioni — Deroghe”, contiene modifiche e sostituzioni per quanto riguarda la comunicazione alla Commissione di tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.


Nello specifico, variano i contenuti di alcune informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Ce e che ora devono comprendere anche:




  • il totale delle spese ammissibili e il contributo pubblico approvato per l’operazione, nonché il corrispondente importo del contributo comunitario, calcolato applicando il tasso di cofinanziamento dell’asse prioritario;

  • le spese e il contributo pubblico certificati alla Commissione in cui è stata constatata l’irregolarità e il corrispondente importo del contributo comunitario a rischio, calcolato applicando il tasso di cofinanziamento dell’asse prioritario;

  • in caso di sospetto di frode e se non è stato effettuato alcun pagamento del contributo pubblico a favore di persone o di altre entità, gli importi che sarebbero stati versati indebitamente se l’irregolarità non fosse stata individuata;

  • il codice della regione o area in cui l’operazione è stata situata o effettuata, precisando il livello Nuts o altro.



Cambiamenti sono intervenuti anche per quanto riguarda alcune deroghe previste all’obbligo di comunicazione alla Commissione. In particolare, per i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all’autorità di gestione o all’autorità di certificazione prima che l’autorità competente li scopra, prima o dopo l’inclusione delle spese irregolari in una dichiarazione certificata presentata alla Commissione, e per i casi rilevati e corretti dall’autorità di gestione o dall’autorità di certificazione prima dell’inclusione delle spese irregolari in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.


Variazioni interessano, infine, alcune delle informazioni richieste per la trasmissione alla Ce della documentazione relativa alle irregolarità, in particolare quelle relative alle pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità e al modo in cui è stata scoperta, che ora comprendono sia quelle non ancora disponibili che quelle che debbano essere rettificate. In tal caso, gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti o rettificati quando presentano alla Commissione i successivi rapporti trimestrali sulle irregolarità.


Sostituzioni e modifiche interessano anche l’art. 30 sulle “Comunicazioni sul seguito dato — Mancato recupero” dove è totalmente modificato sia il comma 1 che il 2.


In particolare gli Stati membri, oltre a comunicare alla Ce tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, forniscono alla stessa Ce, entro due mesi dal termine di ogni trimestre, con riferimento a ogni precedente comunicazione effettuata, informazioni dettagliate concernenti l’apertura, la conclusione o l’abbandono di procedimenti sanzionatori amministrativi o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l’esito di tali procedimenti.


Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale e se risultano dalla violazione del diritto comunitario o nazionale, le disposizioni che fissano le sanzioni e se è stata accertata una frode.


Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro fornisce poi informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.


L’art. 33 cambia, invece, titolo e diventa “Cooperazione con gli Stati membri” e comprende alcune sostituzioni che interessano le irregolarità riscontrate in uno Stato membro ma presenti anche all’interno di altri Stati membri.


In tal caso, quando la Commissione ritenga che per la natura dell’irregolarità, pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi in altri Stati membri, sottopone la questione al Comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi e si impegna ad informare, ogni anno, lo stesso comitato e gli altri comitati interessati dell’entità dei fondi interessati dalle irregolarità e delle varie categorie di irregolarità, ripartite per tipo e numero.


L’art. 35 “Trasmissione delle informazioni ai comitati” viene soppresso e l’art. 36 “Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione” subisce modifiche e sostituzioni che riguardano, esplicitamente, gli Stati membri che non ancora adottato l’euro.


La successiva sezione interessata è la 8 “Strumenti di ingegneria finanziaria” e riguarda gli artt. 43, 44 e 46.


In particolare, il titolo dell’art. 43 diventa “Disposizioni generali” e comprende sostanziali sostituzioni, modifiche ed aggiunte.


Regole stringenti sono stabilite per gli strumenti di ingegneria finanziaria e per i fondi di partecipazione. Infatti, nell’articolo in esame si specifica che gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono entità giuridiche indipendenti disciplinate da accordi tra i soci cofinanziatori o gli azionisti, ovvero un capitale separato all’interno di un istituto finanziario.


Qualora poi lo strumento di ingegneria finanziaria sia costituito nell’ambito di un istituto finanziario, deve essere costituito come capitale separato, soggetto a specifiche norme applicative nell’ambito dell’istituto finanziario, che devono prevedere, in particolare, una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l’istituto finanziario.


La Commissione, si specifica, non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria e quando le Autorità di gestione o i fondi di partecipazione selezionano strumenti di ingegneria finanziaria, questi strumenti devono presentare un piano di attività o un altro documento appropriato.


I termini e le condizioni per i contributi dei programmi operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabiliti in un accordo di finanziamento concluso tra il rappresentante, debitamente autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria, e lo Stato membro o l’Autorità di gestione o, se del caso, il fondo di partecipazione.


Nello specifico, l’accordo di finanziamento deve comprendere almeno:




  • la strategia e il piano d’investimento;

  • le disposizioni per il controllo dell’attuazione;

  • le modalità del disimpegno del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;

  • le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite allo strumento di ingegneria finanziaria in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.



I costi di gestione non possono, altresì, superare per la durata dell’intervento, su una media annua, i valori indicati, a meno che in seguito a una gara d’appalto non si riveli necessaria una percentuale più elevata in conformità alle norme applicabili.


I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale, dai prestiti e da altri investimenti rimborsabili, nonché da garanzie per investimenti rimborsabili, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e degli incentivi alla prestazione, possono essere destinati, in via preferenziale, agli investitori che operano rispettando il principio dell’investitore in economia di mercato. Questi rendimenti possono essere assegnati fino a un livello di remunerazione fissato nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria e, successivamente, devono essere ripartiti equamente tra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.


Le imprese, i partenariati tra settore pubblico e privato e gli altri progetti facenti parte di un programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile, che sono finanziati dagli strumenti di ingegneria finanziaria, possono anche beneficiare di una sovvenzione o di un altro aiuto di un programma operativo.


Spetta, infine, alle Autorità di gestione prendere i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei capitali di rischio, dei finanziamenti e delle garanzie private.


Anche l’art. 44, che ora viene intitolato “Fondi di partecipazione”, come abbiamo accennato in precedenza, presenta sostituzioni nella parte relativa alle condizioni richieste all’accordo di finanziamento concluso con il fondo di partecipazione per finanziare, attraverso i Fondi strutturali, strumenti di ingegneria finanziaria.


Infatti, l’accordo di finanziamento prevede ora:




  • i termini e le condizioni per i contributi del programma operativo al fondo di partecipazione;

  • gli inviti a manifestare interesse destinati agli strumenti di ingegneria finanziaria conformemente alle norme applicabili;

  • la valutazione e la selezione degli strumenti di ingegneria finanziaria da parte dei fondi di partecipazione;

  • la definizione e il controllo della politica di investimento o dei piani e degli interventi di sviluppo urbano mirati;

  • la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione agli Stati membri o alle Autorità di gestione;

  • la sorveglianza della realizzazione degli investimenti;

  • le prescrizioni relative agli audit;

  • le modalità del disimpegno del fondo di partecipazione dallo strumento di ingegneria finanziaria;

  • le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte.




Nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria che finanziano imprese, le disposizioni relative alla definizione e al controllo della politica di investimento devono indicare almeno le imprese destinatarie e i prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere.


Infine, l’art. 46, che assume ora la denominazione di “Fondi per lo sviluppo urbano”, presenta anche esso sostituzioni che investono i primi due paragrafi del suddetto articolo. Nel primo si precisa che se i Fondi strutturali finanziano fondi per lo sviluppo urbano, tali fondi investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. I partenariati o gli altri progetti non comprendono la creazione e lo sviluppo di strumenti di ingegneria finanziaria quali capitali di rischio, fondi per mutui e fondi di garanzia per le imprese. Nel secondo si fa presente che, ai fini del paragrafo 1, i fondi per lo sviluppo urbano investono attraverso prestiti e garanzie o strumenti equivalenti e attraverso fondi propri.


Le variazioni riguardano anche il Capo III e, nello specifico, le “Modalità di applicazione del Regolamento (Ce) n. 1080/2006”.


Abbracciano, in particolare, articoli inclusi in alcune Sezioni che compongono il suddetto Capo III.


Le prime modifiche e aggiunte concernono la Sezione 1 “Ammissibilità della spesa” e interessano gli artt. 47, 50 e 52.


Per quanto riguarda l’art. 47 “Interventi nel settore dell’edilizia abitativa”, ammissibili unicamente per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 1° maggio del 2004, il testo è sostituito completamente.


L’art. 50 “Spese delle autorità pubbliche relative alla realizzazione delle operazioni” presenta una sostituzione che riguarda le modalità di rimborso dei costi sostenuti per la prestazione di servizi relativi alla preparazione o alla realizzazione di un’operazione resi dall’autorità pubblica che è beneficiaria e che realizza l’operazione autonomamente, senza ricorrere a fornitori di servizi esterni.


Detti costi sono rimborsabili se non rientrano nelle responsabilità istituzionali dell’autorità pubblica o nelle sue mansioni di gestione quotidiana, sorveglianza e controllo e se sono legati alle spese sostenute effettivamente e direttamente per l’operazione cofinanziata o ai contributi in natura di cui all’art. 51 “Contributi in natura”.


Infine, l’art 52 “Spese generali” presenta delle aggiunte che specificano come le indicazioni riguardanti la possibilità di rimborso delle spese generali e la percentuale ammessa per i tassi forfetari, fino al 25%, si applicano solo alle operazioni approvate prima del 13 ottobre 2009 e per le quali gli Stati membri hanno deciso di non avvalersi della possibilità di rendicontare i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un’operazione.


Per quanto concerne gli allegati, l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del regolamento in esame, l’allegato III, concernente l’“Elenco dei dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione ai fini dei controlli documentari in loco a norma dell’articolo 14”, è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del nuovo regolamento, mentre l’allegato IV è modificato in conformità all’allegato III del sopra citato regolamento.


Gli allegati X “Certificato, dichiarazione di spesa e domanda di pagamento intermedio” e XI “Dichiarazione annuale relativa agli importi ritirati e recuperati, ai recuperi pendenti e agli importi non recuperabili di cui all’articolo 20, paragrafo 2” sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato IV del regolamento oggetto del nostro commento.


L’allegato XIV “Modello di dichiarazione di spesa relativa a una chiusura parziale”è sostituito dal testo figurante nell’allegato V del nuovo regolamento, come anche l’allegato XVIII “Rapporti annuali e finali” è sostituito dal testo figurante nell’allegato VI del già citato nuovo regolamento.


Infine, gli allegati XX “Dati strutturali dei Grandi Progetti da codificare”, XXI “Scheda Grandi Progetti – Investimento in infrastrutture” e XXII “Scheda Grandi Progetti – Investimento produttivo” sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato VII del nuovo regolamento n. 846/2009.


Il suddetto regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2009, mentre le modifiche relative agli articoli riguardanti “Informazione e pubblicità” si applicano a decorrere dal 16 gennaio 2007.



(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)


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