Con la circolare n. 3/2013, il Ministero del Lavoro chiarisce alcune operatività sulla riconciliazione introdotta dalla riforma Fornero in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
In tema di conciliazione del contenzioso
riguardante i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, introdotta dalla
riforma Fornero, il Ministero del Lavoro ha chiarito alcune operatività della procedura
nella circolare n. 3/2013.
Possono ricorrere alla nuova procedura tutti i
datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori interessati che occupino in
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto economico più di 15
dipendenti o più di 5 imprenditori agricoli.
Il datore di lavoro che intende
procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo è tenuto
a fare alla direzione del lavoro (Dtl) competente per
territorio, in base al luogo di attività del dipendente e per conoscenza al lavoratore, una comunicazione in cui manifesta la
volontà di intimare il licenziamento e indica i motivi alla base di questa
scelta a mezzo raccomandata o Pec. La procedura
deve concludersi entro 20 giorni dalla data dell’invio alle parti a
comparire per il tentativo di conciliazione, da parte della Dtl. Dalla ricezione dell’istanza, la Dtl infatti avrà 7 giorni di tempo per convocare le parti
davanti alla commissione.