Licenziamenti, la procedura di conciliazione del contezioso

Con la circolare n. 3/2013, il Ministero del Lavoro chiarisce alcune operatività sulla riconciliazione introdotta dalla riforma Fornero in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

In tema di conciliazione del contenzioso
riguardante i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
, introdotta dalla
riforma Fornero, il Ministero del Lavoro ha chiarito alcune operatività della procedura
nella circolare n. 3/2013.

Possono ricorrere alla nuova procedura tutti i
datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori interessati che occupino in
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto economico più di 15
dipendenti
o più di 5 imprenditori agricoli.

Il datore di lavoro che intende
procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo è tenuto
a fare alla direzione del lavoro (Dtl) competente per
territori
o, in base al luogo di attività del dipendente e per conoscenza al lavoratore, una comunicazione in cui manifesta la
volontà di intimare il licenziamento
e indica i motivi alla base di questa
scelta  a mezzo raccomandata o Pec. La procedura
deve concludersi entro 20 giorni dalla data dell’invio alle parti a
comparire
per il tentativo di conciliazione, da parte della Dtl. Dalla ricezione dell’istanza, la Dtl infatti avrà 7 giorni di tempo per convocare le parti
davanti alla commissione.

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