Licenziamenti collettivi e procedura di mobilità

Tutti i dettagli della procedura di mobilità



La regolamentazione legislativa inerente ai licenziamenti collettivi è stata introdotta con la legge 23 luglio 1991, n. 223, in ossequio alla Direttiva del Consiglio Cee n. 129 del 17 febbraio 1975.

Alcune modifiche sono state introdotte dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (conv. in legge 19 luglio 1993, n. 236) e dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299 (conv. in legge 19 luglio 1994, n. 451).


Definizioni
Per procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 223/1991, si intende il licenziamento collettivo disposto durante o al termine di un intervento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs); la procedura può riguardare anche meno di 5 dipendenti.


Per licenziamento collettivo, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 223/1991, si intende la manifestazione di volontà di licenziare almeno 5 lavoratori subordinati nell’arco di 120 giorni nell’unità produttiva, oppure in più unità produttive nell’ambito della stessa provincia, riconducibili ad una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro; la procedura può anche concludersi con il licenziamento di un numero di dipendenti inferiore a 5.


Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 223/1991, la procedura inerente ai licenziamenti collettivi deve essere rispettata anche qualora l’impresa intenda cessare la propria attività. Il licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, di più lavoratori, al di fuori delle ipotesi sopra precisate, si definisce individuale plurimo.


Esclusioni
Le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina sui licenziamenti collettivi concernono:



  • le costruzioni edili, nei casi di fine lavoro;



  • le attività stagionali;



  • i datori di lavoro non imprenditori (sindacati, partiti politici, studi professionali).



Limiti dimensionali
In relazione alla procedura di mobilità, occorre riferirsi al campo di applicazione della disciplina Cigs e, quindi, principalmente:


1. alle imprese industriali, anche edili e lapidee, che, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale, abbiano occupato, mediamente, più di 15 dipendenti;


2. alle imprese artigiane, anche edili e lapidee, che, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale, abbiano occupato, mediamente, più di 15 dipendenti.


Condizione necessaria per accedere alla Cigs è che la contrazione dell’attività deve essere conseguente alla sospensione o alla contrazione dell’attività dell’impresa che esercita influsso gestionale prevalente ed ammessa alla Cig straordinaria;


3. alle imprese editrici di giornali quotidiani, agenzie di stampa a carattere nazionale e imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici;


4. alle imprese commerciali in senso stretto, da individuarsi in base al codice statistico contributivo attribuito dall’INPS, che occupano più di 200 dipendenti (più di 50 fino al 31/12/2009), esclusi apprendisti e contratti di inserimento, al momento di presentazione della domanda;


5. alle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi;


6. alle compagnie aeree.


In merito ai limiti dimensionali del licenziamento collettivo, invece, i datori di lavoro interessati sono quelli che occupano oltre 15 dipendenti (si computano tutti i dipendenti; i part-time in proporzione), calcolati come media del semestre precedente l’avvio della procedura.


Fasi della procedura
La procedura da intraprendere, prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991, è analoga sia nelle ipotesi di mobilità, che di licenziamento collettivo e consta di più fasi:


1. versamento del contributo d’ingresso;


2. comunicazione di apertura della procedura, da inviare alla r.s.u. (o r.s.a.) o, in mancanza, alle OO.SS. di categoria, ed alla Regione. Qualora i licenziamenti interessino lavoratori occupati in unità produttive dislocate in diverse Regioni, la comunicazione deve essere trasmessa anche al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.


La comunicazione deve contenere le indicazioni:



  • dei motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale;



  • dei motivi per i quali si ritiene di non poter adottare misure alternative alla dichiarazione di mobilità;



  • del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato;



  • dei tempi di attuazione del programma di mobilità;



  • delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione del programma medesimo;



  • del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;



  • esame congiunto con le OO.SS.; la procedura sindacale deve concludersi entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Se gli esuberi sono meno di 10, il termine è ridotto della metà;



  • in mancanza di accordi con le OO.SS., esame congiunto presso la Regione (o presso il Ministero del Lavoro, nel caso di licenziamenti in unità produttive site in diverse Regioni); la procedura amministrativa deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del mancato accordo sindacale. Se gli esuberi sono meno di 10, il termine è ridotto della metà;



  • comunicazione del licenziamento ai lavoratori, nel rispetto dei termini del preavviso;



  • contestuale comunicazione, ai competenti Uffici della Regione, dell’elenco dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta utilizzati;



  • contestuale comunicazione alle OO.SS. e alla Regione (o al Ministero del lavoro, laddove vi siano licenziamenti di lavoratori occupati in più Regioni) della chiusura della procedura, con indicazione dei lavoratori interessati e dei criteri di scelta;



  • comunicazione all’INPS del numero dei lavoratori licenziati e dell’importo da corrispondere a titolo di contributo di mobilità.


Contributo di mobilità
All’atto dell’apertura della procedura, l’impresa deve versare il cosiddetto contributo d’ingresso, pari ad una mensilità lorda del trattamento CIGS, per ogni lavoratore dichiarato in esubero.


A procedura conclusa, occorre versare, in 30 rate mensili, un importo pari a 3 mensilità nette (con esclusione, quindi dell’aliquota del 5,84%) del trattamento Cigs per ogni lavoratore licenziato, con deduzione della somma già versata a titolo di contributo d’ingresso.


Qualora non venga raggiunto l’accordo sindacale, il versamento è pari a 6 mensilità se i licenziamenti sono effettuati durante o al termine dell’intervento Cigs, oppure a 9 mensilità se trattasi di licenziamento senza intervento Cigs.


Nel caso di cessazione dell’attività, il contributo deve essere versato in un’unica soluzione. La procedura si intende validamente esperita anche senza il versamento del contributo di mobilità.


Non si dà luogo ad alcun versamento, in caso di procedure concorsuali.


Qualora la procedura ex art. 4 della legge n. 223/1991 sia intrapresa dagli organi delle procedure concorsuali, non è previsto il versamento del contributo di mobilità.


Per l’anno 2009 gli importi unitari del contributo sono quelli indicati nella tavola in basso.


Licenziamento e criteri di scelta dei lavoratori da licenziare


Esaurita la procedura descritta, l’impresa ha facoltà, sia in presenza di accordo sindacale, sia in assenza di esso, di intimare il licenziamento ai lavoratori eccedenti.


Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 223/1991, l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con le OO.SS. ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:



  • carichi di famiglia;



  • anzianità;



  • esigenze tecnico produttive ed organizzative. Nell’operare la scelta dei lavoratori, l’impresa non può collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione.


Inoltre, il numero di lavoratori disabili soggetti al procedimento di licenziamento non può essere superiore alle percentuali previste dalla legge n. 68/1999.


Il termine entro il quale il datore di lavoro può intimare il recesso ai singoli lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento collettivo è previsto in 120 giorni dalla data di chiusura della procedura di mobilità.


Gli accordi sindacali conclusi durante la procedura di licenziamento collettivo possono differire detto termine.


Il recesso è inefficace qualora intimato verbalmente o senza il rispetto della procedura prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991 ed è annullabile per violazione dei criteri di scelta.







































Ipotesi



Retribuzioni



Contributo d’ingresso



Contributo complessivo con accordo sindacale



Contributo complessivo senza accordo sindacale



Mobilità



Fino a 1.917,48



886,31



2.503,65



5.007,30



Superiore a 1.917,48



1.065,26



3.009,15



6.018,30



Licenziamento collettivo



Fino a 1.917,48



886,31



2.503,65



7.510,95



Superiore a 1.917,48



1.065,26



3.009,15



9.027,45





Alternative ai licenziamenti collettivi
Le possibili alternative al licenziamento collettivo dei lavoratori sono:



  • l’intervento della CIGS;



  • la stipula di contratti di solidarietà difensivi;



  • il distacco temporaneo (art. 8, comma 3, D.L. n. 148/1993);



  • il mutamento di mansioni (art. 4, comma 11, legge n. 223/1991).



Indennità di mobilità
I lavoratori licenziati in seguito a procedura di mobilità o di licenziamento collettivo hanno diritto, in conseguenza della loro iscrizione in apposite liste, ad una particolare indennità di disoccupazione, denominata indennità di mobilità.


1. Le esclusioni concernono:



  • i dirigenti;



  • gli apprendisti;



  • i contratti di formazione e lavoro e i contratti di inserimento;



  • i lavoratori a termine;



  • i dipendenti di aziende del terziario occupanti meno di 201 dipendenti (meno di 51 fino al 31/12/2009);



  • i lavoratori dell’edilizia.


2. I presupposti per l’ottenimento dell’indennità sono:



  • l’iscrizione nelle liste di mobilità;



  • un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 effettivamente lavorati;



  • l’inoltro di apposita domanda al Centro per l’Impiego.


3. La misura dell’indennità è la seguente:



  • dal 1° al 12° mese: 100% del trattamento CIGS;



  • dal 13° mese: 80% del trattamento CIGS.


4. La durata dell’indennità di mobilità è la seguente:



  • lavoratori con meno di 40 anni: 12 mesi;



  • lavoratori con età compresa fra i 40 e i 50 anni: 24 mesi;



  • lavoratori con più di 50 anni: 36 mesi;



  • lavoratori occupati nei territori del Mezzogiorno: ulteriori 12 mesi.


La durata complessiva dell’indennità di mobilità non può, comunque, superare l’anzianità di servizio del lavoratore presso l’impresa che ha provveduto al suo licenziamento.



Attività lavorativa
Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella lista.


Per le giornate di lavoro svolte, il trattamento di mobilità rimane sospeso.


Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata di detto trattamento, fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento stesso.


Cancellazione dalle liste
Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, quando:



  • sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;



  • si sia avvalso della facoltà di percepire in un’unica soluzione l’indennità di mobilità;



  • sia scaduto il periodo di godimento dell’indennità di mobilità.


Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità.


La Commissione regionale per l’impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta.


Riflessi previdenziali
Durante il periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, il lavoratore ha diritto all’accredito dei contributi figurativi, computati sulla base della retribuzione spettante nel momento della cessazione del rapporto.


Agevolazioni contributive
Qualora i datori di lavoro assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, sono previste consistenti agevolazioni contributive.


1. Assunzione con contratto a tempo indeterminato:



  • pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro nella stessa misura prevista per gli apprendisti, per un periodo di 18 mesi (agevolazione usufruibile anche in caso di assunzione a tempo parziale);



  • qualora il lavoratore abbia diritto a percepire l’indennità di mobilità, ulteriore agevolazione pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, elevato a 24 per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, e a 36, per le aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno o svantaggiate.


2. Assunzioni con contratto a termine:



  • pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro nella stessa misura prevista per gli apprendisti, per un periodo di 1 2 mesi (agevolazione usufruibile anche in caso di assunzione a tempo parziale);



  • qualora il contratto sia trasformato, prima della scadenza, a tempo indeterminato:


– pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro nella stessa misura prevista per gli apprendisti, per un ulteriore periodo di 12 mesi (anche part-time);


– qualora il lavoratore abbia diritto a percepire l’indennità di mobilità, ulteriore agevolazione pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, elevato a 24 per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, e a 36, per le aziende operanti nelle aree del Mezzogiorno o svantaggiate.


Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.


(per maggiori approfondimenti vedi Novecento lavoro, Novecento Media)

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