Legge di stabilità 2011: tutte le novità per le imprese

Nuova versione del bonus ricerca, agevolazioni per il risparmio energetico, detassazione dello straordinario e per la piccola proprietà contadina. Ecco le conferme e le novità contenute nella legge di stabilità 2011.

Le legge di stabilità per il 2011 (che sostituisce, sotto il profilo terminologico la legge Finanziaria) contiene numerosi provvedimenti di proroga di agevolazioni fiscali vigenti, ed il cui termine di utilizzo sarebbe scaduto il 31 dicembre 2010
Alcune di queste attendono ancora di essere delineate, come la nuova versione del bonus ricerca. Altre, invece, continuano nella loro forma collaudata. È il caso delle agevolazioni per il risparmio energetico, per la detassazione dello straordinario e per la piccola proprietà contadina.

Nuovo impulso alla ricerca
Il comma 25 dell’art. 1 della norma in commento introduce una nuova formulazione del credito d’imposta per le imprese che affidano le attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca.
L’incentivo, secondo il piano dell’Esecutivo, godrà di uno stanziamento complessivo di risorse pari a 100 milioni di euro per il solo anno 2011.
Il credito d’imposta è riservato alla spesa realizzata nel periodo a cavallo fra il 1º gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011. Resta ancora dubbia la misura percentuale dell’aiuto, atteso che la stessa norma rimanda la fissazione dell’intensità dell’aiuto ad un decreto di prossima emanazione. Sarà compito dei Ministeri interessati (Finanze, Istruzione ed Università e Ricerca), in sostanza, delineare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di incentivazione e le modalità di fruizione del credito d’imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.
In ogni caso, come anticipato, l’agevolazione spetterà limitatamente ai contratti sottoscritti dalle aziende per le attività di ricerca e sviluppo commissionate ad università ed enti pubblici di ricerca.
La norma, quindi, raccoglie positivamente gli indirizzi, di tono critico, rivolti alla versione primitiva della legge da parte dei vertici di Confindustria, a proposito dell’assenza nel provvedimento di un qualsiasi riferimento all’aiuto alla ricerca. Appare evidente, infatti, come l’attuale stagnazione del mercato e la crisi di competitività con le economie emergenti richieda, con sempre maggiore insistenza, un’attenzione rivolta agli investimenti in ricerca e sviluppo. Va, però, constatato che l’obiettivo del Governo di conferire autorevolezza agli investimenti, obbligando le aziende a ricorrere per forza di cose ad università ed enti pubblici di ricerca, rischia, di contro, di diventare una forte penalizzazione all’esecuzione di piani di ricerca endogeni alle aziende stesse.
Il credito d’imposta andrà indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, anche se sarà esente sia dalle imposte sui redditi che dall’Irap.
Parimenti esclusa è la sua rilevanza ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Confermato, infine, il rodato sistema di fruizione dell’agevolazione, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.

L’agevolazione per la piccola proprietà contadina diventa strutturale
Con il comma 41 dell’art. 1 è stata introdotta una modifica al comma 4 bis, primo periodo, dell’art. 2 del Dl 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Si discorre, in sostanza, delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina che, con l’intervento della legge di stabilità, sono di fatto rese strutturali al nostro sistema fiscale.
In particolare, la norma in questione dispone, al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, l’applicazione in misura agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina erano originariamente contenute nella legge 6 agosto 1954, n. 604. Tali disposizioni sono state nel corso degli anni più volte prorogate e hanno trovato applicazione fino al 31 dicembre 2009, da ultimo, per effetto della proroga dettata dall’art. 2, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Come chiarito con la risoluzione 36/E/10, comunque, quella in discussione costituisce un’autonoma agevolazione rispetto a quella prevista dalla legge 604/54, definendo in maniera puntuale e, per alcuni aspetti, innovativa rispetto alla disciplina dettata da quest’ultima, i presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per l’accesso al regime agevolato della piccola proprietà contadina.
Sotto il profilo soggettivo assume, infatti, primaria rilevanza l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale tenuta presso l’Inps del beneficiario dell’agevolazione (coltivatore diretto ed imprenditore agricolo-professionale), mentre sotto il profilo oggettivo risultano interessati solo gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti.
L’individuazione dei soggetti che potevano fruire delle disposizioni in materia di piccola proprietà contadina veniva, invece, effettuata dalla precedente disciplina in considerazione dell’attività manuale di lavorazione della terra resa dal beneficiario, prescindendo, quindi, dalla iscrizione nella relativa gestione previdenziale.
Sotto il profilo oggettivo, invece, la legge n. 604/54 consentiva la fruizione delle agevolazioni per una serie di atti posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, senza porre attenzione alla onerosità dell’atto né alla circostanza che il terreno oggetto del trasferimento fosse qualificato agricolo in base agli strumenti urbanistici vigenti.
Per quanto concerne le cause di decadenza, le stesse risultano espressamente individuate dalla nuova norma e consistono:

  • nell’alienazione volontaria dei terreni entro i cinque anni dall’acquisto;
  • nella cessazione della conduzione e/o della coltivazione diretta del terreno entro i cinque anni dall’acquisto.

Non incorre, invece, nella decadenza dei benefici il contribuente che durante il quinquennio dall’acquisto, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o lo conceda in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il 3° grado e di affini entro il 2° grado, che esercitano l’attività di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del codice civile, nonché in ogni caso di alienazione conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
Stante il carattere innovativo delle agevolazioni, non è più richiesta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2, n. 1), n. 2) e n. 3), previste dalla citata legge n. 604/54, ossia la qualità dell’acquirente che deve dedicare abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra, l’idoneità del fondo alla formazione e all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici di oltre un ettaro. Altrettanto ininfluente è il possesso della certificazione prevista dai successivi artt. 3 e 4 della richiamata legge 604/1954, da parte dell’ispettorato provinciale agrario competente, che attesti la sussistenza dei richiamati requisiti e, pertanto, ai fini del riconoscimento del regime agevolato in esame, non si rende più necessaria tale certificazione.

Addio alle aggregazioni professionali agevolate
Con il comma 42 dell’art. 1, è stato ridimensionato l’ambito temporale di applicazione del bonus per l’aggregazione degli studi professionali previsto dall’art. 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di fatto limitato alle operazioni concluse a dicembre 2009. Poco male, atteso che allo stato il bonus era rimasto del tutto inattuato.
Si ricorda che la misura di agevolazione in argomento, finalizzata a favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali e funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell’organizzazione del lavoro, era rivolta agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti. Per dette aggregazioni, la Finanziaria per il 2008 garantiva la fruizione di un credito d’imposta di importo pari al 15% dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali, nonché per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati e che per le loro caratteristiche fossero imputabili ad incremento del costo degli stessi.
L’agevolazione era riconosciuta a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitassero l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione.
Come detto, l’incentivo di cui si discorre non è mai entrato in vigore, in attesa di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro della Giustizia che, in effetti, non è mai stato pubblicato.

Detassazione degli straordinari estesa al 2011
Con il comma 47 dell’art. 1 si stabiliscono alcuni importanti provvedimenti ai fini del costo del lavoro. In particolare, la norma posticipa al 2011 le agevolazioni previste dall’art. 53, comma 1, del Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall’art. 5, comma 1, del Dl 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si tratta, in pratica, di norme che regolano l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10% alle somme erogate a titolo di elementi retributivi premiali (premi di produttività). Il regime agevolativo deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del Dl 93/2008.
Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 l’agevolazione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2010, a 40.000 euro.
Come noto, la norma dettata dall’art. 53, comma 2, del Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che le medesime somme in argomento, già tassate fiscalmente con aliquota ridotta, scontino anche l’esenzione totale (sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del dipendente) dei contributi previdenziali, ovviamente nei limiti nei limiti delle risorse stanziate, a tal fine stabilite in 650 milioni di euro dall’art. 1, comma 68, della legge n. 247/2007.

Risparmio energetico “conservato”
Il disegno di legge di stabilità riconsegna ai contribuenti una versione del bonus per il risparmio energetico sostanzialmente speculare a quello fruito fino al 31 dicembre 2010.
Dopo forte insistenza degli addetti ai lavori e delle associazioni di categoria, infatti, è venuto meno il pericolo di ritrovarsi un’agevolazione fortemente ridimensionata nella sua componente più appetibile – ad esempio,quella relativa alla sostituzione degli infissi – in favore di un meccanismo che avrebbe dovuto, in linea di massima, riequilibrare la distribuzione del beneficio, privilegiando gli interventi più efficaci in termini di risparmio energetico, ossia in particolare quelli che prevedono una revisione complessiva del sistema di riscaldamento o dell’involucro dell’edificio.
Nel frattempo, l’Enea era corsa ai ripari, per scongiurare le possibili complicazioni derivanti dalla impossibilità di terminare i lavori avviati nel corso del 2010 entro la fine del medesimo anno, con l’obiettivo di salvaguardare l’agevolazione sulle spese sostenute nell’anno.
Con la risposta alla faq 65 – rinvenibile sul sito dell’ente – l’Enea aveva tranquillizzato i contribuenti, chiarendo che, d’accordo con l’agenzia delle entrate, gli interventi agevolati nel 2010 non dovevano necessariamente concludersi entro l’anno, purché gli stessi fossero pagati entro il 2010. In pratica, i proprietari dovevano saldare i conti con le imprese esecutrici entro il 31 dicembre, facendo però attenzione di prevedere nel contratto specifiche garanzie per la corretta conclusione dei lavori entro i mesi successivi (onde evitare truffe da parte delle imprese o la mancata applicazione della detrazione, se pur già approvata). La precisazione, a questo punto diventa superflua se non, in effetti, foriera di ulteriori dubbi. Non è ben chiaro, in effetti atteso che l’agevolazione continua anche nel 2011, se sia sempre consentito fruire nel 2010 del beneficio per quegli interventi che, benché non conclusi entro il 31 dicembre 2010, siano stati pagati entro la medesima data.
Unica modifica – con un impatto fiscale alquanto contenuto, se si considera che si era paventata la soppressione totale dello sconto fiscale – è rappresentata dall’allungamento del piano di ammortamento della detrazione che, nella versione ridisegnata dall’Esecutivo nella legge di stabilità prevede un periodo di fruizione dello sconto fiscale di dieci anni, in luogo dei cinque originariamente previsti.
Come detto, per non ingenerare dubbi sulla corretta fruizione dell’incentivo, il comma 48 dell’art. 1 della legge di stabilità ha preferito citare espressamente la norma istitutiva del bonus e, cioè, l’art. 1, commi da 244 a 347, della legge 296/2006, richiamando, come applicabili al caso di specie, anche le successive modifiche apportate con l’art. 1, comma 24 della legge 244/2007 e con l’articolo 29, comma 6 del Dl 185/2008. Confermata, quindi, l’irrilevanza, ai fini della sostituzione degli infissi della certificazione energetica dell’edificio. Di contro, vige ancora l’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa ai lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta di avvio delle attività.

 (per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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