Leasing o noleggio?

Nel leasing (finanziario) un soggetto concedente attribuisce a un altro soggetto, cosiddetto utilizzatore, il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico.Alla fine della durata del contratto l’utilizzatore può riscattare il bene.

Per i beni mobili
strumentali (come per esempio l’hardware)
acquisiti in leasing con diritto di riscatto
finale del bene il trattamento fiscale è
differente a seconda che si consideri,
appunto, l’impresa utilizzatrice o l’impresa
concedente.

Il noleggio
sia per i vantaggi fiscali
e di semplificazione della
contabilità di bilancio,
sia per l’eliminazione del
rischio di obsolescenza
tecnologica, il noleggio (o
locazione operativa) è un
contratto con il quale l’utilizzatore
ottiene la disponibilità
del bene, hardware
o software, per un periodo
prestabilito (di solito 36
mesi), dietro versamento
di una quota mensile detta
“canone di locazione”,
comprensiva della necessaria
assistenza e manutenzione
del bene stesso
e delle relative coperture
assicurative.
Mentre il leasing è essenzialmente
un acquisto
rateizzato dei prodotti
attraverso una pianificazione
dei pagamenti (e,
dunque, viene pagato, nel
tempo, tutto il valore dei
beni) il noleggio è finalizzato
all’uso dei beni con la
possibilità di mantenere il
passo con l’aggiornamento
tecnologico. In questo
caso, però, viene pagata attraverso
il canone solo una
parte del valore del bene.
Quindi, mentre nel leasing
è sempre presente
la clausola di riscatto, e il
bene riscattato rientra nei
cespiti dell’acquirente, nel
contratto di noleggio non
si prevede, generalmente,
l’opzione finale di acquisto
con il riscatto del bene, ma
la restituzione del bene con
possibilità di rinnovare il
noleggio per un altro periodo
con nuovo hardware
o software. Nei contratti di
noleggio è assente anche la
cosiddetta maxi-rata iniziale
prevista, invece, nei
contratti di leasing.
Per quanto riguarda i
vantaggi fiscali il noleggio
si differenzia dal leasing
per la completa deducibilità
dei canoni sia a livello
Ires che Irap, qualunque
sia la durata del contratto.
L’utilizzatore non è, dunque,
soggetto alle limitazioni
che le norme fiscali
prevedono per la deducibilità
dei canoni di leasing
e per la deducibilità degli
ammortamenti in caso di
acquisto. Altri vantaggi del
noleggio riguardano, infine,
lo smaltimento delle
apparecchiature giunte a
fine vita a carico del locatore,
ma anche l’installazione,
la formazione all’uso
delle macchine e la manutenzione
compresi nel
canone di noleggio.

Leasing: la deduzione dei canoni
Se si decide di acquisire beni mobili
in leasing occorre considerare che questi
non possono essere ammortizzati
dall’utilizzatore, se non dopo che sono
diventati di sua proprietà e, quindi, dopo
l’esercizio del riscatto. Tuttavia, durante
il leasing l’impresa utilizzatrice può
dedurre i canoni dovuti al concedente, a
condizione che siano imputati al conto
economico.
I canoni, al netto della quota di interessi
impliciti, sono deducibili per competenza.
Pertanto, il cosiddetto maxi-canone
eventualmente corrisposto all’inizio
del contratto è deducibile dopo la consegna
del bene in quote ripartite per
tutta la durata del contratto; a tal fine
devono essere iscritti i risconti contabili.
La deduzione dei canoni di locazione
finanziaria è ammessa a condizione che il
contratto abbia una determinata durata
minima.
Per il leasing di beni mobili la deducibilità
è ammessa se il contratto ha una durata
non inferiore ai due terzi del periodo
di ammortamento corrispondente al
coefficiente ordinario stabilito con decreto
ministeriale del 31 dicembre 1998 in
relazione all’attività esercitata dall’impresa
utilizzatrice, senza considerare
la riduzione a metà del primo periodo
di ammortamento. Ad esempio, con un
coefficiente di ammortamento del 20% (e
quindi con un possibile ammortamento
100:20 = 5 anni = 60 mesi) la durata del
leasing deve essere non inferiore a 40
mesi, oppure 20 mesi per il primo esercizio
di ammortamento.

Leasing:
gli ammortamenti

L’impresa che concede beni strumentali
in leasing finanziario e che imputa
a conto economico i relativi canoni,
in quanto proprietaria dei beni fino
a quando l’utilizzatore li riscatta, può
effettuare l’ammortamento, a partire
dall’esercizio di consegna, nella misura
risultante dal piano di ammortamento
finanziario desumibile dal contratto.
In particolare, ai fini della determinazione
della quota di ammortamento
deducibile, si deve sottrarre dal costo
di acquisto il prezzo di riscatto e ripartire
il risultato secondo il piano finanziario
dell’operazione.
Nel caso in cui si verifichi la risoluzione
anticipata del contratto di
leasing, l’impresa concedente non
può più continuare ad ammortizzare
il bene, in quanto lo stesso non viene
più impiegato all’interno dell’attività
d’impresa.

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