Le norme che regolano l’obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro

Una dettagliata analisi delle procedure da mettere in atto al fine di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti e più, in generale, di tutti i prestatori di lavoro.

Quadro normativo

Il datore di lavoro è vincolato nei confronti del lavoratore al c.d. obbligo di sicurezza, sancito dall’art. 2087 cod. civ. (“adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”) e ribadito dal richiamo contenuto nell’art. 41, c. 2 della Costituzione (secondo il quale l’iniziativa economica privata non può svolgersi “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”).
La tutela delle condizioni di lavoro secondo l’art. 2087 cod. civ.
La giurisprudenza ha riconosciuto al disposto dell’art. 2087 natura di norma di chiusura del sistema di sicurezza: essa impone al datore di lavoro il dovere di adottare comunque, anche dove manchi una specifica regola di prevenzione, le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e l’esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore (Cass. 30 luglio 2003, n. 11704). La responsabilità del datore di lavoro derivante dall’inosservanza dei doveri di prevenzione imposti dall’art. 2087 non configura peraltro un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto è sempre necessario l’elemento soggettivo della colpa (Cass. 17 marzo 2009, n. 6454).
La violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi derivanti dall’art. 2087 determina una responsabilità risarcitoria che può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi. In entrambi i casi il danno può derivare sia da comportamenti del datore e dei suoi dipendenti che da comportamenti di terzi; in ogni caso l’obbligo di sicurezza si estende a tutto l’ambiente lavorativo nel quale il lavoratore tutelato è chiamato ad operare.
I giudici di legittimità hanno chiarito in particolare che:
– la tutela nei confronti del lavoratore comprende anche gli incidenti ascrivibili a colpa del medesimo, salvo l’esonero dell’imprenditore da ogni responsabilità quando la condotta del prestatore di lavoro presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (Cass. 24 aprile 2007, n. 16422);
– qualora sul medesimo teatro lavorativo operino imprese diverse con rischi di reciproche interferenze, tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro, sicché ciascun datore è obbligato ad informarsi dei rischi derivanti dall’opera degli altri attori sul medesimo luogo di lavoro e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti (Cass. 7 gennaio 2009, n. 45).
Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il legislatore ha disposto nel tempo un complesso apparato di prescrizioni tecniche rivolte a specificare il criterio posto dall’art. 2087 cod. civ., con riferimento a determinati settori di attività o per materia. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, L. 3 agosto 2007, n. 123 – provvede ora al riassetto ed al coordinamento in un unico testo, armonizzato con le numerose direttive comunitarie, delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con il decreto n. 81 trova conferma e viene ulteriormente svilupato quel sistema organico di gestione della prevenzione e della sicurezza, diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Al D.Lgs. n. 81 sono state apportate rilevanti integrazioni e correzioni ad opera del successivo D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, con decorrenza dal 20 agosto 2009.
Le disposizioni del decreto n. 81/2008 sono integrate da quelle in tema di prevenzione infortuni contenute nel D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302.

Norme abrogate e decreti integrativi
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 sono abrogati, tra l’altro, i seguenti provvedimenti: D.Lgs. n. 187/2005 (vibrazioni meccaniche); D.Lgs. n. 222/2003 (piani di sicurezza nei cantieri edili); D.Lgs. n. 494/1996 (cantieri edili); D.Lgs. n. 493/1996 (segnaletica di sicurezza); D.Lgs. n. 626/1994 (disposizioni generali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); D.Lgs. n. 277/1991 (agenti chimici, fisici e biologici); D.P.R. n. 303/1956 (igiene del lavoro, ad eccezione dell’art. 64); D.P.R. n. 164/1956 (costruzioni); D.P.R. n. 547/1955 (prevenzione infortuni).
L’art. 304 dello stesso D.Lgs. n. 81 prevede l’emanazione di ulteriori decreti integrativi al fine di provvedere, in attuazione della delega prevista dalla L. n. 123/2007, all’armonizzazione delle nuove disposizioni con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo n. 626/1994 ovvero alle altre disposizioni abrogate. Fino all’emanazione dei predetti ulteriori decreti, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del citato D.Lgs. n. 626 ovvero ad altre disposizioni abrogate, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. n. 81/2008.

Campo di applicazione del D.Lgs. n. 81

In via di principio le norme di tutela contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 trovano applicazione a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. È prevista l’emanazione decreti contenenti discipline specifiche e differenziate per determinati settori caratterizzati da particolari esigenze connesse al servizio espletato o da peculiarità organizzative (come, ad esempio, le forze armate, le forze di polizia, i vigili del fuoco, i servizi di protezione civile, le strutture giudiziarie e penitenziarie, gli istituti di istruzione e le università, i trasporti aerei e marittimi).
Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991 e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile le disposizioni in materia di sicurezza sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto ministeriale.
Sotto il profilo soggettivo il decreto si applica a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. A questi fini:
– sono considerati lavoratori: le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro privato o pubblico, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, con esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari;
– sono considerati equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società; l’associato in partecipazione di cui agli artt. 2549 segg. cod. civ.; i soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18, L. n. 196/1997 ed a specifiche disposizioni regionali; gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; i lavoratori socialmente utili di cui al D.Lgs. n. 468/1997.
Restano ferme le seguenti prescrizioni per talune tipologie di lavoratori:
contratto di somministrazione, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore, mentre gli obblighi di informazione, formazione e addestramento sono ripartiti tra il somministratore e l’utilizzatore;
lavoratore distaccato, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato;
lavoro a progetto e collaboratori coordinati e continuativi, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 81 ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente; ai lavoratori che svolgono attività all’esterno troveranno applicazione le disposizioni previste per i lavoratori autonomi;
lavoro occasionale di tipo accessorio, si applicano le norme in materia di sicurezza e tutela della salute con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili;
lavoro a domicilio, portieri e altri lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione; ai lavoratori devono inoltre essere forniti, in relazione alle mansioni assegnate, i dispositivi di protezione individuale;
telelavoro, si applicano le disposizioni in materia di attrezzature munite di videoterminali, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione. I lavoratori a distanza devono essere informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riguardo alle esigenze relative ai videoterminali. Il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti – al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza – hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi (l’accesso è subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio);
lavoro autonomo (componenti dell’impresa familiare, artigiani e piccoli commercianti, coltivatori diretti, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo), trovano applicazione i soli obblighi relativi all’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale in conformità a quanto previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 81. Il lavoratore autonomo è tenuto altresì: a munirsi della tessera di riconoscimento corredata di fotografia quando effettua prestazioni in luoghi di lavoro nei quali si svolgono attività in regime di appalto ed a fornire al datore di lavoro il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, nonché (fino all’emanazione del decreto relativo alle modalità di verifica dell’idoneità tecnico- professionale) l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
volontari in servizio civile, si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela. Se il volontario svolge la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Lo stesso datore è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, in caso di impossibilità, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
Per le piccole e medie imprese agricole che impiegano lavoratori stagionali, ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative, il Ministero del lavoro emanerà disposizioni rivolte a semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria.
Criteri di computo dei lavoratori
Taluni obblighi derivanti dal decreto – come ad esempio l’utilizzo delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio, l’istituzione all’interno dell’unità produttiva del servizio di prevenzione e protezione, lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione, la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – sono riferiti ad aziende o unità produttive che occupano un determinato numero di lavoratori.
Sono esclusi dal computo ai fini della determinazione del limite dimensionale dell’unità produttiva:
– i collaboratori familiari di cui all’art. 230 bis cod. civ.;
– gli allievi degli istituti di istruzione e universitari ed i partecipanti a corsi di formazione professionale;
– i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento;
– i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
– i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio (artt. 70 segg., D.Lgs. n. 276/2003) ovvero prestazioni che esulano dal mercato del lavoro (art. 74, D.Lgs. n. 276/2003);
– i lavoratori a domicilio, purché l’attività non sia svolta in forma esclusiva a favore dello stesso committente;
– i volontari, come definiti dalla legge-quadro n. 266/1991, i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano servizio civile;
– i lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili;
– i lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 cod. civ.;
– i lavoratori a progetto ed i collaboratori coordinati e continuativi, purché l’attività non sia svolta in forma esclusiva a favore dello stesso committente;
– i lavoratori in prova.
Si ritengono esclusi dal computo anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e di inserimento, per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276/2003 (rispettivamente nell’art. 53, c. 2 e nell’art. 59, c. 2).
I lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione e i lavoratori assunti a tempo parziale si computano sulla base del numero di ore effettivamente prestate nell’arco di un semestre; i lavoratori stagionali si computano a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato.
Il numero degli operai agricoli a tempo determinato, anche stagionali, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

Lavoratori esclusi dalla tutela secondo le norme in vigore fino al 15 maggio 2008
Il D.Lgs. n. 626/1994 stabiliva che le disposizioni in esso contenute si applicano a tutela dei “lavoratori durante il lavoro”. Come si evince dall’analisi del testo, l’elemento da cui il legislatore faceva discendere l’applicazione delle norme protettive era l’esistenza di una prestazione svolta in regime di subordinazione, secondo i canoni previsti dal codice civile.
Fatte salve le sole ipotesi espressamente equiparate al lavoro dipendente dall’art. 2 del decreto 626 (soci lavoratori di cooperative, allievi di corsi di formazione professionale, ecc.) venivano pertanto esclusi dall’ambito della tutela:
1) i lavoratori autonomi;
2) i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale;
3) gli associati in partecipazione;
4) i soci di cooperative o di società, anche di fatto, che non prestavano attività lavorativa.
Le norme del D.Lgs. n. 626/1994 non si applicavano ai lavoratori autonomi che non avessero alle loro dipendenze lavoratori subordinati. Analogamente per i titolari di studi professionali il citato decreto legislativo trovava applicazione solo nell’ipotesi in cui avessero alle loro dipendenze uno o più lavoratori subordinati.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

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