Lavoro occasionale

Sono disciplinate positivamente nell’area del lavoro parasubordinato o autonomo: – le collaborazioni occasionali prestate a norma dell’art. 61, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003: si tratta delle collaborazioni coordinate e continuative di entit …

Sono disciplinate positivamente nell’area del lavoro
parasubordinato o autonomo:
– le collaborazioni occasionali prestate
a norma dell’art. 61, c. 2, D.Lgs. n. 276/2003: si tratta
delle collaborazioni coordinate e continuative di entità
contenuta quanto a durata e compenso e per questo motivo non
riconducibili al lavoro a progetto. In particolare: la durata non deve
essere complessivamente superiore a 30 giorni nell’anno
solare (ovvero non superiore a 240 ore annue, nell’ambito dei servizi
di cura e assistenza alla persona) con lo stesso committente ed il
compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre
con il medesimo committente, non deve essere superiore a 5.000 euro. Il
regime previdenziale e fiscale è lo stesso delle
collaborazioni coordinate e continuative;
– le prestazioni occasionali di lavoro accessorio:
si tratta di prestazioni rese nell’ambito delle
attività indicate dall’art. 70, D.Lgs. n.
276/2003, considerate occasionali a condizione che non diano
complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a
compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. Questa
tipologia di rapporti beneficia di un particolare e più
favorevole regime contributivo e dell’esenzione fiscale per
il reddito che ne deriva (fanno eccezione le prestazioni occasionali di
lavoro accessorio a favore di imprese familiari);
– le prestazioni di lavoro autonomo occasionale
non rientranti nei casi precedenti: si tratta di prestazioni di opere o
servizi compiute in esecuzione di un contratto d’opera (art.
2222 cod. civ.), svolte dal soggetto obbligato senza carattere di
abitualità con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione e/o coordinamento nei confronti del
committente. Le attività di lavoro autonomo occasionalmente
prestato non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le
collaborazioni coordinate e continuative, bensì a quelli
indicati dall’art. 44, c. 2, D.L. n. 269/2003 (che comportano
l’iscrizione alla Gestione separata Inps qualora il compenso
annuo sia superiore a 5.000 euro). Il reddito relativo è
soggetto ad imposizione fiscale secondo i criteri ordinari.
Il quadro delle forme di lavoro occasionale regolamentate si completa,
per esclusione, con le prestazioni  occasionali
in agricoltura
effettuate da parenti e affini sino al
quarto grado, in modo meramente occasionale o ricorrente di breve
periodo,  a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale
senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di
esecuzione dei lavori (vitto, alloggio, spese per l’acquisto
di mezzi, ecc.).
Le prestazioni in questione possono avere ad oggetto qualsiasi
attività definibile agricola ai sensi dell’art. 2135 cod.
civ. e possono essere prestate anche a favore di imprenditori agricoli
professionali (Inps circ. n. 91/2005).
 Le prestazioni svolte al titolo indicato, secondo quanto
disposto dall’art. 74, D.Lgs. n. 276/2003, sono considerate
come “prestazioni che esulano dal mercato del
lavoro” non riconducibili né allo schema del
lavoro subordinato, né allo schema del lavoro autonomo.
Ricorrendo i requisiti di cui sopra le attività prestate dal
parente o affine non fanno pertanto sorgere alcuna obbligazione
contributiva nei confronti degli enti previdenziali (Inps circ. n.
22/2005).

Lavoro occasionale
accessorio

Il lavoro accessorio costituisce una tipologia di rapporto,
introdotta nel nostro ordinamento dagli artt. 70-72, D.Lgs. n.
276/2003, con l’obiettivo iniziale di attrarre
nell’alveo della legalità prestazioni lavorative
occasionali svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o,
comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di
uscirne.
Nel tempo questa tipologia è stata resa accessibile a vaste
categorie di lavoratori e non più soltanto a soggetti
“deboli”. A seguito delle modifiche apportate (da
ultimo con l’art. 22, D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008;
l’art. 7 ter, c. 12, D.L. n. 5/2009 conv. L. n. 33/2009;
l’art. 2, c. 148, L. n. 191/2009) all’originaria
disciplina, non vengono più richiesti particolari requisiti
soggettivi se non in alcuni casi specifici, vengono inserite nuove
figure di committenti e nuove tipologie di attività ammesse
e vengono semplificati gli adempimenti amministrativi.
La natura di accessorietà comporta che le
attività disciplinate dall’art. 70, D.Lgs. n. 276/2003,
debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della
prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni
lavoro è quindi limitato al rapporto diretto tra prestatore
e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa
possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a
favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione
(Inps circolare n. 88/2009).

Ambito di applicazione
Limiti quantitativi
Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere svolte dallo stesso
soggetto a favore di più beneficiari ma non possono dar
luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a
5.000 euro nel corso di un anno solare. Tale limite è
elevato per le imprese familiari a 10.000 euro ed è ridotto
per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito.
Con riferimento al limite massimo di 5.000 euro nel corso di un anno
solare, l’Inps ha precisato che – in 
analogia con i criteri che regolano le posizioni assicurative nella
gestione separata – tale valore deve intendersi come netto
per il prestatore. Di conseguenza il limite di importo lordo per il
committente è di 6.660 euro (circolare n. 88/2009).
Limiti oggettivi e soggettivi
Il campo di applicazione dell’istituto si presenta articolato
sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Con riferimento a molti
dei settori di attività compresi nell’elenco di
seguito riportato (come ad es. per le attività di lavoro
domestico, di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, di
insegnamento privato supplementare, delle manifestazioni sportive,
culturali, fieristiche o caritatevoli) il lavoro occasionale di tipo
accessorio non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo, ne deriva
che per lo svolgimento di tali attività possono essere
utilizzate prestazioni occasionali svolte da qualsiasi soggetto,
disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o
part-time (ML risposta a interpello n. 42/2010) e quindi anche da
lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno (ML
risposta a interpello n. 46/2010). In altri casi i committenti possono
ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio utilizzando esclusivamente
le categorie di soggetti espressamente indicate (es. giovani con meno
di 25 anni, pensionati).
Secondo la legge (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato da
ultimo dall’art. 2, c. 148, L. n. 191/2009) rientrano tra le
prestazioni di lavoro occasionale accessorio le attività
rese  nell’ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici,
strade, parchi e monumenti (anche nel caso in cui il committente sia un
ente locale);
c) dell’insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e
di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di
committente pubblico;
e) di qualsiasi settore produttivo (compresi gli enti locali, le scuole
e le università), il sabato e la domenica e durante le
vacanze natalizie, pasquali ed estive, da parte di giovani con meno di
25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l’università;
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate
da pensionati, da casalinghe (intendendosi per tali coloro che non
abbiano prestato lavoro subordinato in agricoltura nell’anno in corso e
in quello precedente: Inps circ. n. 88/2009) e da giovani di cui alla
lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore
dei soggetti di cui all’art. 34,
c. 6
, D.P.R. n. 633/1972 (piccoli produttori agricoli);
g) dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis cod. civ. (per le
prestazioni rese a favore delle imprese familiari trova applicazione la
normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato);
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa
quotidiana e periodica ;
h bis) di qualsiasi settore produttivo (compresi gli enti locali) da
parte di pensionati;
h ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle
scuderie.
In via sperimentale e fino al 31 marzo 2011 (art. 1, D.L. 29 dicembre
2010, n. 225; un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2011
può essere disposta con decreto del Presidente del consiglio
dei ministri) i committenti possono ricorrere a prestazioni di lavoro
accessorio utilizzando, nell’ambito di qualsiasi settore
produttivo, le seguenti categorie di soggetti:
– prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo
parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i
buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo
parziale;
– percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito, in questo caso il compenso non può eccedere il
limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

Pagamento della prestazione
Il sistema di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio,
stabilito dall’art. 72, D.Lgs. n. 276/2003, rappresenta la
caratteristica peculiare dell’istituto. Tale sistema prevede
che il committente acquisti appositi buoni (voucher) presso il
concessionario del servizio e li consegni in pagamento al lavoratore, a
fronte della prestazione ricevuta. A sua volta il lavoratore riscuote
il controvalore dei buoni presso il concessionario che provvede alla
registrazione dei dati anagrafici e al versamento degli oneri
contributivi, trattenendo infine una quota per la gestione del servizio.
Il valore nominale di ogni buono o voucher è pari a 10 euro
(sono disponibili anche buoni multipli del valore di 50 euro,
equivalenti a cinque buoni non separabili). Il buono da 10 euro e il
buono multiplo da 50 euro possono essere usati in combinazione tra di
loro per determinare l’esatto importo del corrispettivo della
prestazione.

Composizione
del valore nominale del buono

Importo

compenso netto (*) per il
prestatore di lavoro

7,50

contributo versato alla
Gestione speciale Inps

1,30

premio versato
all’Inail

0,70

quota per il gestore del
servizio

0,50

totale

10,00

(*) Il compenso
è esente da qualsiasi imposizione fiscale (art. 72, c. 3,
D.Lgs. n. 276/2003)

Il comma 5 del citato art. 72, modificato da ultimo
dall’art. 22, c. 3, D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008,
attribuisce al Ministro del lavoro il compito di individuare il
concessionario del servizio e di regolamentare criteri e
modalità per il versamento dei contributi e delle relative
coperture assicurative. In via provvisoria e in attesa
dell’emanazione del provvedimento ministeriale, i
concessionari del servizio sono individuati nell’Inps e nelle agenzie
del lavoro.
Nel suo ruolo di concessionario l’Inps ha attivato una
specifica procedura di gestione, articolata su un canale cartaceo e un
canale telematico:
i buoni cartacei possono essere
acquistati dal committente, anche attraverso l’associazione
di categoria, presso le sedi Inps. Completati dei dati richiesti e
firmati dal committente e dal prestatore i buoni possono essere
incassati da quest’ultimo presso tutti gli uffici postali sul
territorio nazionale.
– il sistema telematico richiede la preventiva registrazione, presso
l’Inps, dei committenti e dei prestatori.
L’accredito del corrispettivo della prestazione
può avvenire attraverso carta magnetica (Inpscard) o tramite
bonifico domiciliato. Il voucher telematico si presta in particolare
all’utilizzo per attività occasionali che tuttavia
possono ripetersi nel tempo.
Prima dell’inizio della prestazione, il committente deve
effettuare la comunicazione preventiva all’Inail attraverso
uno dei canali disponibili: contact center Inps/Inail, fax gratuito
Inail, sito www.inail.it/
sezione “Punto Cliente”. La comunicazione
comprende, oltre ai dati anagrafici ed al codice fiscale del
committente, l’anagrafica di ogni prestatore con il relativo
codice fiscale, il luogo di svolgimento della prestazione, le date
presunte di inizio e di fine della prestazione, la tipologia di
attività. In caso di variazione delle suddette date, con
conseguente modifica del periodo di effettiva prestazione, è
necessario trasmettere all’Inail una nuova comunicazione di
variazione. Nella comunicazione può essere indicato
l’intero arco temporale in cui si intende ricorrere al lavoro
accessorio del prestatore – anche se esteso a più
fine settimana, giorni alterni nella settimana o settimane alterne
nell’arco di più mesi – senza che sia
necessario procedere a nuove comunicazioni a seguito di ogni chiamata
del lavoratore all’interno del periodo già
segnalato (Inail nota n. 6464/2010 e nota n. 8181/2010).
L’acquisto e la riscossione dei voucher può
avvenire anche presso i tabaccai abilitati. Il committente deve
comunicare all’Inps, prima dell’inizio della
prestazione, i dati necessari all’attivazione dei buoni. Con
tale comunicazione vengono soddisfatti anche gli obblighi nei confronti
dell’Inail (Inps messaggio n. 28791/2010).
Per le modalità di rimborso dei voucher cartacei non
utilizzati dai committenti si rinvia al messaggio Inps n. 12082/2010.

 (per maggiori approfondimenti vedi Manuale
lavoro
, Novecento Media)

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