Lavoro a progetto (parte II)

Requisiti della fattispecie Secondo il modello predisposto dal legislatore le collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate dall’autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto (che la giurisp …

Requisiti della fattispecie
Secondo il modello predisposto dal legislatore le collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate dall’autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto (che la giurisprudenza di merito connota come obbligazione di risultato: Trib. Modena, 21 febbraio 2006; Trib. Piacenza, 15 febbraio 2006) e funzionale alla realizzazione del progetto, dalla necessaria coordinazione con il committente e dall’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione (ML circ. 1/2004).
Quanto a quest’ultimo requisito, va comunque ricordato che l’art. 62, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 276/2003, prevede che tra le forme di coordinamento dell’esecuzione della prestazione all’organizzazione del committente sono comprese anche forme di coordinamento temporale. Ond’è che l’autonomia del collaboratore a progetto si esplicherà pienamente, quanto al tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione, all’interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme di coordinamento (ML circ. 1/2004).
Nell’ambito del progetto la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore. Operando all’interno del ciclo produttivo del committente il collaboratore dovrà necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze organizzative del primo: il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione.
Con particolare riguardo al lavoro a tempo determinato, ove la prestazione è resa con vincolo di subordinazione ed il termine delimita pertanto esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente individuate, il lavoro a progetto si differenzia per ciò che la durata del rapporto è funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, in regime di totale autonomia. Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell’art. 67, comma 1, il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro o della fase di esso (ML circ. 1/2004).
Il lavoro a progetto non è incompatibile con il conferimento al collaboratore di poteri direttivi e di spesa ove tali poteri risultino, anche dalla configurazione operata dalle parti nel regolamento contrattuale, funzionali all’esecuzione dell’incarico e coerenti, quanto al loro concreto esercizio, con la scelta di ricorrere alla modalità autonoma di esecuzione della prestazione (ML risposta a interpello n. 8/2009).

Indici sintomatici del lavoro a progetto in sede ispettiva
Secondo il Ministero del lavoro (circ. n. 4/2008), in sede di ispezione, l’indagine  va incentrata sulla compatibilità delle modalità di esecuzione della prestazione non con il lavoro autonomo in senso lato, ma con la fattispecie del lavoro coordinato e continuativo nella modalità a progetto, tenendo presente i seguenti indici sintomatici:
specificità del progetto, programma di lavoro o fase di esso: il progetto non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria dell’impresa come risultante dall’oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi ma potrà essere soltanto ad essa funzionalmente correlato. Ciò comporta che il progetto non può limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore.
modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente: l’inserimento organico non può infatti, di per sé solo, essere ritenuto elemento decisivo per la natura subordinata del rapporto di lavoro, in quanto connaturato a qualunque prestazione lavorativa (anche resa da terzi nell’ambito di un appalto) inserita in un contesto organizzativo. Occorre valutare la tipologia e le modalità in cui si esplica l’inserimento nell’organizzazione aziendale, soprattutto con riguardo alle forme del coordinamento, che devono essere espressamente individuate nell’accordo contrattuale a norma dell’art. 62, D.Lgs. n. 276/2003.
contenuto della prestazione: una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con una attività di carattere progettuale, suscettibile di una valutazione in termini di risultato tipica della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Occorre perciò accertare le concrete modalità operative con le quali le prestazioni vengono rese e, in particolare, che il collaboratore non sia utilizzato per una molteplicità di generiche attività estranee al progetto dedotto in contratto (in questo caso la prestazione si risolverebbe in una mera messa a disposizione di energie lavorative in favore del committente);
autonomia di esecuzione: va verificato se al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, residui una autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione. In particolare occorre accertare che l’esecuzione delle prestazioni lavorative non avvenga con assoggettamento ad uno specifico e serrato controllo sull’attività svolta, esercitato dal committente, direttamente o per interposta persona. Inoltre, perché la collaborazione sia genuinamente attivata nella modalità a progetto è necessario che risulti del tutto assente qualsiasi manifestazione di un potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo stesso committente;
determinazione del compenso: va verificato che il compenso non sia esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma sia riferibile anche al risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso. Devono pertanto essere attentamente esaminati i criteri per la determinazione del corrispettivo, i quali risulteranno evidenziati dalle parti nel contratto (è un obbligo che l’articolo 62 del D.Lgs. n. 276/2003 prescrive tassativamente) e, quindi, verificati in concreto secondo le effettive circostanze dell’attività lavorativa oggetto di esame;
clausola di esclusiva: dovrà valutarsi con attenzione la sussistenza di una ipotesi di "monocommittenza" che di per sé è assolutamente compatibile con il lavoro a progetto, ma la cui sottoscrizione da parte del collaboratore impone una puntuale verifica di tutti gli altri indici evidenziati.

Trattamento economico-normativo
Periodo di prova
Sull’inapplicabilità del patto di prova al lavoro a progetto, in quanto l’art. 61, D.Lgs. n. 276/2003, prevede la possibilità di apporre al contratto clausole pattizie, individuali o collettive, solo se più favorevoli al lavoratore: v. Trib. Roma, 6 dicembre 2006.
Compenso
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità (art. 63, D.Lgs. n. 276/2003) anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento (art. 1, c. 772, L. n. 296/2006).
La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e della durata del progetto o del programma di lavoro, e cioè in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre.
Le parti del rapporto potranno quindi disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l’utilità.
Indennità di trasferta
Con riferimento al settore dell’autotrasporto merci, il Ministero del lavoro ha ritenuto applicabile il regime contributivo dell’indennità di trasferta alle somme corrisposte ai lavoratori con contratto a progetto in relazione ai giorni in cui la prestazione lavorativa viene effettuata fuori sede (risposta a interpello n. 24/2010).
Sospensione del rapporto
L’art. 66, D.Lgs. n. 276/2003, stabilisce che la malattia, l’infortunio e la gravidanza del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione ma la sospensione del rapporto contrattuale, senza erogazione del corrispettivo.
Malattia e infortunio
Fermo restando l’invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto che si estingue alla scadenza (art. 66, D.Lgs. n. 276/2003) anche se la previsione è derogabile dalle parti.
Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto stesso quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni se il contratto è di durata indeterminabile.
Maternità e paternità
Fermo restando l’invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
A decorrere dal 7 novembre 2007, il divieto previsto dall’art. 16, D.Lgs. n. 151/2001, di adibire ad attività lavorativa le donne due mesi prima del parto e tre mesi dopo, è esteso ai committenti che si avvalgono della collaborazione di lavoratrici a progetto e categorie assimilate, iscritte alla Gestione separata dell’Inps. Tali lavoratrici hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per 180 giorni, salve eventuali più favorevoli clausole del contratto individuale (art. 4, D.M. 12 luglio 2007).
Sono assimilate alle lavoratrici a progetto le collaboratrici coordinate e continuative, mentre sono escluse le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali, inferiori a trenta giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5.000 euro con lo stesso committente (Inps circ. n. 137/2007).
La proroga del contratto di cui all’art. 4, D.M. 12.7.2007 non opera nel caso in cui durante l’interdizione anticipata si verifichi l’interruzione della gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione (ML risp. a interpello n. 58/2008).
I lavoratori padri iscritti alla medesima Gestione separata hanno diritto ad astenersi dall’attività lavorativa durante i periodi per i quali gli stessi beneficiano dell’indennità di paternità.
Sicurezza del lavoro
Ai rapporti di lavoro a progetto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente; ai lavoratori che svolgono attività all’esterno troveranno applicazione le disposizioni previste per i lavoratori autonomi (utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale in conformità a quanto previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 81).
Obbligo di riservatezza
Salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto o in parte tale facoltà.
Il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti, ma non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere in alcun modo atti in pregiudizio delle attività dei committenti (art. 64, D.Lgs. n. 276/2003).
Attività inventiva
Il lavoratore ha diritto di essere riconosciuto autore delle invenzioni fatte nel corso dello svolgimento del rapporto e i suoi diritti sono regolati in conformità delle leggi speciali, compreso l’art. 12 bis, L. n. 633/1941, che riconosce al datore di lavoro la titolarità esclusiva del diritto all’utilizzazione economica del programma per elaboratore e della banca dati creati dal lavoratore nell’esecuzione delle sue mansioni.

Estinzione del rapporto ed eventuale rinnovo
Il contratto di lavoro a progetto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite nel contratto di lavoro individuale (art. 67, D.Lgs. n. 276/2003).
Si ritiene che indipendentemente dal termine apposto al contratto, qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto debba intendersi risolto, ferma restando la corresponsione dell’intero corrispettivo
Il contratto riferito ad un determinato progetto o programma di lavoro può essere rinnovato con lo stesso collaboratore, che può essere a maggior ragione impiegato successivamente dallo stesso committente anche per progetti o programmi nuovi aventi contenuto del tutto diverso. Ciascun contratto di lavoro a progetto deve comunque presentare, autonomamente considerato, i requisiti richiesti dalla legge.
Decadenza per l’impugnazione del recesso
L’art. 32, c. 3, lett. b), L. n. 183/2010, ha stabilito che le norme sulla decadenza per l’impugnazione del licenziamento, disposte dall’art. 6, L. n. 604/1966, trovano applicazione anche in materia di recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ivi compresa la modalità a progetto.

Conversione dei rapporti atipici
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto (art. 69, D.Lgs. n. 276/2003).
Si tratta di una presunzione che può essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova dell’esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.
Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal giudice che il rapporto di lavoro a progetto sia venuto in concreto a configurare un rapporto di lavoro subordinato per difetto del requisito dell’autonomia, esso si trasforma nel rapporto corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Ai fini indicati il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento dell’esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto da sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.

Orientamenti giurisprudenziali
Le prime pronunce sul contratto di lavoro a progetto hanno affermato che l’art. 69, c. 1D.Lgs. n. 276/2003, pone la presunzione della natura di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del contratto "a progetto" sia nell’ipotesi dell’assenza di individuazione del progetto (Trib. Grosseto, 29 gennaio 2008) che qualora manchi una adeguata individuazione del progetto (Trib. Modena, 30 gennaio 2008), del programma di lavoro o di una fase di esso (Trib. Bologna, 6 febbraio 2007); tuttavia, in senso difforme, si veda A. Firenze, 29 gennaio 2008, secondo cui una volta confermata la carenza dei requisiti di forma (e di sostanza) indicati dall’art. 62, D.Lgs. n. 276/2003 e particolarmente quello di cui alla lett. b), la questione riguarda le conseguenze di siffatta carenza, ossia se sia ineluttabile quella stabilita dall’art. 69, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003 oppure resti aperta la possibilità per il datore di lavoro di provare che – pur in assenza di un vero e proprio progetto – il rapporto di lavoro si sia comunque svolto con modalità riconducibili a prestazioni di collaborazione autonoma di altro tipo. L’interpretazione teleologica e sistematica del D.Lgs. n. 276/2003 rende incongrua la tesi della presunzione relativa di subordinazione: le garanzie relative alla forma e le sanzioni ad esse collegate non possono che venire interpretate in senso rigoroso come strumento principale di dissuasione degli abusi e dell’uso strumentale della nuova figura di lavoro flessibile introdotta nell’ordinamento positivo, al fine di orientare in questo modo e con tali strumenti le scelte datoriali verso la "genuinità" delle collaborazioni a progetto. E’ onere del datore di lavoro convenuto dimostrare l’autonomia del rapporto in essere (Trib. Torino, 17 maggio 2006).

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

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