Lavoro a progetto: istruzioni per l’uso

Le caratteristiche principali del contratto di lavoro a progetto introdotto con il decreto legislativo 276/2003

Il lavoro a progetto è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n.
276/2003 e costituisce una modalità del rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa (senza vincolo di subordinazione). Dal 24 ottobre 2003 (data di
entrata in vigore del citato decreto legislativo), l’instaurazione dei rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa deve avvenire, secondo il modello
approntato dal legislatore, con riferimento ad un progetto specifico o programma
di lavoro, in mancanza del quale il rapporto si considera di lavoro subordinato
a tempo indeterminato fino dal momento della sua costituzione.

Definizione e campo d’applicazione
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

Per espressa previsione del legislatore sono escluse dalla disciplina del lavoro a progetto alcune fattispecie, tra le altre:
– le prestazioni considerate “occasionali” in quanto di durata complessiva non superiore
a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che
il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il
medesimo committente, sia superiore a 5 mila euro;
– i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, regolati da discipline speciali;
– i compensi per i collaboratori che siano titolari di pensione di vecchiaia.

Requisiti
Elementi qualificatori sono: l’autonomia del collaboratore nello svolgimento dell’attività dedotta in contratto e funzionale alla realizzazione del progetto, la necessaria coordinazione con il committente e l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione.
Nell’ambito del progetto la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore. Operando all’interno del ciclo produttivo del committente il collaboratore dovrà necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze organizzative del primo: il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione.
Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall’altro, al lavoro autonomo.

Forma del contratto
Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della loro prova, i seguenti elementi:
– indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
– indicazione del progetto (attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata
ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione) o programma di lavoro, o fasi di esso (attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale e caratterizzata dalla produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali), che viene dedotto in contratto;
– il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione nonché i tempi e le modalità di
pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
– le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa;
– le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto.

Trattamento economico – normativo
Compenso: Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla quantità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi
normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione
del rapporto.
La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e durata
del progetto o del programma di lavoro, cioè in funzione del risultato che il collaboratore
deve produrre.
Le parti del rapporto potranno quindi disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso
i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non
sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l’utilità.

Obbligo di riservatezza
Salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.
Il collaboratore a progetto non deve però svolgere attività in concorrenza con i committenti
né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla
organizzazione di essi, né compiere in alcun modo atti in pregiudizio delle attività dei
committenti.

Invenzioni
Il lavoratore ha diritto di essere
riconosciuto inventore delle invenzioni fatte nel corso dello svolgimento del
rapporto e i suoi diritti sono regolati in conformità delle leggi speciali,
compreso l’art. 12 bis, L. 633/1941 che riconosce al datore di lavoro la
titolarità esclusiva del diritto all’utilizzazione economica del programma per
elaboratore e della banca dati creati dal lavoratore nell’esecuzione delle sue
mansioni.


Sospensioni del
rapporto
La malattia, l’infortunio e la gravidanza del collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso,
senza erogazione del corrispettivo.
Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio
la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto che si
estingue alla scadenza.
Il committente può comunque recedere dal rapporto se la sospensione si protrae per
un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto quando essa sia determinata,
ovvero superiore a trenta giorni se il contratto è di durata indeterminabile.
In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni,
salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Estinzione del rapporto ed eventuale rinnovo
I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto
di lavoro individuale.
Analogo
progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti di
lavoro con lo stesso collaboratore. Quest’ultimo può essere a maggior ragione
impiegato successivamente anche per progetti o programmi aventi contenuto del
tutto diverso. Ciascun contratto di lavoro a progetto deve comunque presentare,
autonomamente considerato, i requisiti richiesti dalla legge.

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