Lavoratori parasubordinati e autonomi: indennità di malattia

Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps viene corrisposto a carico dell’Istituto un trattamento in caso di malattia comune di durata superiore a tre giorni e in caso di degenza ospedaliera.

Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria, viene corrisposto a carico dell’Istituto un trattamento in caso di malattia comune di durata superiore a tre giorni e in caso di degenza ospedaliera.
L’Inps ha precisato che nei confronti di tali soggetti non opera il c.d. principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali sancito per i lavoratori subordinati dall’art. 2116 cod. civ., in forza del quale le suddette prestazioni sono comunque garantite anche nel caso di mancato versamento da parte dell’imprenditore dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Trattandosi infatti di lavoratori la cui attività è giuridicamente qualificabile come autonoma, il mancato o irregolare versamento dei contributi obbligatori impedisce la maturazione del diritto alle prestazioni.

Indennità per degenza ospedaliera
Il D.M. 12 gennaio 2001 dispone, in attuazione dell’art. 51, c. 1, L. 23.12.1999 n. 488, la corresponsione ai soggetti iscritti alla Gestione separata di una indennità in caso di degenza ospedaliera, a condizione che:
– il ricovero sia effettuato presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (il ricovero presso strutture ospedaliere estere deve essere autorizzato o comunque riconosciuto a proprio carico dal Servizio);
– nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero risultino accreditati almeno 3 mesi (anche non continuativi) della contribuzione dovuta alla Gestione separata;
– nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla predetta Gestione non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno.

Requisito contributivo
Poiché l’erogazione dell’indennità è strettamente collegata alle modalità di attribuzione dei contributi, si ritiene utile richiamare i relativi criteri di accredito.
In base all’art. 2, c. 29, L. n. 335/1995, i contributi, versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti (criterio di cassa), sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno (una diversa decorrenza dell’accredito è operata solo in caso di prima iscrizione del lavoratore alla Gestione separata). Ad esempio, nel caso di un lavoratore parasubordinato che abbia svolto attività nel 2008 mentre il compenso venga corrisposto nel 2009, il versamento contributivo sarà attribuito a copertura dell’anno 2009. I contributi vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale stabilito; in caso di contribuzione annua inferiore al minimale, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, sempre a partire dal mese di gennaio.
L’entità del contributo utile ai fini dell’accreditamento si ottiene applicando l’aliquota di computo al minimale annuo di reddito di cui all’art. 1, c. 3, L. n. 233/1990.

Anno

Minimale annuo (art. 1, L. n. 233/1990)

Aliquota di computo

Contributo annuo

Contributo Mensile

2008 13.819,00 24,72% 3.416,06 284,67
2009 14.240,00 25,72% 3.662,53 305,21

Misura dell’indennità
L’indennità giornaliera viene determinata assumendo a riferimento una quota variabile dal 8% al 16% dell’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento. La percentuale da utilizzare per il calcolo è commisurata al numero di mensilità (anche non continuative) di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti il ricovero e risulta pari:
– all’8%, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da tre a quattro mensilità di contribuzione;
– al 12%, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da cinque a otto mensilità di contribuzione;
– al 16%, se nei dodici mesi precedenti la data di inizio del ricovero risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contribuzione.

Giornate indennizzabili
L’indennità viene erogata dall’Inps, a domanda, per tutte le giornate di ricovero e per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Sono comprese nelle giornate indennizzabili quella di dimissione e le festività. Non sono applicabili le riduzioni previste, in via ordinaria, in caso di ricovero per i lavoratori dipendenti senza familiari a carico, nè l’istituto della carenza.
In caso di day hospital, sono applicabili, per analogia, i criteri forniti con circolare n. 192/1996.

Domanda
La domanda deve essere presentata dall’interessato (mod. MAL/GEST.SEP.) entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera con autocertificazione per quanto riguarda i redditi dell’anno precedente assoggettati a contribuzione per la Gestione separata.

Indennità per malattia comune
A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata dell’Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni (art. 1, c. 778, L. n. 296/2006).
L’Inps ha chiarito che destinatari del provvedimento sono i collaboratori a progetto ed i collaboratori coordinati e continuativi, mentre ne sono esclusi i collaboratori occasionali che abbiano avuto con lo stesso committente rapporti di durata complessiva inferiori a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso inferiore a 5.000 euro (Inps circ. n. 76/2007, mess. n. 12768/2007).
L’indennità di malattia spetta in presenza degli stessi requisiti contributivi e reddituali previsti ai fini dell’indennità in caso di degenza ospedaliera ed a condizione della sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo in cui si colloca la prognosi contenuta nel certificato medico e dell’effettiva sospensione dell’attività lavorativa.
La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera. L’indennità di malattia è autonoma ed aggiuntiva rispetto all’indennità di degenza ospedaliera: resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare.

Certificazione della malattia: i lavoratori interessati devono presentare o inviare, rispettivamente all’Inps ed al committente, entro il termine perentorio di due giorni dal rilascio, il certificato e l’attestato di malattia compilato dal medico curante. In caso di presentazione o invio oltre il termine di legge, trova applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.
Eventi esclusi: sono esclusi dalla tutela gli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Si precisa che gli eventi che costituiscono continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso sono indennizzati per l’intera durata, compresi i primi tre giorni di malattia.
In caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni il lavoratore deve comunque inviare o presentare entro il termine previsto, rispettivamente all’Inps ed al committente, il certificato e l’attestato di malattia.
Controllo della malattia: si applicano le disposizioni generali in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia. L’Inps è abilitato a disporre, d’ufficio o su richiesta del committente, l’effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali per accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa. Al fine di consentire i controlli, i lavoratori sono tenuti ad indicare sul certificato e sull’attestato di malattia l’indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare ogni variazione. Eventuali assenze ingiustificate alla visita di controllo sono sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità di malattia. Per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni le visite di controllo vengono disposte solo su richiesta del committente e non d’ufficio.
Giornate indennizzabili: l’evento di malattia è indennizzato per un numero massimo di giornate pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, per almeno 20 giorni. Per “durata complessiva del rapporto di lavoro” deve intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell’ambito dei rapporti di collaborazione in essere nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia.
Il numero di giornate indennizzabili per gli eventi che si verificano nello stesso anno solare, non può superare il limite di 61 giorni (pari a 1/6 di 365). Il limite annuale è ridotto a 20 giorni per coloro che non possono far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti.
L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia, comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.
Domanda: il lavoratore deve presentare domanda, sul modello MAL.2/GEST.SEP., prelevabile dal sito Inps – sezione modulistica, contenente i seguenti dati:
– durata del/i rapporto/i di lavoro di cui il soggetto richiedente è stato parte nel corso dei 12 mesi precedenti l’insorgenza della malattia – ammontare degli emolumenti (lordi) percepiti nell’anno di insorgenza dell’evento morboso ed in quello precedente.
La domanda deve essere corredata dalla copia del contratto di lavoro. Ove necessario l’Inps può richiedere agli interessati copia della documentazione fiscale e contributiva (modelli 770, CUD, F24, etc.) necessaria per determinare la base imponibile ed accertare l’adempimento degli obblighi contributivi.

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

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