La sicurezza nei luoghi di lavoro

I compiti in materia di sicurezza sul lavoro previsti per il responsabile della sicurezza aziendale e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Un ruolo rilevante in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è previsto dal T.U. nei confronti del rappresentante aziendale e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


1. Il rappresentante aziendale per la sicurezza sul lavoro
In tema di sicurezza sul lavoro è rilevante conoscere i ruoli di alcune figure aziendali quali, oltre al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente.


Servizio di Prevenzione e Protezione
Ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico della sicurezza n. 81/08 integrato con modifiche dal D.Lgs. n. 106/09 il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.


Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.


Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.


Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, ma il datore di lavoro non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.


L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:


a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;


b) nelle centrali termoelettriche;


c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;


d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;


e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;


f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;


g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.


Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione al quale si possono rivolgere i datori di lavoro per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.


Capacità e requisiti professionali degli addetti
Le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.


Per lo svolgimento di tali funzioni è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione (e relativi percorsi di aggiornamento) adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro ed inerenti alle attività lavorative.


Detti corsi devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 6 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.


Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio sopra indicato, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo richiamato.


Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.


Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali è utilizzato dal datore di lavoro e provvede:


a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;


b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;


c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;


d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;


e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;


f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.


I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.


Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
Nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori (salvo nei casi di cui all’articolo 31, comma 6) il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, a condizione di aver frequentato appositi percorsi formativi e di aggiornamento previsti agli articoli 45 (primo soccorso) e 46 (prevenzione incendi) dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


Il datore di lavoro, che intende svolgere i compiti suindicati, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Fino alla pubblicazione di tale accordo, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.


2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) conferma il diritto dei lavoratori dipendenti alla partecipazione e al controllo in azienda in materia di sicurezza sul lavoro.


A tal fine è prevista l’elezione da parte degli interessati di un loro rappresentante.


Le regole per l’elezione sono previste dall’art. 47 del decreto che così recita:


“1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.


2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.


3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art. 48.


4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.


5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.


6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.


7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:


a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;


b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;


c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.


8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”


La mancata elezione del Rls
Nelle aziende dove nessuno dei lavoratori dipendenti intenda essere nominato come responsabile per la sicurezza, per scrupolo difensivo, sarà necessario farsi firmare dagli interessati la propria rinuncia ad assumere tale incarico.


In tale caso il datore di lavoro non è tenuto a fare la comunicazione all’INAIL; dovrà però contribuire, con aiuto economico da stabilire, all’apposito fondo previsto dall’art. 52, istituito presso l’INAIL (art. 48, comma 3).


Le attribuzioni del Rls
Le attribuzioni assegnate al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono fissate dall’art. 50 del Testo Unico e si sostanziano in compiti consultivi e di controllo, con il diritto a ricevere informazioni dagli organi di vigilanza.


In particolare hanno diritto ad ottenere una copia del documento di valutazione dei rischi previa apposita richiesta alla ditta.


Tale diritto si estende anche al documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) con il diritto di chiedere copia anche alle imprese appaltatrici.


Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.


(per maggiori approfondimenti vedi Novecento lavoro, Novecento Media)

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