La nuova normativa sul diritto d’autore

Il testo integrale del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


11 luglio 2001, n. 338 Regolamento di esecuzione delle
disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e
degli editori (S.I.A.E.) di cui all’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248,
recante nuove norme di tutela del diritto d’autore.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la
protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio
1942, n. 1369;
Visto l’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
come introdotto dall’articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante
nuove norme di tutela del diritto d’autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6
[1];
Sentita la Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 18 giugno 2001;
A d o t t a 

il seguente
regolamento:


Articolo 1

Ambito di
applicazione


1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18
agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le
dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre
sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti
successivamente all’entrata in vigore della medesima legge, nonché la
collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Società italiana degli
autori e degli editori (S.I.A.E.).


2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di
entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purché conformi alla
legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto
d’autore.


Articolo 2
Caratteristiche e
tipologia di contrassegno


1. Il contrassegno contiene il titolo dell’opera per la quale è
stato richiesto, il nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto
d’autore, un numero progressivo, nonché la destinazione del supporto alla
vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.


2. Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di
rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e
del sistema distributivo, il contrassegno può non contenere l’indicazione
dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il
contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore
dell’opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non
espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti
il servizio.


Articolo 3

Collocazione del
contrassegno


1. Il contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del
supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non
poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.


 2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, è consentita
l’apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.


3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono
sempre considerate le specificità e le dimensioni del prodotto, la sua
destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla
commercializzazione.


4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino
compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la
S.I.A.E. autorizza l’apposizione del contrassegno sull’involucro esterno della
confezione.


Articolo 4

Rilascio del
contrassegno


1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta degli interessati.


2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica
predisposta dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della
documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la
liceità dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi
all’opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti
connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei
diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La S.I.A.E. può richiedere la
documentazione comprovante l’effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare
del supporto da vidimare.


3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un
massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i
seguenti motivi: a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione; b) peculiari e
specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente; c) intese
espressamente raggiunte con il richiedente.


4. La S.I.A.E. può comunque sospendere il rilascio dei
contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.


5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni
di rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. dà comunicazione all’interessato nei
dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La S.I.A.E. può altresì’ rifiutare
il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi
della richiesta indicati al comma 2, nonché per la mancata indicazione degli
elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell’articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi
particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi può avvenire
oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i
soggetti richiedenti.


6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell’articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalità per
l’affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione
materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell’attività
svolta e dell’utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facoltà di
verifica da parte della S.I.A.E.


 7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6
dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è tenuta a stabilire i
tempi e le modalità della preventiva notizia che l’importatore deve fornire con
riferimento all’ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con
le organizzazioni interessate. L’importatore richiede il rilascio dei
contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi
all’importazione dei supporti.


Articolo 5

Supporti contenenti
programmi per elaboratore ovvero multimediali


1. Ai fini dell’applicazione del comma 1 dell’articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge
10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero
multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi
destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini
di lucro ed in particolare: a) i programmi aventi carattere di sistema
operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie
sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e lettura diretta
del supporto, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria
(memory card), o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra
memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal computer; b)
i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati specifici per
videogiochi, quali playstation o consolle comunque denominati, ed altre
applicazioni multimediali quali player audio o video.


2. Sono comunque ricompresi nell’ambito di applicazione del
presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti
applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a
qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli
utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.


3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per
elaboratore ovvero multimediali: a) accessoriamente distribuiti nell’ambito
della vendita di contratti di licenza d’uso multipli sulla base di accordi
preventivamente conclusi con la S.I.A.E.; b) distribuiti gratuitamente dal
produttore e comunque con il suo consenso, in versione parziale ed a carattere
dimostrativo; c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e
conseguente installazione sul personal computer dell’utente attraverso server o
siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in
supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata;
d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per
gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate
all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed
hardware se derivanti da software già installato; e) destinati esclusivamente al
funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o
terminali, sistemi GPRS (general pocket radio service) o inclusi in apparati
audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati
radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto
destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; f) inclusi in apparati
di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di
impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al
controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se
con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al
funzionamento degli stessi; g) inclusi in apparati di analisi biologica o
chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di
misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto
destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi; h) destinati
esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 [2].


4. Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere
esplicitamente incluse a seguito di specifici accordi tra le associazioni dei
produttori e la S.I.A.E. in considerazione della evoluzione tecnologica. Tali
fattispecie sono comunicate al Comitato per la tutela della proprietà
intellettuale di cui alla legge 18 agosto 2000, n. 248 [3].


Articolo 6

Dichiarazione
identificativa sostitutiva del contrassegno


 1. Nei casi indicati dal comma 3 dell’articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, il soggetto interessato può richiedere l’assenso
della S.I.A.E. perchè l’apposizione del contrassegno venga sostituita da
apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per
il richiedente.


 2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del
programma invia alla S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del
contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di
supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimità
dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all’articolo
171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall’articolo 13
della legge 18 agosto 2000, n. 248. [4]


 3. La dichiarazione identificativa autocertifica la
conformità della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma
dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente
regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni: a) definizione
sintetica della tipologia di prodotto informatico; b) titolo del programma per
elaboratore o multimediale; c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore
ovvero dell’importatore; d) tipo di supporto con cui il programma viene
commercializzato quali compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.; e)
tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita, noleggio, abbinamento
editoriale, etc.; f) codice identificativo del prodotto; g) descrizione
sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo anticontraffazione, sia esso un
contrassegno fisico visibile direttamente sulla confezione (applicato, accluso
mediante cellofanatura, incorporato nel materiale della confezione, ovvero
stampato sulla stessa) ovvero presente all’interno della confezione (incluso con
le medesime modalità di cui sopra in uno dei componenti del pacchetto), ovvero
incorporato nel programma come caratteristica funzionale (controllo/inserimento
di un numero seriale, richiesta di registrazione irreversibile dei dati del
possessore, creazione di codice di accesso, marchiatura del supporto, controllo
di una periferica tipo “chiave hardware”, attivazione mediante parola chiave
(password) univoca, etc.


4. Qualora i programmi contengano opere dell’ingegno tutelate
dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le dichiarazioni
identificative recano la loro indicazione, anche in via sintetica e sono
accompagnate da una dichiarazione di assolvimento dei corrispondenti diritti di
autore.


5. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche
cumulativamente per piu’ tipi di programmi o nuove versioni di un programma e
deve pervenire alla S.I.A.E., in carta semplice, completa di eventuali allegati
e di un esemplare del supporto commercializzato, almeno dieci giorni prima della
data di immissione in commercio o di importazione dei supporti nel territorio
nazionale. L’invio deve essere effettuato con modalità idonea a far constare la
data di ricevimento da parte della S.I.A.E.


6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al
solo fine di definire l’ambito di applicazione dell’articolo 181-bis della
citata legge n. 633 del 1941, nonché l’ambito operativo della dichiarazione
identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata
la protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, cosi’ come disposta
dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni,
anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle
opere intere.


7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3
dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal presente
articolo riferite a supporti prodotti o importati nel territorio nazionale nel
periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000,
n. 248, e quella di entrata in vigore del presente regolamento sono presentate
alla S.I.A.E. dai produttori o dagli importatori nel termine di novanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le
modalità indicate dal presente articolo. In ogni caso è attestata da parte dei
dichiaranti, sotto la relativa responsabilità, l’originalità dei supporti e
l’assolvimento di tutti gli obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente
normativa in materia di diritto d’autore, con ogni facoltà di verifica da parte
della S.I.A.E. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti
tra la S.I.A.E. ed i soggetti indicati dall’articolo 181-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, a seguito dell’entrata in vigore della legge 18 agosto
2000, n. 248.


Articolo 7

Casi particolari


1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o
rivenditori di supporti usati, nell’ipotesi di smarrimento o distruzione
fortuita di contrassegni originariamente apposti, la S.I.A.E., esaminata la
documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo
contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri
elementi significativi dai quali emergano fondati dubbi di illecita riproduzione
dei supporti medesimi; in questa ipotesi la S.I.A.E. sospende il rilascio per un
termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali provvede ai
necessari accertamenti. Scaduto il termine la S.I.A.E. provvede al rilascio del
contrassegno ovvero informa del fatto l’autorità giudiziaria. Le maggiori spese
per la verifica, l’esame ed il controllo dei supporti sono a carico dei
richiedenti la nuova contrassegnatura.


2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno nè a
dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive,
nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, realizzano per
finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria
attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati
al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 11 luglio 2001


 Il Presidente: Berlusconi
Visto, il
Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001 Ministeri
istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n.
188


 


Note


[1] Il testo dell’ articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.
633, introdotto dall’ articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è il
seguente: ” – 1. Ai sensi dell’art. 181 e agli effetti di cui agli articoli
171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone
un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o
multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in
movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle
indicate nell’art. 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema
tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all’art. 68 potrà essere
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di
accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate.


2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui ai comma 1 ai
soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno, previa
attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti
dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. In presenza di seri
indizi, la S.I.A.E. verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi
rilevanti ai fini dell’apposizione.


3. Fermo restando l’assolvimento degli obblighi relativi ai
diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle
ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite
convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, può non essere
apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal
decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o
sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il
programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per
cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza
all’utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità
dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all’art. 171-bis, è
comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori
preventivamente rendono alla S.I.A.E.


4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno
sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sentite la S.I.A.E. e le
associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la
agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l’alterazione e la
falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la
disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a
carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e
le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di
autore.


5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da
non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da
permettere la identificazione del titolo dell’opera per la quale è stato
richiesto, del nome dell’autore, del produttore o del titolare del diritto
d’autore. Deve contenere altresì l’indicazione di un numero progressivo per ogni
singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla
vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.


6.L’apposizione materiale del contrassegno può essere affidata
anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono
le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano
almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa l’attività svolta e lo stadio di
utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del
contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il
produttore e la S.I.A.E., l’importatore ha l’obbligo di dare alla S.I.A.E.
preventiva notizia dell ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si
osservano le disposizioni di cui al comma 4.


7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il richiedente
possono concordare che l’apposizione del contrassegno sia sostituita da
attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d’atto
della S.I.A.E.


8. Agli effetti dell’applicazione della legge penale, il
contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell’ingegno”.


 [2] La n. 104 del 1992 è la Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.


[3] Il comitato per la tutela della proprietà intellettuale è
stato introdotto dall’art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, il cui testo è
il seguente: “Art. 19. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è
istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito
denominato “Comitato . 2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega, che lo presiede, e da
quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per
due anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Il Comitato è organo di
consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e,
in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l’attività di
contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale. 4. Ai
fini dell’esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti
e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle
associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal
segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all’autorità
giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati,
senza spese, ai sensi e nei limiti dell’art. 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal
segreto d’ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di
un apposito sistema informatico e telematico. 6. Fermo restando l’obbligo di
denuncia di reato, il Comitato segnala all’autorità giudiziaria e agli organi
che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque
utili ai fini dell’attività di prevenzione e di repressione degli illeciti. 7.
L’Ufficio per il diritto d’autore e la promozione delle attività culturali
provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del
comitato, avvalendosi del servizio per l’antipirateria. L’istituzione e il
funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato”.


[4] L’articolo 171-bis della legge 22 aprile1941, n. 633
stabilisce che: ” 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto,
programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni
e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si
applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o
facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi
applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto
è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non
contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce,
comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies,
ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce,
vende o concede in locazione una banca di dati, e soggetto alla pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire
trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la
multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”.

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