La formazione incentivata per il lavoratori sospesi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23/02/2010 il Decreto interministeriale del 18/12/2009 con il quale è stata data attuazione all’art. 1, commi 1-4, del DL n. 78/2009 in materia di formazione in azienda dei lavoratori sospesi e percettori di trattamenti di sostegno al reddito.

In Sintesi
Beneficiari Tutti i datori di lavoro (non soltanto le imprese) ed i lavoratori sospesi (ex art. 1, comma 2) percettori di trattamenti di sostegno al reddito
Agevolazione I lavoratori conservano il godimento del trattamento di sostegno al reddito ed hanno diritto a percepire dal datore di lavoro, a titolo retributivo, la differenza tra l’importo del trattamento a sostegno al reddito e la retribuzione originaria
Procedura Accordo in sede ministeriale ed elaborazione del progetto di formazione o di riqualificazione


Con il decreto 18 dicembre 2009 (Gu n. 44 del 23 febbraio 2010), il legislatore ha voluto aggiungere un ulteriore tassello al già complesso sistema di misure finalizzate alla salvaguardia dei posti di lavoro in questo periodo di forte crisi economica ed occupazionale. In questa prospettiva, l’obiettivo primario è stato quello di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano introducendo, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, un sistema che permetta alle aziende in crisi di riutilizzare i lavoratori sospesi in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

Ambito di applicazione
La misura in oggetto è attuabile da tutti i datori di lavoro (non soltanto le imprese). Invece, i lavoratori che possono essere utilizzati nei progetti di formazione/riqualificazione sono quelli espressamente indicati all’art. 1, comma 2, del decreto, e precisamente:
a) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) ai sensi della legge 164/75;
b) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) ai sensi della legge 223/91;
c) lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge 863/84;
d) lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;
e) lavoratori sospesi ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dl 125/08, convertito, con modificazioni, nella legge 2/09 e successive integrazioni e modificazioni.

Condizioni
Per poter realizzare i progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori sospesi, il datore di lavoro deve sottoscrivere uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro, ovvero, sulla base di apposita delega del Direttore Generale del Ministero, presso le Direzioni regionali o Provinciali del Ministero del Lavoro, nelle quali ha sede l’unità operativa interessata dal progetto di formazione o riqualificazione.

È, inoltre, necessario che l’accordo venga sottoscritto anche dalla Regione o Provincia autonoma, nel caso in cui i lavoratori interessati siano percettori di trattamenti di integrazione salariale in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito previsti dall’Accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, Regioni e Province autonome. Al fine di coniugare i progetti di formazione o riqualificazione con gli interventi di cui al suddetto Accordo del 12 febbraio 2009, è necessario specificare le modalità di coordinamento e di scambio di informazioni tra le imprese di appartenenza dei lavoratori e gli uffici competenti delle Regioni o Province autonome.

Requisiti di ammissibilità
Al fine di poter fruire dell’incentivo, il decreto interministeriale prevede che il datore di lavoro elabori il progetto di formazione o di riqualificazione, specificando in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa e le modalità di svolgimento della formazione.
Coerentemente con le finalità antielusive della norma, il decreto prevede che al termine del progetto formativo si debba inviare, ai soggetti ai soggetti di cui all’art. 2 dello stesso decreto, un’informativa relativa all’avvenuta realizzazione del progetto formativo, all’elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell’apprendimento.

Incentivi
I lavoratori interessati ai progetti di formazione o riqualificazione conservano il godimento del trattamento di sostegno al reddito, pertanto, l’Inps continua ad accantonare la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno di cui beneficiano.
Essi, inoltre, hanno diritto a percepire dal datore di lavoro, a titolo retributivo, la differenza tra l’importo del trattamento a sostegno al reddito e la retribuzione originaria.

Per ciò che concerne la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, si continua ad applicare, ai fini del calcolo dell’importo del premio Inail, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell’orario di lavoro.

Per i lavoratori sospesi a zero ore, invece, l’importo del premio assicurativo Inail è calcolato con riferimento al minimale di rendita con applicazione del tasso di tariffa pari al 5 per mille. A tale scopo, il datore di lavoro, a seguito della stipula dell’Accordo, inoltra apposita comunicazione all’Inail, che provvede alla applicazione del suddetto premio.
Si segnala, infine, che l’art. 19, comma 10, del Dl 185/08, ha subordinato il godimento di un qualsiasi trattamento di sostegno al reddito alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (Did), favorendo in tal modo la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel sistema degli ammortizzatori sociali.
Il lavoratore che non partecipa regolarmente a un percorso di riqualificazione professionale decade dal trattamento di sostegno al reddito.
La predetta disposizione si applica anche nelle ipotesi di formazione o riqualificazione in azienda dei lavoratori sospesi.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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