La firma digitale: cos’è e come funziona

Firma elettronica, elettronica avanzata e digitale: vediamo quali sono le differenze e come si possono apporre a un documento elettronico

giugno 2004 Dal 1997, anno in cui, grazie alla legge Bassanini,
viene sancita la validità giuridica dei documenti elettronici, è
stata fatta molta strada nella diffusione dell’utilizzo della firma digitale.

Lo scorso marzo, infatti, il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie
Lucio Stanca ha rese note le cifre: oltre 1.250.000
card rilasciate dai 13 enti certificatori
, ai quali peraltro se ne
dovrebbero aggiungere a breve altri cinque.

Una spinta decisiva alla diffusione è stato certamente l’obbligo
per le imprese
, in vigore dal luglio dello scorso anno, di inviare
gli atti societari al Registro delle Imprese esclusivamente per via telematica,
la qual cosa implica che le aziende dispongano della smart card per apporre
la firma digitale.

Di pari passo sta procedendo la diffusione anche all’interno della stessa
pubblica amministrazione centrale, visto che i dirigenti e i funzionari con
potere di firma sono stati dotati di smart card.

E oltre alla PA e agli imprenditori, i notai, gli avvocati. l’arma dei
carabinieri, il ministero dell’Economia e delle Finanze e il ministero
di Grazia e Giustizia sono tra i soggetti che attualmente ne trainano la diffusione.
Ma a cosa serve la firma digitale e come funziona?

Gli aspetti giuridici
Partiamo dalla legge: secondo l’articolo 15 della Legge n.59/97
gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione
e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati
nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione e trasmissione con
strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge
”,
vale a dire che un documento siglato con firma digitale ha lo stesso
valore di quello dotato di firma autografa
. Nel 1997 era prevista per
legge un solo tipo di firma digitale.

Attualmente, a seguito del recepimento di una direttiva europea in materia,
vengono contemplate tre tipologie di firma: la firma elettronica,
la firma elettronica avanzata e la firma digitale. Vediamole nello specifico.

La firma elettronica è lo strumento di autenticazione
di dati elettronici: può essere realizzata con qualsiasi strumento (password,
PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche e così
via).

La firma elettronica avanzata è ottenuta attraverso
una procedura informatica (crittografia) che garantisce la connessione univoca
al firmatario e la sua univoca identificazione. I sistemi informatici utilizzati
permettono al firmatario di verificare se è avvenuta una qualsiasi modifica
dei dati.

E arriviamo alla firma digitale propriamente detta (definita
dall’articolo 1 del DPR 445/00) che è il risultato di una procedura
informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica e l’altra privata, che consente al sottoscrittore, tramite
la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento
informatico.

Il sistema di chiavi asimmetriche è certificato da un ente certificatore
(Certification Authority, CA)
, che può essere accreditato
o non accreditato: entrambe le certificazioni, sia quelle rilasciate
da un certificatore accreditato, il cui elenco è pubblico ed è
tenuto e aggiornato dal CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione: www.cnipa.gov.it), sia quelle rilasciate da
certificatore non accreditato hanno lo stesso valore giuridico.

L’unica differenza è che la Pubblica Amministrazione accetta solo
documenti digitali muniti di firma rilasciata da una CA certificata.

I certificatori accreditati sono quelli che hanno superato l’istruttoria
di accreditamento e sono abilitati ad operare come “terzi di fiducia”,
ossia come coloro che ufficialmente possono associare l’identità
di una persona (il titolare della firma elettronica) ad una struttura dati riconosciuta
da tutti (il certificato digitale di firma) e rendere tale informazione disponibile
pubblicamente con tecnologia a prova di frode (infrastruttura a chiave
pubblica PKI
).

I certificatori non accreditati, per esercitare non hanno bisogno di certificazione
preventiva ma sono soggetti alla vigilanza del CNIPA.

Fino a questo punto ci siamo soffermati solo sugli aspetti prettamente giuridici.
Ma per comprendere pienamente il processo è importante analizzare anche
gli aspetti tecnologici.

continua…

1 COMMENTO

  1. Ricevo da un notaio l’atto notarile da lui eseguito, tramite semplice posta elettronica senza firme. Allibito chiedo il documento con tradizionale timbro e firma. Mi fa rispondere che la firma c’è ed è quella digitale???!!!! ne rimango sconvolto. Cosa significa e come faccio a ritenere quel pezzo di carta valido per usi amministrativi o fiscali? Posso avere un chiarimento? Grazie Antoine

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