La brevettabilità del software, dalle idee al codice

Il software è solo un’opera intellettuale e in Italia risulta tutelato come codice, non come “invenzione”

dicembre 2004 Si è parlato molto, ultimamente, di brevettabilità
del software. Ci sono, infatti, progetti di direttive europee volte ad introdurre
tale possibilità, che hanno però suscitato reazioni contrarie.

Ma che cos’è, in primo luogo, un brevetto? Per
rispondere a questa domanda, è necessario richiamare brevemente alcuni
concetti relativi al copyright e alle opere che ne sono soggette.

Genericamente, si può dire che un brevetto è un “certificato”,
con il quale un ufficio pubblico riconosce all’inventore la facoltà
di sfruttare in modo esclusivo una invenzione industriale da lui realizzata.
Un’invenzione industriale, a sua volta, è una scoperta, cioè
un qualcosa di nuovo idoneo ad essere applicato in campo produttivo.

Tutte le invenzioni fanno parte di un più ampio genere di cose, le
opere intellettuali
, accomunate dal fatto di essere protette da copyright,
come le canzoni, i libri e così via.

Un’invenzione, dunque, è sempre un’opera
intellettuale, mentre ci sono molti beni immateriali che non sono invenzioni.
Il software, appunto, è solo un’opera intellettuale e non un’invenzione.

In Italia, infatti, i programmi per elaboratore sono beni immateriali, soggetti
in tutto e per tutto alla legge sul copyright – cioè la 22
aprile 1941 n. 633
– ma non sono considerati invenzioni.

Per questo motivo, i software non sono brevettabili. L’esclusione
è prevista dall’art. 12, comma 2, del R.D. 1127/1939, secondo cui:
Non sono considerate come invenzioni i piani, i principi ed i metodi
per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali
e i programmi per elaborator
i”.

Il software è solo un’opera intellettuale
Possiamo adesso trarre una prima conclusione da questi discorsi apparentemente
molto astratti… Il fatto che il software sia per legge solo un’opera
intellettuale, e non anche un’invenzione, fa sì che i programmi
siano tutelati solo come codice e non anche come idee
.

Facciamo un esempio, supponendo che una società sia interessata ad un
determinato software gestionale che, magari, possiamo immaginare scritto in
C per il sistema operativo Windows e soggetto a licenza commerciale.

Il codice sorgente di questo software è protetto e non può essere
copiato, dal momento che la cosa è vietata dalla legge sul copyright.

Però, se la società interessata al gestionale ne acquista una
copia, o anche solo prende visione di una “demo”, e, prendendone
ispirazione, lo riscrive interamente, anche se ha le stesse funzioni del gestionale
originario ed ha anche un aspetto simile, utilizzando proprio codice, non
commette nessun illecito
.

Oggi, in Italia, proprio perché il software è tutelato solo come
codice, è possibile liberamente riscrivere software che svolgono compiti
già svolti da altri programmi proprietari, alla sola condizione che non
si riutilizzi il codice originario.

La nostra civiltà giuridica è a tal punto raffinata, su questo
punto, che tutto ciò è previsto espressamente dall’art.
2 della legge sul diritto d’autore, laddove, nel definire le opere soggette
a copyright, viene specificato espressamente che “restano esclusi
dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno
alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle
sue interfacce
.”

Dalla tutela del codice alla tutela delle idee
Siamo così arrivati, finalmente, al cuore del problema. Con la brevettabilità
del software, si vorrebbe estendere ulteriormente l’ambito del
copyright sui programmi per computer,
passando dalla tutela del solo
codice alla tutela delle idee che stanno alla base dei programmi.

Queste idee potranno essere, dunque, brevettate, con la conseguenza che non
potranno più essere riutilizzate da altri programmatori, anche qualora
questi ultimi si servano esclusivamente di codice sviluppato da loro.

Seguendo il nostro esempio, nessuna società di sviluppo, né tantomeno
nessun privato, potranno realizzare un gestionale come quello già esistente,
perché rischierebbero una causa per violazione di brevetto.

Si potrebbe anche pensare che cause di questo genere siano assurde, e magari
si potrebbe pure avere ragione a farlo… Fatto sta che non ne mancano numerosi
esempi.

Un caso giustamente rimasto famoso è il brevetto sul comune
hyperlink
, tentato da British Telecom, cioè
sui semplici collegamenti ipertestuali che utilizziamo tutti i giorni per navigare.

È evidente che se si ritenesse valido tale brevetto, nessun programmatore
potrebbe mai più utilizzare questa diffusissima ed oggi elementare tecnologia,
pena il rischio di ricevere una richiesta giudiziaria di risarcimento danni
da parte del titolare dei diritti.

British Telecom, infatti, non ha mancato di fare causa, chiedendo un enorme
risarcimento danni a Prodigy, un importante provider americano,
che, consentendo ai propri clienti, come tutti i fornitori di accesso a Internet,
di utilizzare i link della rete, secondo BT violava il brevetto.

Per fortuna, il giudice ha ritenuto che non vi fossero i presupposti della
violazione di brevetto ed il caso si è letteralmente sbriciolato.

Basta la legge sul diritto d’autore
In conclusione, il software non ha sicuramente bisogno, per essere tutelato,
della brevettabilità. È già sufficiente la legge sul diritto
d’autore per questo.

Tutto il resto può solo rappresentare un pericolo per gli utenti e gli
sviluppatori e ledere il pluralismo informatico che si è avuto fino adesso,
dove ognuno poteva scriversi o riscriversi i suoi programmi come meglio credeva.

*avvocato in Modena

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