La Banca del Mezzogiorno

Il disegno di legge mira a instaurare un rapporto di prossimità tra banche e imprese del Sud Italia

Il 15 ottobre scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge destinato a creare le condizioni finanziarie per lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno, attraverso la costituzione della Banca per il Mezzogiorno. Le finalità dello strumento, come evidenziato nel documento, sono individuabili nella ricerca del riequilibrio economico dell’intero territorio nazionale, nell’acquisizione di un rapporto più bilanciato tra impieghi e depositi, nella necessità di far fronte ai problemi strutturali che incidono sullo sviluppo del credito nel Sud Italia.


Le motivazioni che fanno da sfondo al progetto sono svariate. Le Regioni dell’Italia Meridionale non presentano, infatti, una banca unica con una forte vocazione territoriale, che fa proprie le esigenze dell’area di riferimento. Quest’ultima se, da un lato, registra una forte raccolta del risparmio, dall’altro non presenta impieghi elevati. La struttura imprenditoriale del Sud si caratterizza, inoltre, per un basso grado di patrimonializzazione, con conseguente necessità di finanziamenti che rientrano nella logica del piccolo e medio credito.


Da tali considerazioni è nata l’idea di creare una Banca del Mezzogiorno, simile al modello francese del Credit Agricole, che nasce dal territorio, dove non manca l’intervento pubblico, ma solo in qualità di socio promotore. Il provvedimento che istituisce la Banca del Mezzogiorno è teso dunque a ridurre il divario esistente tra le diverse aree del Paese in merito alle condizioni e disponibilità del credito bancario, dando attuazione a quanto già contemplato dall’art. 6-ter del Dl 25 giugno 2008 n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133). La norma, infatti, aveva previsto, al fine di assicurare la presenza nelle Regioni meridionali d’Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, la costituzione della società per azioni “Banca del Mezzogiorno”. Resta inteso che la normativa dovrà essere attuata nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, delle disposizioni in materia di aiuti di Stato.


Funzioni della Banca del Mezzogiorno


Il disegno di legge, nella versione attuale, prevede tre direttrici fondamentali che dovranno guidare l’azione del nuovo istituto:



  • incrementare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;

  • sostenere le iniziative imprenditoriali più meritevoli;

  • canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creino occupazione nelle Regioni meridionali.


Per raggiungere tali scopi, la Banca del Mezzogiorno si avvarrà di un Comitato promotore che avrà il compito di avviare le iniziative necessarie al concretizzarsi dell’intervento e di riferire al Ministro dell’Economia i modi e la fattibilità dell’iniziativa.


In particolare, il Comitato promotore sarà composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) e uno di Poste Italiane Spa. L’operazione di costituzione del Comitato promotore dovrà avvenire senza oneri per la finanza pubblica.


Sarà lo stesso Comitato promotore a individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica, nonché tra altri soggetti che condividano le finalità della Banca per il Mezzogiorno. Tra le funzioni del Comitato sono previste anche la definizione delle regole di governo della Banca e gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci.


Per avviare l’iniziativa e favorire l’aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati, lo Stato parteciperà con un ammontare massimo di 5 milioni di euro, pari alle risorse stanziate dal richiamato art. 6-ter del Dl 112/08 (convertito dalla legge 133/08).


La Banca dovrebbe agire attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all’iniziativa con l’acquisto delle relative azioni. Inoltre, si prevede anche la possibilità di stipulare apposite convenzioni con Poste italiane Spa. Ciò permetterà di assicurare una presenza capillare sul territorio di riferimento.


Il nuovo istituto sarà operativo almeno per cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo, in particolare, il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di intermediari finanziari che abbiano un adeguato livello di patrimonializzazione.


Sono definite, in ogni caso, delle priorità di intervento. Il sostegno della Banca del Mezzogiorno dovrà essere indirizzato, in primo luogo, a favorire la nascita di nuove imprese, l’imprenditorialità giovanile e femminile, l’aumento dimensionale e l’internazionalizzazione, in modo da creare maggiore occupazione. In termini operativi, la Banca potrà:



  • favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine nel Mezzogiorno, anche con l’emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno. Tali emissioni godranno di un regime fiscale di favore (aliquota fiscale al 5%);

  • emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L’emissione di tali obbligazioni nei primi due anni dalla prima emissione può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. I titoli sono emessi a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dovranno essere fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato, nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia;

  • acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare dei portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le Pmi (di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno stabiliti i criteri e le modalità per la concessione della garanzia,comprese le condizioni economiche nonché l’ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo;

  • offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l’utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;

  • stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.


Come anticipato, la partecipazione dello Stato all’iniziativa è solo temporanea. Infatti, al termine della fase di avvio dello strumento e, comunque, decorsi cinque anni dall’inizio dell’operatività della Banca, l’intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un’azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati, in base alle modalità indicate nello Statuto.


Il trattamento riservato alle partecipazioni statali sarà applicato anche a qualsiasi altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione. In ogni caso, la partecipazione pubblica non potrà mai rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte. Questo perché la parte pubblica dovrà assumere nel progetto semplicemente un ruolo di facilitatore dei processi e dell’iniziativa privata.


Ulteriori misure previste dal disegno di legge


Ma il provvedimento proposto dall’Esecutivo non si esaurisce nella semplice previsione della Banca per il Mezzogiorno. Il sostegno alla crescita di una rete bancaria e della stessa Banca del Sud sarà assicurato anche dallo sviluppo del credito cooperativo. In particolare, si prevede che nelle banche di credito cooperativo, autorizzate all’attività bancaria successivamente all’entrata in vigore della legge, sia ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall’autorizzazione stessa, l’emissione di azioni di finanziamento, sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Inoltre, qualora necessario, il Ministro dell’Economia e delle Finanze potrà autorizzare enti e società partecipate a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di tali banche di credito cooperativo. L’ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell’emissione delle azioni di finanziamento. Inoltre, le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione e, in ogni caso, devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione.


Ulteriore disposizione è quella riferita all’emissione dei c.d. bond-Sud (titoli di risparmio per l’economia meridionale), al fine di garantire il necessario sostegno finanziario alle iniziative imprenditoriali destinate al Mezzogiorno e, in particolare, a quelle che creano occupazione.


Si tratta di obbligazioni o strumenti finanziari con scadenza non inferiore ai 18 mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi dalle banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese delle Regioni del Sud Italia. La diffusione di tali strumenti sarà agevolata sotto l’aspetto fiscale dal momento che sugli interessi si applicherà un’aliquota del 5% e non del 12,5%. L’agevolazione fiscale dovrebbe trovare applicazione solo sugli interessi relativi a un ammontare di titoli non superiore ai 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a 12 mesi.


La norma prevede di affidare alla Banca del Mezzogiorno il monitoraggio sugli impieghi attivati con la sottoscrizione dei bond.


Il sistema così delineato, una volta diventato realtà, dovrebbe garantire che il risparmio venga destinato ad iniziative economiche radicate nei territori in cui esso viene prodotto, cercando di recuperare quel rapporto di prossimità tra banche e imprese che nel Sud Italia, da tempo, è scomparso.



(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)


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