“Iva per cassa”, on line il vademecum

Il Fisco ha reso disponibili le regole per il nuovo regime entrato in vigore lo scorso dicembre e che consente di differire il pagamento dell’imposta sulle vendite al momento dell’incasso del corrispettivo.

L’Agenzia
delle Entrate
ha reso disponibile sul proprio sito un dépliant informativo sul nuovo regime “Iva per cassa”. La disciplina, entrata in vigore l’1
dicembre 2012, consente di differire il
pagamento dell’imposta sulle vendite al momento dell’incasso del corrispettivo dal
cliente
(e non al momento dell’effettuazione dell’operazione) e di detrarre l’Iva sugli acquisti quando viene
pagato il fornitore
.

Possono aderire al nuovo regime i soggetti passivi
d’imposta che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari fino a 2 milioni di euro
e che non vendono esclusivamente a privati consumatori, ma anche che cedono beni o prestino servizi a soggetti che, a loro volta, esercitano un’attività d’impresa, arte o professione.
Anche chi avvia un’attività può applicare da subito il nuovo regime, se prevede
che il suo volume d’affari non sarà superiore a 2 milioni di euro.

Nel caso
dell'”Iva per cassa“, il differimento all’atto del pagamento non è illimitato nel tempo. L’imposta
diventa, comunque, esigibile e
detraibile trascorso un anno dall’operazione
. Questo limite non vale, per
le vendite, nel caso in cui il cliente, nel frattempo, è sottoposto
a una
procedura concorsuale (come per esempio il fallimento).

Per aderire al regime non occorre alcuna comunicazione preventiva. Infatti, la scelta si deduce dal comportamento che si adotta nella liquidazione periodica dell’imposta: se si sono
seguite le regole del nuovo regime si intende esercitata (comportamento concludente). Verrà comunicata formalmente l’adesione, con la dichiarazione annuale Iva (quadro VO) relativa all’anno in cui è stata
effettuata la scelta.

L’opzione vale dall’1 gennaio dell’anno in cui viene esercitata (o dalla data di inizio attività)
e vincola a rimanere nel regime almeno per tre anni. Dopo questo periodo, la scelta resta valida per ciascun anno successivo, salva
la possibilità di revoca.

Nel pieghevole informativo, infine, sono ricordate le operazioni attive e passive per le quali non è consentito il regime
dell’Iva per cassa
. Non è applicabile, per esempio, per le operazioni
effettuate nei confronti di privati o di soggetti che non agiscono
nell’esercizio d’imprese, arti o professioni, nonché per le operazioni per le
quali l’imposta si applica secondo regole particolari (per esempio, regime del
margine, reverse charge, operazioni a esigibilità differita, e così via). Non
rientrano tra i soggetti privati gli enti non commerciali che agiscono
nell’esercizio di impresa, anche quando i beni o i servizi acquistati sono
parzialmente destinati dall’ente all’attività istituzionale.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome