Iva di gruppo 2013, l’opzione entro il 18 febbraio

Possono partecipare alla liquidazione Iva di gruppo solo enti e società di capitali le cui quote o azioni sono possedute per oltre il 50% da un’altra società del gruppo. Alla procedura possono aderire anche le società residenti in altri paesi comunitari.

Le imprese
che intendono avvalersi nel 2013 della procedura
di liquidazione dell’Iva di gruppo per le società controllanti e controllate
,
devono manifestare tale volontà entro il 18 febbraio 2013, presentando
telematicamente il modello Iva 26 all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate
competente
. Un eventuale ritardo od omissione può essere
sanata entro il 30 settembre 2013.

Per i gruppi societari, infatti, è prevista una particolare procedura di
liquidazione dell’Iva che consente a controllanti e controllate di recuperare
le eccedenze di credito mediante la compensazione di debiti e crediti che
emergono dalle liquidazioni e dalle dichiarazioni delle stesse societ
à
(articolo 73 del Dpr 633/1972).

L’Iva di gruppo permette di compensare i saldi
Iva periodici dei vari soggetti collegati dal rapporto con la società controllante,
ovvero delle controllate, società di capitali le cui azioni o quote sono
possedute, fin dall’1 gennaio dell’anno solare precedente, per oltre la meta del capitale dalla controllante. Solo la società
controllante può chiedere il rimborso dell’eccedenza del gruppo
(prospetto PR della dichiarazione annuale o modello TR). La società controllante che risulti,
a sua volta, controllata da altra società, può assumere la veste di capogruppo
solo se la società che la controlla rinuncia ad avvalersene.

Alla
procedura possono aderire anche le società residenti in altri paesi comunitari
,
aventi forme giuridiche equivalenti alle società di capitali dell’ordinamento
nazionale, che operino in Italia attraverso stabile organizzazione,
rappresentante fiscale o identificazione diretta.

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