
Normative
Iva al 21%: non cambiano i moduli per rimborsi o compensazioni trimestrali
03 Ottobre 2011
Anche per indicare le operazioni che scontano l'aliquota Iva del 21%, il contribuente che vuole chiedere a rimborso, o utilizzare in compensazione, il credito maturato nel trimestre relativamente all'imposta sul valore aggiunto può utilizzare il modello IVA TR già in uso. La nuova aliquota riguarda infatti solo una parte delle operazioni del trimestre, ovvero quelle effettuate nel periodo che va dal 17 (giorno di entrata in vigore del Dl 138/2011) al 30 settembre.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 96/E ha specificato inoltre le modalità per la compilazione della dichiarazione sia per le operazioni attive sia per quelle passive. In particolare, tanto gli imponibili che l'imposta delle operazioni vanno compresi nei righi corrispondenti all'aliquota del 20% e la relativa differenza d'imposta, pari all'1%, va indicata nei righi previsti per l'esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti.
Operazioni attive - Devono essere comprese nel rigo TA11, riservato alle operazioni con aliquota al 20% e l'ulteriore 1% deve essere indicato nel rigo TA14, campo 1 e campo 2.
Operazioni passive - Devono essere comprese nel rigo TB11 (operazioni con aliquota al 20%) e l'ulteriore 1% deve essere indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2.
Per le istanze relative al primo trimestre 2012, sarà resa disponibile una nuova versione del modello IVA TR.
Il testo completo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
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