IRES: determinare l’imponibile e la somma da corrispondere

REDDITO COMPLESSIVO E ONERI REDDITO COMPLESSIVO E PROVENTI ESCLUSI Il reddito complessivo è determinato con regole diverse a seconda dei soggetti passivi. Società ed enti commerciali – I redditi delle società e degli enti commerciali residenti, da qual …

REDDITO COMPLESSIVO E ONERI

REDDITO COMPLESSIVO E PROVENTI ESCLUSI
Il reddito complessivo è determinato con regole diverse a seconda dei soggetti passivi.
Società ed enti commerciali – I redditi delle società e degli enti commerciali residenti, da qualunque fonte provengano, sono redditi d’impresa. Il reddito complessivo è determinato unitariamente sulla base del conto economico.
Enti non commerciali – Il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti è formato dai redditi di ciascuna categoria, determinati separatamente, secondo le regole proprie di ciascuna categoria.
Società ed enti non residenti – Il reddito complessivo delle società ed enti non residenti è formato soltanto dai redditi che si considerano prodotti in Italia, determinati con regole diverse a seconda del tipo di soggetto e della presenza in Italia di una stabile organizzazione o meno.
Proventi esclusi – Per tutti i soggetti passivi dell’IRES non concorrono alla formazione del reddito:
• i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall’imposta, quali: gli interessi relativi a titoli pubblici emessi fino al 20.9.1986 (art. 31, D.P.R. n. 601/73; art. 1, D.L. n. 556/1986); gli interessi derivanti da titoli di Stato e di enti sovranazionali, emessi all’estero fino al 9.9.1992 (art. 1, D.L. n. 372/1992); i proventi derivanti da titoli emessi da società di cartolarizzazione di crediti tributari e previdenziali (art. 15, L. n. 448/1998) e del patrimonio immobiliare pubblico (art. 2, D.L. n. 351/2001);
• i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Per le società di capitali, inoltre, non concorrono alla formazione del reddito:
• in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
• i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.
Art. 81, 83 e 91 tuir

PERIODO D’IMPOSTA
L’imposta si calcola sul reddito imponibile riferito a un periodo d’imposta che in generale coincide con l’esercizio sociale o periodo di gestione determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Il periodo d’imposta può non coincidere con l’anno solare o con un periodo di dodici mesi.
Se la durata dell’esercizio o periodo di gestione non è prevista esplicitamente dalla legge o dall’atto costitutivo o se è determinata in due o più anni, ai fini fiscali il periodo d’imposta corrisponde all’anno solare. L’imposta deve essere determinata esclusivamente in base al reddito prodotto nell’esercizio, in quanto per ciascun esercizio sussiste un’obbligazione tributaria autonoma, sebbene costituisca un’eccezione a tale principio la possibilità di “riportare” agli anni successivi le perdite e le eccedenze d’imposta.
Artt. 76, 80 e 84 tuir

ONERI DEDUCIBILI
Oltre agli ulteriori oneri deducibili specificamente previsti per gli enti non commerciali residenti, per le società ed enti commerciali non residenti con stabile organizzazione, per le società ed enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione e per gli enti non commerciali non residenti, per tutti i soggetti IRES dal reddito complessivo si deducono le seguenti erogazioni d’utilità sociale e per la ricerca scientifica:
• liberalità in favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale, enti per la tutela del patrimonio artistico e enti per la ricerca scientifica. La deduzione è consentita nei limiti e alle stesse condizioni previsti per i soggetti IRPEF;
• fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi IRES, in favore di Università, fondazioni universitarie (art. 59, c. 3 L. n. 388/2000) e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e associazioni riconosciute (D.P.R. n. 361/2000) aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con apposito decreto (D.P.C.M. 25.2.2009), ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, compresi l’ISS e l’ISPEL, nonché degli enti parco regionali e nazionali. La deduzione è consentita in misura integrale e senza limiti d’importo.
Art. 14, D.L. n. 35/2005; art. 1, c. 353, L. n 266/2005.

IMPOSTA E DETRAZIONI

ALIQUOTA ORDINARIA E RIDUZIONI
Al fine di determinare l’imposta lorda, il reddito imponibile è soggetto all’aliquota ordinaria del 27,5% (art. 77 tuir).
Per i seguenti soggetti, a condizione che abbiano personalità giuridica, l’aliquota IRES è ridotta alla metà (art. 6, D.P.R. n. 601/1973):
• enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri (tra i quali non sono comprese le aziende sanitarie locali, circ. 3.10.2002, n. 78/E), enti di assistenza e beneficenza, ivi compresi gli enti risultanti dalla trasformazione delle IPAB (art. 4 c. 2, D.Lgs. n. 207/2001); le aziende speciali comunali in forma di società di capitali non beneficiano della riduzione dell’IRES del 50% (Ris. 26.9.2005, n. 131);

Enti ospedalieri
La riduzione dell’aliquota per gli enti ospedalieri deve intendersi riferita agli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale; pertanto, è riconosciuta alle strutture ospedaliere appartenenti a istituzioni di carattere privato riconosciute quali Presidi Ospedalieri
delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell’art. 43, L. n. 833/1978.

• istituti di istruzione e di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie e scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali (per le fondazioni bancarie v. circ. 17.12.2007, n. 69);
• enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o all’istruzione (un ente ecclesiastico che ha fini di religione e culto non beneficia della riduzione alla metà dell’IRES per l’attività ospedaliera: ris. 19.7.2005, n. 91);
• istituti autonomi delle case popolari e loro consorzi.

“Porno-tax” e opere violente
È prevista una addizionale del 25% dell’aliquota IRES sul reddito derivante dalla commercializzazione di opere pornografiche.
Art. 77 tuir e art. 6, D.P.R. n. 601/1973

ADDIZIONALE PER IL SETTORE PETROLIFERO
L’aliquota è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito un volume di ricavi superiore a € 25 milioni e che operano nei seguenti settori:
• ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
• raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
• produzione o commercializzazione di energia elettrica.
Nel caso di soggetti operanti anche in altri settori diversi l’addizionale si applica se i ricavi delle attività riconducibili ai predetti settori sono prevalenti rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti.
Soggetti esclusi – L’addizionale non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l’impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.
Consolidato fiscale – I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il consolidato nazionale, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale e provvedono al relativo versamento.
Trasparenza fiscale – I soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all’addizionale e provvedono al relativo versamento. I soggetti che hanno esercitato l’opzione in qualità di partecipanti assoggettano il proprio reddito imponibile all’addizionale senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
Art. 81, cc. 16-18, D.L. n. 112/2008

ONERI DETRAIBILI PER TUTTI I SOGGETTI IRES
Tutti i soggetti IRES possono detrarre dall’imposta lorda il 19% delle somme erogate a favore di società sportive dilettantistiche (CONI, (federazioni sportive nazionali e soggetti riconosciuti da queste alle condizioni e nei limiti previsti per i soggetti IRPEF.
Soggetti IRES con reddito d’impresa – Tutti i soggetti IRES titolari di reddito d’impresa, alle condizioni e nei limiti previsti per i soggetti IRPEF, possono usufruire delle:
• detrazioni per le spese relative ad interventi di risparmio energetico su edifici sostenute entro il 2010;
• detrazioni per le spese relative all’acquisto di motori e variatori di velocità (inverter) sostenute entro il 2010.
Art. 78, tuir

ONERI DETRAIBILI PER LE SOCIETÀ E GLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
Oltre agli oneri detraibili per tutti i soggetti IRES, le società e gli enti commerciali residenti possono detrarre dall’imposta lorda il 19% delle erogazioni a favore di partiti e movimenti politici, alle stesse condizioni e nei limiti previsti per i soggetti IRPEF.
Esclusione – La detrazione non è consentita alle società ed enti partecipati dallo Stato o da enti pubblici o quotati in Italia o all’estero, ovvero che sono, direttamente o indirettamente, controllanti o controllati delle società ed enti escluse.
Art. 78, tuir

CREDITI D’IMPOSTA
A seconda della tipologia, i crediti d’imposta:
• devono essere sommati al reddito complessivo e poi sottratti dall’imposta ai sensi dell’art. 79 tuir, come ad esempio nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione a taluni fondi comuni di investimento;
• ovvero non concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono sottratti dall’imposta o utilizzati in compensazione nel modello F24, come nel caso di crediti relativi ad imposte pagate all’estero e di taluni crediti d’imposta per agevolazioni alle imprese.
Art. 79 tuir

ACCONTI E RITENUTE
Versamenti in acconto – Dall’imposta lorda si scomputano i versamenti eseguiti in acconto dell’imposta.
Ritenute subite – Anche se non ancora operate e anche se i relativi redditi non siano stati percepiti, le seguenti ritenute sono scomputabili sempre e soltanto nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo (cioè “per competenza”, art. 79, c. 2 tuir) e l’importo da detrarre a titolo di ritenuta è calcolato in proporzione all’ammontare dei suddetti proventi che concorre a formare il reddito imponibile:
• interessi, premi ed altri frutti su obbligazioni e titoli similari emessi da società ed enti;
• interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui conti correnti e sui depositi presso aziende e istituti di credito e presso l’amministrazione postale;
• proventi delle accettazioni bancarie;
• titoli di Stato.
Le altre ritenute d’acconto:
• subite anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché siano riferite a redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo si scomputano dall’imposta lorda del periodo per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi (art. 22 e 79, c. 1 tuir);
• subite successivamente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, possono essere scomputate nel periodo d’imposta in cui sono state effettuate (“per cassa”), anche se il relativo reddito è stato già dichiarato nel periodo precedente.
Riporto, rimborso o utilizzo in compensazione – Se l’ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all’estero, delle ritenute d’acconto e dei versamenti in acconto è superiore a quello dell’imposta dovuta, il contribuente ha diritto a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzarla in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Artt. 22, 79 e 80 tuir

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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