Internet come diritto costituzionale

Una proposta per portare in commissione Affari Costituzionali l’adozione di un articolo 21bis che riconosca Internet come diritto fondamentale dell’individuo.

L’idea è nata lo scorso mese di marzo, ma è nella giornata di ieri che ha visto la sua consacrazione in un evento pubblico.
E’ stato infatti nel corso dell’Internet Governance Forum svoltosi ieri a Roma che Stefano Rodota’, giurista e costituzionalista, promotore dell’iniziativa insieme a Riccardo Luna, direttore di Wired, ha letto quello che a suo avviso dovrebbe diventare un addendum alla Costituzione e, nello specifico, l’articolo 21 bis.

L’articolo, così come concepito dai suoi promotori, recita:
Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.

Secondo i promotori dell’iniziativa, Internet e’ e deve essere riconosciuto anche costituzionalmente come diritto fondamentale dell’individuo. L’introduzione dell’articolo 21 bis, se da un lato non apporta alcun cambiamento alla prima parte della nostra carta costituzionale, intoccabile, potrebbe essere inserito come corollario dell’esistente articolo 21, dedicato alla libertà di stampa, che così recita:
“« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”

Obiettivo dei promotori e’ che la discussione sull’Articolo 21 bis possa approdare alla commissione Affari Costituzionali.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome