Imprese individuali, niente imposta di bollo sulla Pec

Il tributo, come avviene per le imprese societarie, sarà dovuto soltanto per l’immatricolazione e non per la registrazione della posta elettronica certificata.

Con la risoluzione 45/E del 5 luglio 2013, l’Agenzia delle
Entrate
ha chiarito che l’esenzione
dall’imposta di bollo, per l’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica
certificata, concessa alle imprese societarie vale anche per le ditte
individuali.

In base al D.L. 185/2008 “le imprese costituite in
forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese
(…). Entro tre anni dalla data di entrata in vigore […] tutte le imprese, già
costituite in forma societaria […]. comunicano al registro delle imprese
l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di
posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive
eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di
segreteria”
. Il richiamo a tale disposizione operato dal D.L.
179/2012, nella parte in cui ha stabilito l’obbligo per le imprese individuali
già iscritte o in fase di prima iscrizione all’apposito registro di comunicare
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, anche se non
espressamente messo “nero su bianco”, comprende anche l’esenzione dal bollo per
tale specifico adempimento per le ditte individuali.

L’Agenzia delle Entrate inoltre, ricorda, del documento di
prassi, che in caso di domanda di prima iscrizione al registro delle imprese il
bollo sarà dovuto soltanto per l’immatricolazione
e non per la registrazione
della Pec. Se invece, dopo la prima
iscrizione l’azienda comunica esclusivamente l’indirizzo Pec, non dovrà pagare
alcuna impost
a.

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