Imposta di successione e donazione (Quinta parte)

L’imposta è determinata applicando l’aliquota relativa al beneficiario al valore complessivo netto dei beni e dei diritti trasferiti o assoggettati a vincolo di destinazione


Donazioni


Base imponibile e imposta


L’imposta è determinata applicando l’aliquota relativa al beneficiario al valore complessivo netto dei beni e dei diritti trasferiti o assoggettati a vincolo di destinazione


Se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, l’imposta è determinata applicando l’aliquota relativa a ciascun beneficiario al valore complessivo netto della rispettiva quoto dei beni o diritti attribuiti.


Valore complessivo netto


Il valore complessivo netto è costituito dalla differenza tra il valore complessivo dei beni e dei diritti attribuiti e l’ammontare complessivo degli oneri da cui è gravato il beneficiario, diversi da quelli che si presumono donazioni.


Valore dei beni e dei diritti


Il valore dei beni e dei diritti è determinato secondo disposizioni specifiche, comuni alle successione e alle donazioni.


Art. 2, c. 49, D.L. n. 262/2006; art. 56, c. 4, D.Lgs. n. 346/1990; ; circ. 22.1.2008, n. 3


Determinazione dell’imposta


L’imposta si determina applicando l’aliquota sulla parte del valore complessivo netto dei beni e diritti attribuiti che eccede una “franchigia”. L’aliquota e l’ammontare della “franchigia” variano in relazione al grado di parentela del beneficiario con il disponente.


Pluralità di attribuzioni


La “franchigia” è applicabile una sola volta in presenza di più attribuzioni ricevute dalla medesima persona, sia per donazione o altra liberalità che per successione (circ. 16.11.200, n. 207).


Aliquote e franchigie


Si applicano le seguenti aliquote e franchigie. Le franchigie non sono cumulabili, nel senso che all’eventuale beneficiario con doppio titolo (ad esempio coniuge e con handicap grave) si applica la sola franchigia più favorevole.


Coniuge e parenti in linea retta – Per le attribuzioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta l’imposta si applica con l’aliquota del 4%, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, € 1.000.000.


Parenti


Ai fini dell’imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, se il figlio non è stato legittimato o riconosciuto o non è riconoscibile, deve risultare da sentenza civile o penale, anche indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o diritti trasferiti al parente naturale è superiore a € 20.658,28, secondo le disposizioni degli articoli 2 e 3 della L. n. 23/1 942 (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 346/1990).


Fratelli e sorelle


Per le attribuzioni a favore di fratelli o sorelle l’imposta si applica con l’aliquota del 6%, sul valore netto eccedente, per ciascun beneficiario, € 100.000.


Altri parenti


Per le attribuzioni a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’imposta si applica con l’aliquota del 6%, sul valore complessivo netto senza “franchigie”.


Altri soggetti


Per le attribuzioni a favore di altri soggetti l’imposta si applica con l’aliquota dell’8%, sul valore complessivo netto senza “franchigie”.


Beneficiario con handicap grave


Se il beneficiario è soggetto con handicap riconosciuto grave (ai sensi della L. n. 104/1992), l’imposta si applica, con le predette aliquote, solo sulla parte del valore della quota che supera l’ammontare di € 1,5 milioni.


Revisione delle “franchigie”


Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si procede all’aggiornamento degli importi esenti dall’imposta tenendo conto dell’indice del costo della vita (art. 2, c. 51, L. n. 296/2006).


Donazioni pregresse e franchigia


Poiché la franchigia è relativa all’ammontare complessivo delle liberalità fatte allo stesso donatario anche con più atti, ai fini dell’applicazione della franchigia si deve tener conto del valore delle donazioni, degli altri atti a titolo gratuito e delle costituzione di vincoli di destinazione già effettuate dal donante a favore dello stesso donatario (in applicazione “adattiva” dell’art. 57, c. 1, D.Lgs. n. 346/1990). In particolare, rilevano tutti gli atti pregressi per i quali è stata riconosciuta una franchigia d’imposta che ha assorbito, in tutto o in parte, l’imposta dovuta.


Donazioni soggette a regimi previgenti


Rilevano anche le donazioni effettuate in vigenza di regimi pregressi per le quali sono state applicate franchigie ed esclusioni “soggettive” (cioè riconosciute in virtù del mero rapporto di parentela tra donante e donatario), comprese quelle compiute nel periodo in cui l’imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata e per le quali la franchigia ha rilevato ai fini dell’imposta di registro e quelle a favore del coniuge e dei familiari in linea retta o collaterale non assoggettate all’imposta sulle successioni e donazioni.


Altri atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione


Non rilevano gli altri atti a titolo gratuito e le costituzioni di vincoli di destinazione effettuati prima del 29.11.2006 (data di entrata in vigore della L. n. 286/2006), poiché tali atti non rientravano nell’ambito di applicazione dell’imposta.


Le liberalità pregresse rilevano nei limiti del valore per il quale il beneficiario ha fruito della


franchigia, attualizzato con riguardo al valore normale dei beni e dei diritti alla data della nuova donazione, con il medesimo meccanismo previsto per le successioni (1261).


Riduzioni – L’imposta è ridotta se la donazione è effettuata entro cinque anni da altra donazione o da una successione avente ad oggetto gli stessi beni e diritti, nonché in alcuni casi in cui la donazione riguarda beni immobili culturali, fondi rustici, immobili adibiti all’esercizio d’impresa e altri beni strumentali, aziende e quote di società di persone.


Le predette riduzioni si applicano secondo disposizioni comuni alle successioni e alle donazioni.


Detrazioni – Dopo l’applicazione delle riduzioni dall’imposta si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti (salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni: 1267) (art. 55, c. 1-bis, D.Lgs. n. 346/1990). Liberalità indirette – Nel caso di liberalità indirette è detratta l’imposta sul valore aggiunto eventualmente afferente la cessione, se alla richiesta di registrazione dell’atto di donazione è allegata la fattura (art. 56, c. 5, D.Lgs. n. 346/1990).


Applicazione dell’imposta in misura fissa – L’imposta si applica nella misura fissa prevista per l’imposta di registro per le donazioni di beni culturali vincolati (1275) e per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall’imposta a norma di legge (art. 59, c. 1, D.Lgs. n. 346/1990).


Art. 2, c. 49 e 49-bis, D.L. n. 262/2006; art. 7, 25 e 55, c. 1-bis, e 56, c. 5, D.L. n. 346/1990; circ. 22.1.2008, n. 3


Disposizioni antielusive sulle donazioni


Ogni trasferimento a titolo di donazione o altra liberalità tra vivi di beni e diritti assoggettati al pagamento dell’imposta sostitutiva sui capital gain, se seguito da un ulteriore trasferimento degli stessi beni o diritti in un arco temporale di cinque anni, comporta – ai soli fini fiscali – una riqualificazione dell’atto originario con la conseguenza che lo stesso si intende come non effettuato (art. 16, D.Lgs. n. 383/2001).


Pertanto in caso di cessione della partecipazione il beneficiario è tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire il donante, anche per stabilire se la partecipazione è qualificata o non qualificata. Il beneficiario, quindi, deve corrispondere l’imposta sostitutiva come se il donante avesse compiuto direttamente la cessione della partecipazione al terzo acquirente (circ. 18.10.2001, n. 91).


In caso di trasferimento a titolo di successione per causa di morte o di donazione dell’azienda o del ramo di azienda, con prosecuzione dell’attività di impresa, i beni e le attività ceduti sono assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti presso il de cuius o donante (art. 16, c. 2, L. n. 383/2001).


Art. 16, c. 2, L. n. 383/2001


ADEMPIMENTI


Registrazione degli atti


Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni dell’imposta di registro relative agli atti da registrare in termine fisso (1186 e 1192) (art. 55, c. 1, D.Lgs. n. 346/1990).


Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato (art. 55, c. 1-bis,


D.Lgs. n. 346/1990).


Atti relativi a beni e diritti esclusi dall’imposta


Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di beni e diritti esclusi dall’imposta sono registrati gratuitamente (art. 55, c. 2, D.Lgs. n. 346/1990).


Art. 55, D.Lgs. n. 346/1990


Procedimento


Per l’individuazione dell’ufficio competente, per le modalità e i termini della liquidazione dell’imposta o maggiore imposta, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l’applicazione dell’imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell’imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni dell’imposta di registro.


Artt. 6, c. 2, e 60, D.Lgs. n. 346/1990


(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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