Il regime fiscale per le piccole imprese di nuova costituzione

Le persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa possono avvalersi di un regime agevolato



Le persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa, possono avvalersi, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, di un regime agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, nella misura del 10% del reddito d’impresa determinato in base alle disposizioni relative alle imprese minori (579) (art. 13 L. n. 388/2000, provv. Ag. entr. 14.3.2001). Tale regime (c.d. forfettino”) non comporta alcuna deroga, invece (quanto al meccanismo di determinazione dell’imposta), ai regimi Iva e Irap.


Con riferimento alle modalità e agli effetti dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, sono previste


le seguenti particolari disposizioni:



  • nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore per l’intero reddito d’impresa (determinato al lordo delle quote attribuite ai collaboratori e al coniuge);



  • le detrazioni soggettive eventualmente spettanti ai soggetti che si avvalgono del regime sono scomputabili unicamente dall’imposta lorda relativa al reddito complessivo netto, non essendo consentito scomputare le detrazioni dall’imposta sostitutiva; pertanto, in assenza di redditi ulteriori rispetto a quello assoggettato ad imposta sostitutiva, la persona fisica non potrà fruire delle detrazioni stesse (circ. 26.1.2001 n. 8/E, circ. 18.6.2001 n. 59/E);



  • ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, il reddito dei contribuenti che si avvalgono del regime in esame è valutato tenendo conto dell’ammontare che costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva;



  • ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, il reddito dei contribuenti che si avvalgono del regime in esame è valutato tenendo conto dell’ammontare che costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva;



  • coloro che pagano compensi ai soggetti che applicano il regime non devono operare alcuna ritenuta; a tal fine, i contribuenti interessati devono rilasciare un’apposita dichiarazione ai committenti.


Condizioni di applicazione
Il regime agevolato è riconosciuto alle seguenti condizioni (mancando le quali si applicano le sanzioni previste per infedele dichiarazione in caso di applicazione del regime):



  • il contribuente non deve avere esercitato negli ultimi tre anni attività d’impresa (o artistica o professionale), anche in forma associata o di impresa familiare; ai fini in esame non costituisce precedente esercizio di attività d’impresa la semplice apertura della partita Iva (circ.3.1.2001, n. 1), o avere assunto la qualità di socio in società di persone o di capitali, purché non sia stata posta in essere dal socio un’attività gestionale nella società (circ.18.6.2001, n.


59/E) o avere esercitato un’attività agricola non eccedente i limiti del reddito agrario (ris. 14.12.2006, n. 140/E);



  • l’attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche a titolo occasionale; ai fini in esame, si ha mera prosecuzione quando l’attività presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale ma viene svolta utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti (circ. 26.1.2001 n. 8/E; circ. 18.6.2001, n. 59/E);



  • in ciascun periodo d’imposta di durata del regime non devono essere realizzati ricavi in misura (non ragguagliata all’anno) superiore a € 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a € 61.974,83 per le imprese aventi per oggetto altre attività.


Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si deve fare riferimento all’attività prevalentemente esercitata, cioè quella che ha dato luogo ai maggiori ricavi o compensi nel periodo d’imposta. La somma dei ricavi o dei compensi relativi alle singole attività non può superare i predetti limiti;



  • qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto (es. a seguito di successione nell’azienda), i ricavi relativi (non ragguagliati all’anno), realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di acquisizione, non devono essere superiori a € 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a € 61.974,83 per le imprese aventi per oggetto altre attività;



  • siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.


Opzione e revoca
Per l’applicazione del regime agevolato occorre presentare un apposito modello all’ufficio delle entrate in occasione della presentazione della dichiarazione d’inizio attività IVA (circ. 9.3.2001, n. 23/E); l’omessa o tardiva comunicazione della scelta non determina comunque la decadenza dal regime agevolato (ris. 12.6.2002, n. 185/E).


La scelta operata vincola il contribuente per almeno un periodo d’imposta.


La cessazione dal regime avviene:



  • a decorrere dallo stesso periodo d’imposta nel caso in cui i ricavi conseguiti (ovvero quelli derivanti dall’applicazione dello studio di settore relativo all’attività prevalente, circ.18.6.2001, n. 57/E) superano del 50% il limite sopra individuato (€ 30.987,41 o € 61.974,83); nel periodo d’imposta in cui avviene la revoca, l’intero reddito d’impresa conseguito nel periodo d’imposta viene assoggettato a tassazione nei modi ordinari;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i ricavi conseguiti (ovvero quelli derivanti dall’applicazione dello studio di settore relativo all’attività prevalente, circ.18.6.2001, n. 57/E) superano il limite sopra individuato (€ 30.987,41 o € 61.974,83) per meno del 50% dello stesso;
  • nell’ipotesi di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale;
  • per scadenza del triennio.


A seguito della decadenza dal regime agevolato è necessario adempiere tutti gli obblighi ordinariamente previsti in materia di imposte sul reddito, Irap e Iva (circ. 26.1.2001, n. 8/E).


Art. 13 L. n. 388/2000, Provv. Ag. Entr. 14.3.2001


Obblighi contabili
I soggetti ammessi al regime agevolato devono:



  • adempiere agli obblighi Iva di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi e quello di conservazione, secondo le disposizioni ordinarie, dei documenti emessi e ricevuti;



  • riepilogare in un apposito prospetto i documenti di acquisto e vendita relativi ai beni ammortizzabili (circ. 18.6.2001, n. 59/E);



  • adempiere agli obblighi dei sostituti d’imposta;



  • presentare le dichiarazioni annuali (redditi, Iva ed Irap, anche tramite mod. Unico) e la comunicazione annuale dei dati IVA;



  • versare le imposte dovute, tra le quali l’imposta sostitutiva (entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sul reddito; qualora il contribuente possieda altri redditi oltre a quelli assoggettati al regime fiscale agevolato, i versamenti dell’Irpef sono effettuati nei modi e nei termini ordinari).


I soggetti ammessi al regime agevolato non sono invece obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sul reddito, dell’Irap e dell’Iva, alle liquidazioni periodiche e all’acconto Iva, nonché al versamento delle addizionali locali all’Irpef (circ. 3.1.2001, n. 1/E).


Assistenza fiscale
Gli imprenditori che si avvalgono del regime agevolato possono farsi assistere negli adempimenti fiscali derivanti dall’applicazione del regime dall’Agenzia delle entrate (per via informatica) e dall’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, c.d. tutor (circ. 9.3.2001, n. 23/E). A tal fine, gli imprenditori:



  • devono effettuare una richiesta di assistenza, in sede di presentazione della dichiarazione d’inizio attività, con lo stesso modello con cui si opta per il regime agevolato, ovvero inviando il modello per raccomandata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività (l’eventuale richiesta di revoca è presentata con le stesse modalità);



  • dotarsi di un’apparecchiatura informatica con determinate caratteristiche minime. Per l’acquisto dei sistemi informatici che consentono l’assistenza fiscale è possibile usufruire di un credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e utilizzabile solo in compensazione, nella misura del 40% del prezzo d’acquisto (ovvero dei canoni annuali di leasing) e comunque per un importo non superiore a € 309,97 (579). Il credito d’imposta deve essere richiesto con apposita istanza (Mod. Ipc, Provv. Ag. Entr. 8.4.2003) inviata telematicamente, a partire dall‘1 febbraio di ogni anno, al centro operativo di Pescara, che entro trenta giorni dal ricevimento comunica al richiedente, in via telematica, l‘accoglimento o il diniego dell‘istanza;



  • accedere al servizio telematico internet per dialogare con l’Agenzia delle entrate.


L‘assistenza fiscale è fornita attraverso collegamenti telematici (per via di posta elettronica) e nei casi in cui ciò non sia possibile, attraverso rapporti diretti tra il contribuente e l’ufficio locale dell’Agenzia.


I contribuenti trasmettono, tramite un software fornito dall’Agenzia delle entrate, i dati contabili delle operazioni effettuate nel corso dell’anno, con cadenza trimestrale, rispettivamente entro: il 10 aprile (operazioni relative al 1° trimestre), il 10 luglio (2° trimestre), il 10 ottobre (3° trimestre), il 10 gennaio dell’anno successivo (4° trimestre); le operazioni effettuate ai fini Iva sono distinte tra imponibili (secondo l’aliquota), esenti, non imponibili e non soggette. Le operazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi sono classificate per voci di ricavi e costi.


L’Agenzia delle entrate tramite il sistema informatico elabora i dati del contribuente e lo assiste nella liquidazione e nel versamento delle imposte.


Art. 13, L. n. 388/2000, Provv. Ag. Entr. 14.3.2001; Provv. Ag. Entr. 8.4.2003


(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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