Il rapporto di lavoro con i cittadini extracomunitari regolari

Dalle verifiche preventive alle norme particolari (prima parte)

 



di Tommaso Siracusano – Consulente del lavoro in Milazzo (Me)


e Silvia Bradaschia – Consulente del lavoro in Cervignano del Friuli (Ud)



L’avviamento di extracomunitari in Italia può oggi avvenire solo tramite la ricerca di lavoratori regolari già presenti sul territorio, non sono infatti previsti nuovi flussi migratori, pur essendo possibile presentare richiesta fino al 31 dicembre solo per i lavoratori stagionali.


All’approssimarsi della scadenza del 30 settembre che vedrà regolarizzati migliaia di lavoratori addetti ai servizi familiari grazie alla legge n. 102/09 (conversione del D.L. n. 78/09) e che chiude l’ultima possibilità di accesso regolare in Italia, facciamo il punto sulle procedure da seguire per l’avviamento dei soggetti presenti regolarmente sul territorio.


L’assunzione di extracomunitari già presenti in Italia passa necessariamente dalla verifica del permesso di soggiorno (PDS). Sono numerosi quelli che consentono di prestare lavoro subordinato ed è possibile avviare un soggetto anche se è in possesso del solo “cedolino” di presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo del PDS (purché il permesso richiesto consenta il lavoro subordinato).


Va rilevato che la pluriefficacia della comunicazione preventiva on line ai Centri per l’Impiego, purtroppo, non ha ancora esteso i suoi effetti allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Infatti, nonostante sia trascorso oltre un anno dall’avvio, è ancora indispensabile un modello aggiuntivo per dichiarare impegni non presenti nel modulo UNILAV. Il contenuto del modello e le dichiarazioni del datore risultano meritevoli di esame.


All’inizio e nel corso del rapporto di lavoro la disciplina per apprendisti, il lavoro a chiamata, le detrazioni, gli assegni familiari ed il trattamento previdenziale per gli stagionali, così come le ferie per i lavoratori domestici, risultano trattati in modo diverso rispetto alle regole in vigore per i lavoratori comunitari.


Sono solo alcune delle particolarità che emergono dall’esame della disciplina speciale stabilita per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea contenute nella guida pubblicata in queste pagine.


Fonte
Il decreto legislativo n. 286/98, denominato testo unico sull’immigrazione, riordina e raccoglie le disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno degli extracomunitari, disciplinando l’immigrazione dalle limitazioni del flusso, ai controlli alle vie d’accesso al paese, dalle sanzioni per chi favorisce la clandestinità, alle norme sulla condizione dello straniero in Italia. La legge n.189/02 (Bossi-Fini) interviene sulla delicata materia dell’afflusso di cittadini extracomunitari in Italia, modificando la normativa in materia di immigrazione ed asilo. In attuazione al disposto dell’art.10, comma 2 della Costituzione, il testo unico è applicabile ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi



Equiparazione dei cittadini stranieri
La Corte di Cassazione ha definito il contrasto interpretativo sorto sulle norme che disciplinano l’avviamento al lavoro, ribadendo la validità dell’equiparazione dei cittadini stranieri presenti in Italia ai lavoratori italiani stabilita dal T.U. Gli stranieri possono accedere alla fruizione di tutte le opportunità occupazionali previste dall’ordinamento nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla disciplina generale.




Cittadini comunitari ed extracomunitari
Non rientrano nelle previsioni analizzate in questo testo le assunzioni di cittadini comunitari in quanto per tali soggetti valgono le medesime regole stabilite per i cittadini italiani.


Fanno parte dell’Unione Europea con l’Italia i seguenti Stati:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.


Per Bulgaria e Romania vige un particolare regime transitorio fino al 31.12.09.



Procedure telematiche per primo ingresso
La domanda di nulla osta d’ingresso di cittadini extraUe residenti all’estero, va presentata con procedura telematica.


Il soggetto, italiano o extracomunitario, che intende assumere un lavoratore residente all’estero, deve essere in grado di dimostrare di possedere una capacità economica adeguata, fornire un alloggio idoneo e pagare le eventuali spese in caso di rientro coatto dello straniero al suo Paese. Tali disponibilità e condizioni sono da dichiarare in via informatica sulla domanda, ma andranno riconfermate in sede di firma del contratto di soggiorno.


I Consulenti del lavoro dispongono di un canale privilegiato per l’invio illimitato di domande in virtù del Protocollo siglato dal Consiglio Nazionale con il Ministero dell’Interno il 3 dicembre 2007.


Riconoscimento dei diritti e osservanza dei doveri
L’art. 2 del T.U. riconosce allo straniero parità di trattamento con i cittadini italiani sia per quanto riguarda la vita pubblica che per i rapporti con la pubblica amministrazione ed il godimento dei diritti civili, coordinando in tal modo l’art. 5 del D.P.R. n. 403/98 e l’art. 1 della legge n. 943/86.


Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.


Viene quindi riconosciuto il regolare godimento dei diritti in materia civile identici a quelli attribuiti al cittadino italiano, la garanzia di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti lavorativi rispetto agli italiani e il diritto alla partecipazione alla vita elettorale per i possessori di carta di soggiorno (dall’8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni).


Inoltre possono vantare diritti di assistenza ai valichi di frontiera, all’atto dell’espulsione e nei centri di accoglienza. La stessa ratio della parità, che impone di trattare in modo uguale situazioni uguali e in modo disuguale situazioni diseguali, giustifica il rigore sotteso alla disciplina su respingimento, espulsioni, repressione dell’immigrazione clandestina.


Allo straniero ed ai suoi familiari regolarmente soggiornanti in Italia viene riconosciuta la parità di trattamento con i cittadini italiani, parità sul piano delle regole civili, del lavoro e della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, dell’accesso ai pubblici servizi, con possibile partecipazione alla vita pubblica locale. Deve essere garantito anche agli immigrati clandestini il diritto fondamentale della persona umana, così non saranno ammesse ingiuste detenzioni o pene contrarie al senso di umanità.


Gli accordi internazionali possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.


Lavoratori al primo ingresso


Alla data odierna non sono previsti nuovi flussi d’ingresso per lavoratori residenti all’estero. I 150mila ingressi del decreto flussi 2008 verranno assegnati in base alle domande di assunzione presentate entro il 31 maggio 2008.


I datori di lavoro domestici italiani o comunitari dovranno solo aspettare che la loro domanda venga ripescata. Lo stesso vale per imprese (anche individuali) che hanno sede in Italia.
I datori di lavoro domestico extracomunitari, è stato introdotto un filtro. Verranno ripescate solo le domande di coloro che:



  • possiedono o hanno chiesto entro il 10 dicembre 2008: la carta di soggiorno (cartacea o elettronica), il permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo o la carta di soggiorno rilasciata a cittadini stranieri familiari di cittadini comunitari;

  • hanno confermato tra il 15 dicembre 2008 e il 3 gennaio 2009 di essere ancora interessati all’assunzione.


Il prossimo decreto flussi sarà emanato presumibilmente alla fine dell’anno 2009


Dopo l’invio on line delle domande di autorizzazione per cittadini non comunitari residenti all’estero, l’elaborazione della graduatoria, la ricerca di personale italiano disponibile a soddisfare la richiesta del datore, l’indagine dello Sportello Unico e della DPL, la verifica delle questure, il rilascio del nulla osta e del visto, la convocazione delle parti per la firma del contratto, costituiscono una predefinita serie di attività e passaggi obbligatori che permettono al lavoratore extraUe di entrare al lavoro in Italia.



Lavoratori già presenti in Italia
Valutazione del permesso di soggiorno posseduto dal soggetto e verifica della possibilità di svolgere lavoro subordinato:



Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di:



– lavoro subordinato non stagionale


consente lo svolgimento del lavoro subordinato fino alla scadenza. Segue la possibilità di rinnovo.



– lavoro autonomo


Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l’esercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell’elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.



– ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore e per motivi umanitari


consente l’esercizio del lavoro subordinato con le previsioni e i limiti stabiliti.


Stesso vale per l’integrazione del minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 32 del TU (minori stranieri non accompagnati ammessi a progetti d’integrazione sociale e civile gestiti da enti pubblici o privati con rappresentanza nazionale) e per i quali il Comitato per i minori stranieri abbia espresso parere favorevole.


– motivi di turismo



non consente lo svolgimento di attività lavorativa


(tutti i cittadini non appartenenti all’Ue, possono entrare in Italia per visite, affari, turismo e studio, presentando il passaporto e, nei casi in cui è richiesto, il visto. La legge n.68/07 ha, infatti, abolito i pds di breve durata (fino a 90 giorni) ed ha previsto come formalità sostitutiva l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza ai fini della regolarità del soggiorno).


– per studio


consente l’esercizio di lavoro subordinato a part-time per un massimo di 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, ma sempre per un massimo di 1.040 ore annue.


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