Il rapporto di lavoro con i cittadini extracomunitari (quarta e ultima parte)

Le particolari disposizioni che regolano i rapporto con i lavoratori extra Ue

Nel corso del rapporto di lavoro, per i lavoratori extracomunitari sono operanti le medesime regole e norme già previste per i lavoratori italiani. Tuttavia esistono alcune particolari disposizioni riservate a lavoratori extracomunitari in merito a:




  • Apprendistato

  • Lavoro a chiamata

  • Dichiarazione familiari a carico per non residenti

  • Trattamento previdenziale del lavoratore stagionale

  • Trattamenti di famiglia

  • Ferie cumulabili per i collaboratori domestici




Apprendistato con lavoratori stranieri
Lavoratori stranieri residenti all’estero



Alla data odierna non risulta possibile avviare giovani con contratto di apprendistato se gli stessi sono ancora residenti all’estero, si attendono nuove istruzioni dal ministero del lavoro con circolari esplicative sull’argomento.




Lavoratori stranieri iscritti al collocamento italiano

Per tali ipotesi il lavoratore straniero acquisisce diritti e obblighi del lavoratore italiano, pertanto rimane sempre possibile attivare, alle condizioni previste dallo speciale contratto, il rapporto di lavoro di apprendistato.





















APPRENDISTATO




lavoratori residenti all’estero



lavoratori già in Italia



NON CONCESSO



acquisizione degli stessi diritti: CONCESSO





Lavoro a chiamata
Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata, o job on call) regolato dall’art. 33 e segg del Dlgs n. 276/03 è stipulabile anche con i lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia. Evidenziamo però che all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato si potrebbe porre il problema del reddito insufficiente. (Per l’anno 2009 pari all’assegno sociale euro 5.317,65 annui e 409,05 mensili).


Tale tipologia contrattuale non è in ogni caso consentita, invece, per l’ipotesi di richiesta di nulla osta di primo ingresso in Italia.



Dichiarazione familiari a carico per non residenti
La documentazione che i soggetti non residenti nell’Unione europea né in un paese aderente allo Spazio economico europeo (See) devono produrre per godere delle agevolazioni tributarie per carichi di famiglia, segue un regime particolare.



Ai sensi dell’art. 1 comma 1325 della legge Finanziaria 2007 n. 296/06 i cittadini extracomunitari residenti in Italia che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, la documentazione può essere formata da:




  • documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

  • documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che rientrano tra quelli che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;


documentazione validamente formata dal paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine.



Apostille
Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso. L’apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l’ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l’autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l’annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche in Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane).


I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono arrivati con la risoluzione n. 6/E dell’8 gennaio 2008.


La Finanziaria 2007, infatti, ha riconosciuto anche ai soggetti non residenti tali benefici (previsti dall’art. 12 del Tuir), sebbene limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009.


Requisiti per la detrazione: i familiari a carico non devono possedere un reddito complessivo (comprensivo di quelli prodotti fuori del territorio dello stato) superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840 euro, e il contribuente non deve godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. Il dm n. 149/2007 (regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti) ha poi stabilito che, ai fini dell’attribuzione delle detrazioni, i soggetti residenti in uno stato membro Ue o See devono attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il grado di parentela coi familiari a carico, i loro redditi (non superiori a 2.840,51 euro) e di non godere di altri benefici fiscali per carichi di famiglia.


Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto n. 149 del 2 agosto 2007 ha emanato il regolamento relativo alle detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti.


Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del testo unico DPR 917/86 delle imposte sui redditi spettano alle condizioni previste, per gli anni 2007, 2008 e 2009, ai soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo (inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni), che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR n.445/00):



  • il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;

  • che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro;

  • di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.



Precisazioni emerse da Telefisco 2009:



  • ai fini della detrazione per il coniuge residente in Italia non legalmente ed effettivamente separato è sufficiente il certificato di Stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali in cui figuri, a seguito della trascrizione, il riconoscimento del matrimonio nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione.Diversamente, il legame con il coniuge residente all’estero, andrà documentato tramite i documenti originali legalizzati con Apostille o asseverazione del consolato italiano del paese d’origine del richiedente.

  • l’ipotesi dei figli residenti: i lavoratori extracomunitari possono documentare il legame familiare, ai fini delle detrazioni, con la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione dei figli stessi nell’anagrafe della popolazione residente.



Documentazione per detrazioni per carichi di famiglia



  • documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio

  • documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che rientra tra quelli che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

  • documentazione validamente formata dal paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine




Requisiti per la detrazione:



  • i familiari a carico non devono possedere un reddito complessivo (comprensivo di quelli prodotti fuori del territorio dello stato) superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro

  • il contribuente non deve godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari



  • i soggetti residenti in uno stato membro Ue o See devono attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il grado di parentela coi familiari a carico, i loro redditi (non superiori a 2.840,51 euro) e di non godere di altri benefici fiscali per carichi di famiglia

  • ai fini del riconoscimento delle detrazioni le attestazioni sopra descritte sono parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all’articolo 23, secondo comma, lettera a), del DPR n. 600/73

  • in sede di controllo, l’Agenzia delle entrate può richiedere ai soggetti l’esibizione della certificazione rilasciata dall’Autorità fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza delle condizioni.



Finanziaria 2007 legge n. 296/06
Comma 1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.


Comma 1325. Per cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:


a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;


b) documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;


c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.


Comma 1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.


Comma 1327. Il comma 6-bis dell’articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e’ abrogato.



Trattamento previdenziale del lavoratore stagionale


L’art. 25 del T.U. n. 286/1998 non è stato modificato nella parte in cui disciplina le forme assicurative obbligatorie che, in considerazione della durata e della specificità di questa tipologia di rapporto di lavoro, sono applicate ai lavoratori stagionali, e cioè:


– assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione contro le malattie e per la maternità. L’elencazione deve intendersi tassativa.


In sostituzione dei contributi per l’assegno per il nucleo familiare e per l’assicurazione contro la disoccupazione il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS un contributo in misura pari all’importo dei medesimi contributi e in base a condizioni e modalità stabilite per questi ultimi (circolare Inps n. 214 del 9.10.1998 e n. 67 del 26.3.1999). Detta contribuzione è destinata agli interventi a carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all’art. 45 del testo unico.


Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 25 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per i settori di svolgimento delle attività lavorative.




































TUTELA PREVIDENZIALE LAVORATORE STAGIONALE



PRESTAZIONI CONCESSE



PRESTAZIONI NON CONCESSE



Assicurazione IVS



Assegno nucleo familiare



Assicurazione contro infortuni e malattie professionali



Assicurazione contro la disoccupazione involontaria



Assicurazione malattia



Prestazioni collegate ad attività lavorativa di certa durata e continuità (es. pensione di anzianità)



Assicurazione maternità



Per ANF e DS il datore versa all’Inps il contributo in misura pari all’importo dei contributi previsto per tali prestazioni al Fondo nazionale per le politiche migratorie







Trattamenti di famiglia
Lavoro stagionale
In riferimento alla circolare INPS n. 123 del 3 giugno 1999, avente per oggetto previdenza ed assistenza per i lavoratori extracomunitari, prestazioni di disoccupazione e trattamenti di famiglia, l’Istituto, con il messaggio n. 3665 del 19 luglio 1999, ha chiarito che ai lavoratori stranieri, titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non spettano i trattamenti di famiglia. Sono fatte salve le situazioni tutelate da apposite convenzioni bilaterali come dalla circolare n. 12 del 12 gennaio 1990.



Lavoro diverso dallo stagionale
Per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno diverso da quello stagionale competono i trattamenti di famiglia alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, anche ove gli stessi abbiamo conservato la residenza nei paesi d’origine.




  • familiari residenti in Italia


I familiari del cittadino straniero possono far parte del nucleo familiare del richiedente solo se hanno la residenza nel territorio italiano, o se con lo Stato di cui lo straniero è cittadino, sono state stipulate apposite convenzioni internazionali in materia di trattamenti di famiglia.


Non fanno parte del nucleo familiare il coniuge e i figli ed equiparati del lavoratore straniero che


non abbiano la residenza in Italia, salvo che dallo stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani o ciò sia previsto dalla convenzione internazionale.


In presenza di regolare rapporti di lavoro, il lavoratore extracomunitario ha diritto all’assegno per il nucleo familiare per il coniuge e i figli residenti nel territorio italiano.



Autorizzazione Inps
Si rende necessario il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’INPS solo nelle ipotesi di richiesta per figli o equiparati studenti o inabili che hanno superato il 18° anno di età, figli o equiparati di età inferiore a 18 anni non conviventi, genitori e altri ascendenti in linea retta, fratelli, sorelle e nipoti il cui padre sia invalido, figli conviventi con il richiedente di età inferiore a 18 anni


a) del genitore che non esibisce dichiarazione congiunta sottoscritta anche dall’altro genitore


b) del genitore divorziato, anche se presenti la citata dichiarazione congiunta, figli nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio.




  • familiari non residenti in Italia


Per i familiari non residenti, qualora esista una convenzione internazionale di reciprocità potrà essere richiesta un’apposita autorizzazione presso gli uffici INPS con validità annuale.



rifugiati politici



I lavoratori stranieri presenti in Italia con lo status di rifugiato politico sono equiparati completamente ai cittadini italiani in merito al trattamento da riservare in materia di assistenza pubblica, legislazione del lavoro e assicurazioni sociali. In tale ambito rientra anche la materia relativa all’assegno per il nucleo familiare. Questo comporta che per i familiari residenti all’estero di lavoratori stranieri rifugiati politici possa essere corrisposto l’ANF.







































TRATTAMENTI DI FAMIGLIA





LAVORO STAGIONALE




RIFUGIATI POLITICI





LAVORO NON STAGIONALE








Familiari residenti all’estero



Familiari residenti in Italia



non rientrano nel nucleo familiare


diritto all’ANF



sono equiparati ai cittadini italiani


diritto all’ANF



non spettano




equiparati ai cittadini italiani



diritto all’ANF



possibilità di ottenere gli Anf




  • su autorizzazione Inps




  • solo per i cittadini di paesi con convenzioni internazionali di reciprocità



necessaria l’autorizzazione Inps


in determinati casi:


figli o equiparati studenti o inabili che hanno superato il 18° anno di età, figli o equiparati di età inferiore a 18 anni non conviventi, genitori e altri ascendenti in linea retta, fratelli, sorelle e nipoti il cui padre sia invalido, figli conviventi con il richiedente di età inferiore a 18 anni


a) del genitore che non esibisce dichiarazione congiunta sottoscritta anche dall’altro genitore


b) del genitore divorziato, anche se presenti la citata dichiarazione congiunta, figli nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio







Ferie cumulabili per i collaboratori domestici
Ai sensi dell’art. 18 del CCNL lavoro domestico del 20 gennaio 2009, le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti.


La fruizione delle ferie, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.


In deroga a quanto previsto da questo comma:


nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco massimo di un biennio.


(per maggiori approfondimenti vedi Novecento lavoro, Novecento Media)

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