La terza parte dell’articolo sulle norme che regolano i rapporti con gli extracomunitari
di Tommaso Siracusano – Consulente del lavoro in Milazzo (ME)
e Silvia Bradaschia – Consulente del lavoro in Cervignano del Friuli (UD)
Il contratto di soggiorno
Nonostante la pluriefficacia delle comunicazioni on line, alla data odierna permane l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere alla Prefettura-UTG Sportello Unico per l’immigrazione, il contratto di soggiorno su modello “Q”.
Il modello, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, va predisposto nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia.
In tale contratto vanno indicati dati, notizie ed elementi non contenuti in nessuna altra comunicazione:
- sussistenza dell’alloggio idoneo
- impegno al pagamento delle spese di viaggio per
- rientro coatto
- impegno a comunicare le variazioni
- condizioni contrattuali applicate
- estremi del permesso di soggiorno
La permanenza dell’obbligo dell’invio all’UTG è stata affermata dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 465 del 29 gennaio 2008, in attesa delle definitiva abolizione dell’invio con l’inserimento dei dati mancanti nel modello telematico Unilav. Il modello, infatti, contiene una serie di informazioni al momento non ancora presenti nel modello telematico Unilav.
Il Ministero dell’Interno, nella medesima circolare evidenzia, infatti, che sono in corso le procedure per assicurare i necessari adeguamenti del sistema informatico dello Sportello Unico ai fini dell’acquisizione della comunicazione ai Centri per l’Impiego in via informatica e che è stato avviato lo studio per esaminare la possibilità di inserire i contenuti del modello Q nel modello di comunicazione obbligatoria.
Si tratta della dichiarazione della sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e dell’impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.
La pluriefficacia delle comunicazioni telematiche al collocamento estenderà in futuro i suoi effetti anche allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Cosa contiene
Dall’entrata in vigore del sistema on-line di assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei rapporti di lavoro sono scomparsi gli obblighi di comunicazione delle variazioni dei rapporti di lavoro allo Sportello Unico.
Dall’1 gennaio 2007, inoltre, era già stata abolita la comunicazione di assunzione del lavoratore extracomunitario all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Situazione alloggiativa
Situazione alloggiativa (documenti da produrre in alternativa): | ||
Certificato di idoneità alloggiativa | Parere igienico sanitario | |
Rilasciato dall’ufficio tecnico del comune dove è ubicato l’immobile (stabilisce il rispetto degli standard legali abitativi in rapporto tra superficie e occupanti, attesta la sua conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica) | Rilasciato dall’ufficio igiene pubblica dell’Asl di competenza (verifica il rispetto delle norme di abitabilità e di adeguatezza sanitaria dell’alloggio, attesta cioè l’idoneità igienico sanitaria del medesimo alloggio) |
Il datore di lavoro può rivalersi delle spese di messa a disposizione dell’alloggio trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo non può decurtare se il ccnl fissa il trattamento stabilendo la fruizione dell’alloggio.
Altre dichiarazioni del datore di lavoro
Nel contratto di soggiorno, oltre alla situazione alloggiativa, sono contenute altre importanti dichiarazioni che il datore di lavoro dovrà fornire:
- 1. essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi dovuti per il personale occupato;
- 2. non aver effettuato negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione di personale né di aver attualmente in forza lavoratori in C.I.G. aventi qualifica corrispondente a quella di assunzione del lavoratore non appartenente all’UE;
- 3. che il rapporto di lavoro non sarà risolto, se non per motivi di legge o di contratto prima della scadenza prevista;
- 4. che non ricorrono i divieti di cui all’art.3 del dlgs n.368/2001 (norme sul lavoro a termine): sostituzione di lavoratori in sciopero, unità che hanno effettuato licenziamenti collettivi, unità nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.
Contenuto dei modelli da predisporre in fase iniziale del rapporto di lavoro | |||
UNILAV TELEMATICO | CONTRATTO DI ASSUNZIONE | MODELLO Q CONTRATTO DI SOGGIORNO | |
Dati delle parti | SI | SI | SI |
Data di assunzione | SI | SI | NO |
Periodo di prova | NO | SI | NO |
Durata tempo determinato | SI | SI | SI |
Motivazioni del termine | NO | SI | SI |
Qualifica e livello | SI | SI | SI |
Mansioni | NO | SI | SI |
Estremi permesso soggiorno | SI | NO | SI |
Alloggio | NO | NO | SI |
Retribuzione | NO | SI (anche solo riferimento a CCNL) | SI |
Impegno al pagamento delle spese di rientro | NO | NO | SI |
Ulteriori dichiarazioni (versamenti regolari, no riduzioni personale, no divieti 368/01) | NO | NO | SI |
Tempi di invio e consegna | Giorno precedente l’avviamento al lavoro | Contestuale all’avvio al lavoro | Entro 5 giorni dalla stipula |
A chi consegnare | Centro impiego on line | Consegna al lavoratore | UTG Racc. AR |
Per proseguire il rapporto di lavoro subordinato
Mod. R – Contratto di soggiorno
(Art. 5 bis del D.lvo n. 286/98 e successive modifiche)
Da utilizzare per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti ad integrazione dell’originario contratto di lavoro ai fini della prosecuzione del rapporto lavorativo in corso con lavoratore in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale in corso di validità.
(per maggiori approfondimenti vedi Novecento lavoro, Novecento Media)