Il rapporto di lavoro con gli extracomunitari (II parte)

Come comportarsi con i lavoratori già presenti in Italia (seconda parte)

di Tommaso Siracusano – Consulente del lavoro in Milazzo (Me)


e Silvia Bradaschia – Consulente del lavoro in Cervignano del Friuli (Ud)




 


Avviare un lavoratore in attesa del permesso di soggiorno
La direttiva del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2007 permette di avviare il lavoratore extracomunitario presente in Italia che si trova in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. Questa nuova direttiva integra quella del 5 agosto 2006 con la quale si autorizzava l’avviamento del lavoratore in attesa del rinnovo del permesso.


A determinate condizioni è possibile che il lavoratore extracomunitario sia avviato anche se ancora privo del permesso perché al primo ingresso in Italia (ad esempio per gli extracomunitari assegnatari di una quota di lavoro nell’ambito dei flussi 2007). Il Ministero afferma che gli avviamenti già avvenuti possano essere considerati validi se il datore e il lavoratore erano in possesso del nulla osta al lavoro, del visto d’ingresso e del contratto di soggiorno siglato allo sportello unico.


La nuova direttiva dispone che l’avvio dell’attività lavorativa è possibile alle seguenti condizioni: lo straniero abbia richiesto il permesso entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, abbia sottoscritto il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, lo sportello unico abbia rilasciato copia del modello di richiesta del permesso e sia in possesso della ricevuta delle Poste di richiesta di permesso di soggiorno. Si ritiene che la disciplina flessibile sia applicabile anche agli stranieri che entrano in Italia con il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare.


Permesso elettronico, sconosciuto il motivo del soggiorno
Sui permessi di soggiorno elettronici rilasciati ante 28 ottobre 2008 non si può rilevare il motivo del soggiorno: per studio, lavoro subordinato, autonomo, motivi familiari o per un’altra delle tante situazioni che giustificano il soggiorno in Italia. Così risulta difficoltosa l’assunzione di lavoratori extracomunitari con tale permesso, il motivo della permanenza in Italia, infatti, non è leggibile dal documento in quanto nascosto nel microchip e nella banda a memoria ottica, solo gli apparecchi in dotazione alle Forze dell’ordine lo possono mettere in evidenza. È pertanto necessaria una richiesta alla questura per ottenere una specifica attestazione idonea a certificare il motivo del soggiorno degli extraue in possesso del permesso elettronico. Il Viminale ha inviato alle questure una apposita comunicazione indicando la necessità di intervento sino alla prevista fase della correzione dell’anomalia.


L’eventuale rilascio, in attesa della documentazione della questura, di un’autocertificazione da parte del lavoratore extracomunitario che attesti il motivo dell’ingresso, non mette al riparo il datore da una serie di rilevanti rischi.


Il Ministero dell’Interno ha modificato il sistema solo dal 28 ottobre 2008 e sui permessi in formato elettronico viene ora riportato anche il motivo per il quale sono stati rilasciati.


Cosa contiene il permesso elettronico
Come prevede il decreto che lo ha istituito, sul permesso elettronico (formato carta di credito) vengono stampati i dati anagrafici, la foto del titolare, la validità, il numero. L’obiettivo è scoraggiare le contraffazioni e consentire un migliore monitoraggio dei confini italiani.
I dati contenuti nel chip sono maggiori di quelli che oggi sono evidenziati sul permesso cartaceo. Il permesso elettronico può memorizzare un gran numero di informazioni: i dati dell’immigrato e quelli del suo datore di lavoro, il luogo di lavoro, la data d’inizio dell’attività, il domicilio, i dati biometrici (es. impronta digitale) e l’indicazione della frontiera attraverso la quale si prevede che lo straniero esca dall’Italia per tornare al suo Paese.


Avviamento con Carta di soggiorno
Dall’8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni. L’avviamento di un lavoratore in possesso del Permesso Ce avviene con le medesime procedure in corso per i lavoratori italiani. Non è necessario stipulare e presentare il modello Q (contratto di soggiorno).


Cassazione non in linea con le direttive del Ministero dell’Interno. Si attendono interventi legislativi che diano certezze
Le direttive del Ministero dell’Interno del 5.8.06 e del 20.2.07 permettono l’avviamento del cittadino extracomunitario che si trovi in attesa del rinnovo o in attesa del primo permesso di soggiorno. La Cassazione li valuta insufficienti. Sono auspicabili interventi legislativi che diano certezze.


Rischia il lavoratore straniero che non abbia rinnovato il permesso di soggiorno nei termini di legge. La ricevuta di richiesta di rinnovo che il Ministero dell’Interno accetta, pur in presenza di precise condizioni, per la prosecuzione del godimento dei diritti da parte dello straniero nelle more del permesso di soggiorno è, viceversa, valutata insufficiente dalla Cassazione, per la quale è impossibile la prestazione se il permesso è scaduto (sentenza n. 9407/01).


Avviamento con il solo “cedolino”
Per la Cassazione (sentenza 37409/06), è considerato illecito lavorare anche per lo straniero che possegga la sola ricevuta della richiesta di permesso (c.d. “cedolino”).


Nella prassi comune, in virtù delle disposizioni ministeriali, l’avviamento è ammesso.


Sono però necessarie soluzioni idonee per le esigenze delle imprese e per la tutela dei lavoratori, nonché per motivi di ordine pubblico. I chiarimenti dovrebbero arrivare con un interevento legislativo che dia la certezza dell’efficacia giuridica e consenta di trovare rispondenza nelle disposizioni di legge. Ciò in quanto circolari, direttive, note, ecc. non possono modificare situazioni di diritto.



Concessione della carta d’identità da parte dei Comuni
Due circolari emanate dalla direzione centrale per i servizi demografici in data 2 aprile 2007 chiariscono le modalità di concessione agli immigrati della carta d’identità.


A seguito della direttiva del Ministero dell’Interno del 20.2.07 che assegnava pieni diritti ai cittadini extracomunitari in attesa del permesso, le nuove circolari ampliano le possibilità per i cittadini stranieri che hanno richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e per coloro che lo hanno richiesto per la prima volta, prevedendo la possibilità di iscriversi all’anagrafe del Comune di residenza e farsi rilasciare la carta d’identità.


La circolare n. 16 del 2 aprile 2007 chiarisce che per iscriversi basterà esibire il contratto di soggiorno, la richiesta allo Sportello unico e la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale. In seguito il Comune potrà richiedere il permesso definitivo.


La circolare n.17 del 2 aprile consente ai Comuni di rilasciare e di rinnovare la carta d’identità (con la sola esclusione della validità per l’espatrio) ai cittadini stranieri iscritti in anagrafe e che abbiano presentato domanda di rinnovo (entro i 60 giorni dalla scadenza), o che si trovino in attesa del permesso in quanto al primo ingresso in Italia.



Perdita del posto di lavoro
È possibile la permanenza in Italia dell’extracomunitario anche in caso di perdita del posto di lavoro. La perdita del posto di lavoro (anche per dimissioni) non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti ed il lavoratore può rioccuparsi presso altro datore di lavoro. L’art. 37 del regolamento d’attuazione (Dlgs n. 394/99 modificato dal Dlgs n. 334/05) al TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione (Dlgs n. 286/98), prevede l’iscrizione nelle liste o nell’elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore extracomunitario licenziato, dimesso o invalido.


In tali casi è pertanto consentito al lavoratore restare in Italia, al fine di cercare nuova occupazione per il residuo periodo di validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. Tale facoltà non è ammessa ai possessori del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.



Assunzione
A seguito dell’ingresso nel territorio italiano del cittadino extracomunitario, che deve seguire le procedure indicate, il datore di lavoro deve osservare una serie di adempimenti, in parte identici a quelli previsti per il lavoratore italiano, al fine di instaurare correttamente il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato e stagionale. Oltre alle normali comunicazioni previste anche per i lavoratori italiani, in ipotesi di assunzione di lavoratori extracomunitari si aggiunge l’obbligo di invio del contratto di soggiorno allo Sportello Unico.


Con la Finanziaria 2007 (legge n. 296/06 art. 1 comma 1184) e l’introduzione della comunicazione unica valida ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – UtG,è stato abolito l’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle assunzioni dei cittadini extracomunitari.



Ospitalità a stranieri da segnalare entro 48 ore
Comunicazioni per ospitalità e alloggio ancora in vigore
Rimangono in vigore le comunicazioni per ospitalità e alloggio. Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine o gli ceda in proprietà o godimento beni immobili rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne apposita comunicazione entro 48 ore. È stato, infatti, abolito solo l’obbligo di comunicare l’assunzione.


Nei comuni dove non sono presenti gli uffici della questura, la comunicazione va inoltrata al Sindaco del comune in quanto riveste anche la carica di Autorità di Pubblica Sicurezza


I termini delle comunicazioni, da effettuare all’Autorità di Pubblica sicurezza competente per territorio, sono di 48 ore dalla stipula del contratto.


Le comunicazioni devono contenere le generalità del denunciante (es. ospitante) e dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento identificativo e l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto ed il titolo per il quale la comunicazione viene presentata (art. 7 T.U.).


La sanzione amministrativa per le violazioni di comunicazione è pari al pagamento di una somma da euro 160,00 a euro 1.100,00.


Autocertificazioni


Con l’entrata in vigore del Testo Unico 445/00 relativo alle autocertificazioni, l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini extracomunitari non è più subordinato al requisito della residenza, essendo sufficiente il possesso del regolare permesso di soggiorno. La possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive resta limitata allo status degli interessati, alle qualità personali e ai fatti che siano certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Pertanto anche la dichiarazione concernente lo stato civile è valida soltanto se verificabile presso l’anagrafe o l’ufficio di stato civile italiano. Il Testo Unico prevede che la condizione della certificabilità o attestabilità da parte di soggetti pubblici italiani non venga richiesta quando i cittadini extracomunitari, autorizzati a soggiornare in Italia, si avvalgono delle dichiarazioni sostitutive relative a materie per le quali esistono convenzioni internazionali tra Italia e il loro paese di provenienza.


























AUTOCERTIFICAZIONI



Status



CITTADINI EXTRAUE REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA



CITTADINI EXTRAUE RESIDENTI ALL’ESTERO


(in paese di origine o in altro paese)



Oggetto dell’autocertificazione



limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani




per comprovare stati, fatti e qualità personali di familiari residenti all’estero



valide soltanto le dichiarazioni autenticate dalle autorità preposte a tale funzione in base alle rispettive normative nazionali, la cui competenza in materia risulti confermata dalla prevista attestazione consolare



Utilizzo dell’autocertificazione



possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive



non possono far ricorso alla


autocertificazione


deve essere prodotta la certificazione estera



(segue)


(per maggiori approfondimenti vedi Novecento lavoro, Novecento Media)

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