Il fisco chiarisce la posizione nei confronti del lavoro notturno e straordinario

L’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva, in luogo della tassazione ordinaria, sulle somme erogate nel 2008 e 2009 inerenti le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.

Con un bis di interventi (circolari n. 47/E e n. 48/E), l’Agenzia delle Entrate ha confermato ai lavoratori che intendessero richiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva, in luogo della tassazione ordinaria, sulle somme erogate nel 2008 e 2009 per lavoro notturno e/o straordinario e supplementare, che tale facoltà è esperibile, per entrambi i periodi d’imposta, attraverso i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011.
A tal fine, però, il datore di lavoro dovrà indicare nel Cud/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 a tale titolo, purché connesse con i richiesti elementi di produttività e redditività, quantunque esso avesse già rilasciato la certificazione richiesta dalla risoluzione n. 83/E del 2010.

Sintesi della norma
L’articolo 2 del Dl 93/2008 ha introdotto, per il secondo semestre del 2008, un’imposta sostitutiva del 10 per cento per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Detta agevolazione è stata confermata sia per l’anno 2009 (da parte dell’art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) che per l’anno 2010 (attraverso l’articolo 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191). Tuttavia, detta proroga è operativa non per il lavoro straordinario in genere, ma limitatamente ai premi di produttività.
Con la circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008, il Fisco ha precisato che rientrano nel regime di tassazione agevolata anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa.
Nello stesso documento, l’Agenzia delle entrate ha altresì confermato che la fruizione dell’incentivo è garantita non solo quando l’organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall’impresa che deve applicare l’imposta sostitutiva, ma anche nel caso in cui questa applichi un nuovo e più ampio schema di turnazione che dia luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Anche le somme erogate a titolo di lavoro notturno ordinario, in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, possono godere dell’imposizione ridotta. In tal caso, comunque, è pur sempre necessario che le prestazioni di lavoro notturno diano luogo o siano comunque collegate ad incrementi di produttività, di competitività dell’impresa o ad altri elementi connessi all’andamento economico dell’impresa. Di conseguenza, la tassazione sostitutiva potrà essere applicata, nel caso di specie, non soltanto alle indennità o alle maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche al compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa.
In pratica, spiega l’amministrazione, il lavoratore turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno, qualora il turno di lavoro ricada durante l’orario diurno. Viceversa, lo stesso lavoratore usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione all’intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.
Lo stesso dicasi per quei lavoratori, non turnisti, che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.
L’agevolazione si applica nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa e, pertanto, per un importo massimo di 3000 euro per l’anno 2008 e di 6000 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente un determinato importo, non superiore ad euro 30.000 lordi per il 2007, euro 35.000 lordi nell’anno 2008, euro 35.000 lordi per il 2009.
Con la risoluzione n. 83/E/10 (si veda, dello stesso Autore, l’articolo “Agevolazioni all’incremento di produttività del lavoro, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate”, pubblicato a pag. 53, fascicolo n. 10/2010, di questa Rivista), il Fisco ha avuto modo di chiarire che, con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973. A tal fine, il datore di lavoro certificherà l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.

Ulteriori chiarimenti delle Entrate
Con la circolare n. 47/E, l’Agenzia delle Entrate, per effetto di alcuni fraintendimenti del contenuto della risoluzione n. 83/E/2010 citata, ha ribadito che lo straordinario agevolabile in base alla normativa in esame è esclusivamente quello per il quale sussista un vincolo di correlazione con i parametri di produttività. Ciò è verificabile anche nell’ipotesi di straordinario cosiddetto “forfetizzato”, ossia quello che è reso dai dipendenti che non sono vincolati dall’orario di lavoro, sia per quello reso sulla base di clausole elastiche.
A tal riguardo, nel documento di prassi l’Agenzia ha precisato che la “prova” della correlazione tra straordinario e parametri di produttività deve essere documentata dall’impresa, ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta. Il nesso tra il lavoro straordinario e incrementi di produttività può trovare riscontro anche in una documentazione proveniente dall’impresa come, ad esempio, una dichiarazione con la quale l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della impresa.
Con la circolare n. 48/E il Fisco ha preso atto delle numerose rimostranze relative ad una difficoltà di calcolo – nei tempi previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi – della quota di rimborso spettante ai lavoratori rispetto alle imposte ordinariamente trattenute dal sostituto d’imposta.
L’Amministrazione, pertanto, ha deciso di adottare una procedura che consenta di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate nel 2008 e nel 2009 mediante i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 che saranno opportunamente integrati.
Il datore di lavoro, quindi, dovrà indicare nel Cud/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni e il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.
Il Fisco, infine, si pronuncia a proposito delle interazioni con lo sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Secondo la circolare in commento, le aziende che hanno ricevuto dall’Inps la comunicazione dell’ammissione al beneficio devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi in precedenza trattenuti. Dette somme, devono considerarsi reddito di lavoro dipendente, così come chiarito con la risoluzione 136/2005 per una ipotesi analoga.
Qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% prevista per i premi di produttività e di risultato, le somme in questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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