I finanziamenti per far conciliare i tempi di vita e di lavoro

Diverse fonti normative prevedono azioni e fondi per evitare di arrivare a “vivere solo per lavorare”, ma poche sono le iniziative in atto, soprattutto a causa della difficoltà delle aziende a essere informate in termini e tempi utili sui finanziamenti previsti.

Conciliare il lavoro con la cura della propria famiglia è un’esigenza che i lavoratori avvertono sempre di più, ma che inevitabilmente ha un forte impatto sulle imprese.

Si tratta di una realtà evidente, della quale si ha ormai una consapevolezza diffusa, e alla quale si cerca di far fronte prevedendo e incentivando misure che favoriscano un migliore equilibrio tra impegni lavorativi e familiari.
Il meccanismo è quello della previsione normativa delle c.d. azioni positive, accompagnata dall’allocazione delle risorse economiche e dall’indicazione delle modalità per presentare i progetti che fruiscono dei finanziamenti pubblici.

Una grande opportunità, quindi, per le imprese e gli enti pubblici, ma che nei fatti non sembra adeguatamente sfruttata.
In estrema sintesi, la situazione è questa:
Diverse fonti normative prevedono azioni positive per conciliare i tempi di vita e di lavoro;
Non tutte le “filiere” di azioni positive sono al momento attive;
Anche quando ci sono le premesse (previsioni normative e stanziamenti economici) per accedere ai finanziamenti pubblici, le aziende non colgono a pieno l’occasione che viene loro offerta. Perché?
I motivi possono essere molteplici e in parte riguardano le singole realtà aziendali. È però vero che si registra, a tratto generale, un’oggettiva difficoltà da parte delle aziende ad essere informate in termini e tempi utili sui finanziamenti previsti.
Proprio partendo da questa esigenza è stato elaborato il prospetto che segue, che riepiloga i principali “filoni” di azioni positive per la conciliazione. Si ricorda inoltre che le imprese possono essere supportate nella stesura dei progetti da soggetti pubblici o privati e che spesso questo tipo di consulenza rientra nei costi per i quali si può accedere ai finanziamenti.

Azioni positive previste dal Codice delle Pari Opportunità – presentare i progetti entro il 30 novembre 2010

  • Tra le azioni positive previste per realizzare le pari opportunità, l’art. 42, comma 2, lett, f) del D.Lgs n. 198/2006 indica le azioni finalizzate a conciliare i tempi di vita e di lavoro, definendole come misure che hanno lo scopo di:

 
“favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.”

  • I progetti finanziabili, volti a dare in concreto attuazione a queste azioni positive

– vanno presentati dal 1° ottobre al 30 novembre
– seguendo le indicazioni del Programma – obiettivo
che di regola viene presentato ogni anno, entro il 31 maggio, ed indica le tipologie di azioni positive ammesse al finanziamento.

Con il provvedimento del Ministero del Lavoro 9 giugno 2010 è stato pubblicato il Programma Obiettivo per il 2010, che prevede:

  • Un finanziamento massimo, pari a 200.000 euro a progetto.
  • Il progetto deve avere una durata massima di 24 mesi e deve avere inizio entro 2 mesi dal rilascio dell’autorizzazione.

Il progetto può essere inviato anche in formato digitale utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Le modalità per accedere ai contributi sono fissate dal decreto interministeriale 15 marzo 2001, come modificato dal decreto interministeriale del 29 settembre 2005.

  • Possono presentare i progetti (soggetti proponenti): i datori di lavoro pubblici (*) e privati, le cooperative e loro consorzi, i centri di formazione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali; le associazioni.

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 (*) I soggetti pubblici privi di Piano triennale di azioni positive non possono presentare progetti di azioni positive.

  • In base al Programma obiettivo 2010 sono finanziabili le azioni positive che hanno lo scopo di:
    •  promuovere, al proprio interno, la presenza di donne negli ambiti dirigenziali e gestionali mediante la realizzazione di specifici percorsi formativi volti all’acquisizione di competenze di vertice e/o di responsabilità;
    •  modificare l’organizzazione del lavoro, del sistema di valutazione delle prestazioni e del sistema premiante aziendale, adottando la certificazione di genere, sperimentando nuove prassi per favorire conciliazione;
    •  sostenere iniziative per lavoratrici con contratti di lavoro non a tempo indeterminato, in particolare giovani neolaureate e diplomate, per disoccupate, inattive, in cassa integrazione e/o in mobilità, con particolare attenzione alle over 45, per agevolare l’inserimento e/o il reinserimento lavorativo di donne attraverso azioni di formazione, orientamento e accompagnamento finalizzate all’acquisizione di competenze per creare imprese;
    •  consolidare imprese a titolarità e/o prevalenza femminile;
    •  promuovere la qualità della vita personale e professionale, anche per le lavoratrici migranti, a partire dalla rimozione di pregiudizi culturali, attraverso la rimozione di stereotipi, con azioni di sistema che tengano conto delle indicazioni delle strategie comunitarie.

Azioni positive previste dall’art. 9, L. n. 53/2000 – al momento, non attive

  • La legge del 18 giugno 2009, n. 69 ha totalmente riscritto l’art. 9 della legge n. 53/2000.
  • Le novità introdotte sono state così rilevanti da far prevedere l’emanazione di un apposito decreto interministeriale per definire le modalità attuative delle nuove regole.
  • Nell’attesa del provvedimento, il Dipartimento per le Politiche per la Famiglia ha rinviato a data da definirsi la prossima scadenza per la presentazione dei progetti (v. la nota del 31 luglio 2009).
  • Allo stato, pertanto, il prossimo avviso di finanziamento, con la relativa modulistica per presentare i progetti, sarà pubblicato dopo l’entrata n vigore del nuovo regolamento d’attuazione.
  • Lo schema del decreto interministeriale in oggetto ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 aprile 2010 e attualmente è all’esame degli organi di controllo.
  • Si tratta comunque di un filone di azioni positive di cui è opportuno seguire l’iter normativo perché, in base allo schema del decreto interministeriale in attesa di pubblicazione, nell’ambito del lavoro subordinato, si prevede:
    • Un finanziamento massimo, pari a 500.000 euro a progetto.
    • La durata massima dei progetti, pari a 24 mesi.
    • Il finanziamento dei progetti volti a dare concreta attuazione alle seguenti tipologie di azioni positive:

– flessibilità oraria (per es.: part – time reversibile, telelvoro, lavoro a domicilio, banca ore, flessibilità oraria);
– supporto al rientro (formazione e aggiornamento per favorire il reinserimento dei lavoratori in congedo);
servizi innovati e reti (es. azioni volte ad ammortizzare i tempi di città).

Azioni positive per la conciliazione, finanziate dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità – normativa “in progress”

  • Il decreto del Ministero delle Pari Opportunità del 12 maggio 2009 (v. art. 1, lett. a) ha destinato 40 milioni di euro alle azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  • Con l’intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010 sono state fornite le coordinate per rendere attivo il finanziamento. In particolare l’intesa:
  • ha stabilito i criteri d’impiego della somma stanziata, indicando le finalità che devono perseguire le azioni positive:
    • creare o potenziare servizi di infanzia;
    • Incentivare l’acquisto di voucher per servizi di cura all’infanzia o di cura e assistenza per disabili e anziani;
    • facilitare il rientro al lavoro dopo un periodo di congedo per esigenze di conciliazione (es. percorsi di formazione e aggiornamento);
    • sostenere modalità di lavoro e tipologia contrattuali “familiy friendly” (es. telelavoro, part-time, banca ore).
    • sostenere eventuali altre tipologie di intervento in linea con le finalità dell’Intesa.
  • Ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome lo stanziamento previsto a livello nazionale (ossia i 40 milioni di euro). Così, a titolo meramente esemplificativo, si prevede che spettinocirca 3 milioni di euro al Piemonte, 7 milioni di euro alla Lombardia, 2,5 milioni di euro alla Toscana, 4 milioni al Lazio ecc.
  • prevede che le Regioni e le Province autonome predispongano un piano attuativo per l’utilizzo delle risorse attribuite. Il piano deve ricomprendere almeno 3 delle tipologie di azioni positive indicate; 2, se l’attribuzione alla Regione o Provincia autonoma è inferiore a 1.500.000 di euro.

Il termine (come da ultimo prorogato), per la presentazione del piano attuativo era il 29 settembre 2010. Entro tale data non tutte le Regioni hanno presentato il piano attuativo, alcune lo hanno presentato un pochino in ritardo o lo stanno per presentare. La situazione, quindi, è diversificata a livello territoriale.
Tra le Regioni che si sono munite di un piano attuativo c’è ad esempio il Piemonte, che su sito Kila peraltro rende noto che l‘avvio dei bandi, per cui è necessario attendere il trasferimento delle risorse alla Regione, è previsto entro i primi mesi del 2011.

Azioni positive per la conciliazione, finanziate dal FSE – v. ad es. il bando “Flexicurity” del Lazio

Alcuni bandi finanziano le azioni positive per conciliare i tempi di vita e di lavoro attingendo dai fondi europei.
Un caso significativo al riguardo si ha con il bando “Flexicurity” della Regione Lazio che finanzia, con circa 9.500.000 di euro l’introduzione o il potenziamento di modelli flessibili di organizzazione del lavoro accompagnati dall’attivazione di servizi di conciliazione in favore di lavoratori con carichi di cura.

Ecco in sintesi il contenuto del Bando

  • I progetti possono essere presentati solo dai datori lavoro privato (sono esclusi gli enti pubblici) entro il 31 gennaio 2011.
  • L’intervento proposto è finanziabile se prevede le due distinte azioni positive: una per i modelli organizzativi flessibili, l’altra per i servizi di conciliazione indicate.
  • Il tetto massimo di finanziamento è di 350.000 euro a progetto, così suddivisi:

– 30% per i modelli organizzativi flessibili
– 70% per i servizi di conciliazione

  • La durata massima del progetto è di 24 mesi
  • Sono ammesse al finanziamento:
  • Le azione positive per introdurre/potenziare modelli di flessibilità, così ad esempio: il telelavoro, il part-time reversibile, il job sharing, la flessibilità oraria, la banca ore, i piani di carriera.
  • Le azioni positive per erogare servizi di conciliazione, così ad esempio: i servizi di trasporto a scuole e strutture mediche, l’assistenza a bambini, anziani, malati e disabili, l’asilo nido, il doposcuola.

 

(Per maggiori approfondimenti vedi Novecento Lavoro, Novecento Media)

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