Green Economy, la normativa europea sull’energia rinnovabile

Come si può finanziare in Italia una delle componenti fondamentali della Green Economy, ossia la produzione di energia da fonti rinnovabili? Incominciamo una serie di articoli su questa materia, con uno sguardo al quadro normativo europeo.

Da quando è scoppiata la crisi si fa un gran parlare di green economy, economia verde. È uno degli argomenti principali con il quale Barack Obama ha dato la sua nuova impronta sull’amministrazione degli Usa: e anche se finora è rimasta più che altro una petizione di principio, è comunque importante che una tale impostazione provenga proprio dal paese che, insieme alla Cina, detiene il record di più grande produttore di gas serra al mondo.
Il problema è che se ne parla all’interno di una vecchia visione dell’economia, proprio quella che la green economy vuol superare: come uno strumento per rilanciare la ripresa, per aumentare le esportazioni ed il Pil, il Prodotto interno lordo. Ma è proprio questa la differenza fra green economy e vecchie teorie economiche: lo stesso concetto di Pil, il perno centrale dell’economia e della finanza tradizionale, va posto in discussione. Non è possibile considerare la produzione di ricchezza solo in termini monetari, se contemporaneamente si distruggono risorse e si compromette il futuro del pianeta.
La crisi di questi anni non è solo crisi finanziaria e dell’economia, è anche la crisi di un modello di sviluppo basato prevalentemente sulla black economy, la nera economia degli idrocarburi, che ha generato però la crisi dell’ambiente e la più recente crisi energetica. Senza parlare delle guerre e delle tensioni internazionali, la cui ragione va spesso ricercata proprio nel tentativo di accaparrarsi le risorse energetiche fossili.
Dunque, la misura della crescita della ricchezza deve estendersi dai puri parametri monetari per descrivere la creazione di risorse o almeno il risparmio nel consumo di risorse prodotte dal nostro pianeta. La definizione della green economy (v. box sotto) ripropone questo tentativo.

Definizione di green economy

Si definisce economia verde, o più propriamente economia ecologica, un tipo di “analisi econometrica” che oltre ai benefici economici (aumento del Prodotto interno lordo) prende in considerazione i danni ambientali (che spesso diminuiscono anche il Pil, dal momento che riducono le rese della pesca, dell’agricoltura e la qualità dell’ambiente, fatto che danneggia il turismo) prodotti dall’estrazione delle materie prime, dal loro trasporto e trasformazione in energia, della loro manifattura in prodotti finiti ed infine del possibile riciclaggio o danno ambientale che produce la loro eliminazione definitiva. Questa analisi propone misure economiche, legislative, tecnologiche e di educazione pubblica in grado di ridurre il consumo di energia e di risorse naturali (acqua, cibo, combustibili, metalli, ecc.); diminuire la dipendenza dall’estero; abbattere le emissioni di gas serra; ridurre l’inquinamento locale e globale ed infine cercare di istituire un’economia sostenibile per molti millenni, servendosi prevalentemente di risorse rinnovabili (come le biomasse, l’eolico, il solare, l’energia idraulica) e procedendo al più profondo riciclaggio di ogni tipo di scarto domestico o industriale.

Fonte: Wikipedia, it.wikipedia.org

Al riguardo vogliamo ricordare l’interessante libro dei prof. Maurizio Guandalini e Victor Ukmar (Green economy, Italia. Idee, energia e dintorni. Uno stimolo alla ripresa economia, Fondazione Istud – Mondadori Università, 2009). Il libro costituisce la fotografia più completa della green economy italiana, e parte dal riconoscimento del fatto che l’Italia, anche in questo settore, è ricca di ricerca, creatività e sperimentazioni: ci sono comuni, aziende e persino privati che riescono a costruire soluzioni che, nel rispetto dell’ambiente, mantengano requisiti di redditività economico-finanziaria. Tuttavia spesso si tratta di iniziative individuali, mentre manca un indirizzo esplicito di politica economica e una spinta del Sistema Paese. Eppure molti autorevoli studi convengono sul fatto che lo sviluppo delle attività di green economy, ed in particolare la produzione di energia da Fonti energetiche rinnovabili (Fer), possono portare ad uno sviluppo economico, ad una notevole ripresa dell’occupazione, ad un’intensa attività di ricerca e sviluppo tecnologico, sia in Italia, sia in Europa sia nel mondo intero.
Tuttavia, la green economy è una rivoluzione economica, ed ogni rivoluzione economica necessita di risorse finanziarie ingenti, e di politiche economiche che aiutino l’avvio di nuove attività e di nuovi modelli di consumo. In altre parole, c’è bisogno anche di una finanza della green economy.
Cominciamo con questo articolo una serie di interventi appunto sull’argomento della finanza della green economy, limitandoci peraltro al suo aspetto più rilevante, cioè la produzione di energia da FER: come si possono finanziare oggi nel nostro paese, come si preannuncia questa finanza nel futuro prossimo, come potrebbe essere impostata negli anni a venire.
Gli articoli saranno dedicati:

  • alla normativa europea in materia di Fer. Infatti questo è il quadro di riferimento fondamentale per lo sviluppo delle norme nazionali, perche quello dell’energia è uno dei campi in cui maggiormente si concentra l’attenzione dell’Ue;
  • alla normativa sulle Fer e sul finanziamento della loro produzione in Italia, anche alla luce della manovra economica che, al momento in cui si scrive, è in discussione in Parlamento;
  • ad alcuni esempi pratici di finanziamenti nel caso dell’energia fotovoltaica, dell’eolico, dell’idroelettrico, in situazioni differenti, con produttori differenti (comuni, aziende, privati) e con soluzioni finanziarie differenti.

Non faremo esempi invece sulle biomasse, in quanto sia le soluzioni tecniche (le singole biomasse utilizzabili e le tecnologie di produzione) sia le fonti di approvvigionamento sono molto diverse e quindi le valutazioni vanno effettuate caso per caso. Valgono comunque anche per esse le norme che, come vedremo, sono applicabili in linea generale alla produzione di energia da Fer.
Un’avvertenza è da premettere a questa trattazione. Non basta parlare di Fer per sbarcare nel terreno della green economy. Se infatti si pensa ad alcune produzioni per le quali il consumo di energia termoelettrica e di combustibili (derivanti da idrocarburi) superano la resa energetica finale, come accade talvolta nel campo di alcune biomasse e di alcuni biocombustibili, è chiaro che siamo del tutto al di fuori dell’economia verde. Così come non possiamo certo parlare di green economy quando le centrali elettriche e le opere civili connesse hanno un impatto devastante sul territorio e sulle popolazioni interessate (si pensi a dighe costruite per lo sfruttamento della energia idroelettrica, senza nessuna valutazione del loro impatto ambientale).

La normativa europea sulle energie rinnovabili
Sin dagli anni Cinquanta, l’Unione europea ha dimostrato un notevole interesse per le problematiche legate al tema dell’energia e dell’ambiente. Non è un caso che le prime due istituzioni comunitarie, ossia la Ceca (Comunità europea del carbone e dell’acciaio) e l’Euratom (Comunità europea dell’energia atomica), siano nate per creare un mercato unico europeo in campo energetico. E non è un caso che nel Trattato di Amsterdam la questione energetica rientri tra le attività di competenza dell’Unione europea, sotto un unico capitolo intitolato “Ambiente” (Il Trattato di Amsterdam è uno dei trattati fondamentali dell’Unione europea ed è il primo tentativo di riformare le istituzioni europee in vista dell’allargamento. Venne firmato il 2 ottobre 1997 dagli allora 15 paesi dell’Unione europea ed è entrato in vigore il 1º maggio 1999). Per le istituzioni comunitarie, infatti, le questioni legate alla sicurezza energetica non possono prescindere da quelle legate alla sicurezza ambientale.
Questo connubio è riconfermato dal Libro Bianco per una politica energetica dell’Ue del 1995, (“Una politica dell’energia per l’Unione europea”, COM(95)682 del 13 dicembre 1995) dove si sottolinea  l’importanza di garantire la sicurezza energetica ai propri cittadini, ossia «garantire, per il benessere dei cittadini e il buon funzionamento dell’economia, la disponibilità fisica e costante dei prodotti energetici sul mercato, ad un prezzo accessibile a tutti i consumatori, nel rispetto dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile» (il passo citato è contenuto nella pagina 2 del Libro Verde “Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento energetico”, COM(2000)769 def. del 29 novembre 2000 e COM(2002)321).
In altre parole, la politica energetica dell’Ue si è sempre distinta sul piano internazionale caratterizzandosi per una particolare sensibilità verso le problematiche ambientali e diventando un caposaldo della politica estera dell’Unione.
Attualmente la politica energetica ed ambientale europea è regolamentata da una serie numerosa di direttive e misure comunitarie che sono state adottate nel tempo, rendendo spesso assai difficile la riepilogazione e la sintesi delle misure realmente esistenti, vista anche l’ampiezza dei temi trattati (v. tavola sotto).

Politica energetica dell’Unione Europea sulle Fonti di Energia Rinnovabili. Principali documenti e norme

8.3.2006

Libro verde: una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura. Libro quadro della Commissione Europea in materia energetica ed ambientale. 
COM/2006/0105 definitivo

10.1.2007

Comunicazione della Commissione al PE e al CE. Introduce il pacchetto integrato di misure detto “pacchetto energia” riguardanti l’efficienza energetica, le fonti rinnovabili, lo stoccaggio del carbonio, perfezionamento dello scambio di quote di emissioni di anidride carbonica, riduzione delle emissioni
COM/2007/0001 definitivo

10.1.2007

Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo e al Parlamento europeo dal titolo “Una politica energetica per l’Europa”. COM 2007) 1 definitivo

10.1.2007

Comunicazione della Commissione dal titolo “Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius. La via da percorrere fino al 2020 e oltre. COM(2007) 2 definitivo.

10.1.2007

Comunicazione della Commissione, del 10 gennaio 2007, “Tabella di marcia per le energie rinnovabili. Le energie rinnovabili nel 21° secolo: costruire un futuro più sostenibile” [COM(2006) 848].

9.3.2007

Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Bruxelles. Accordo del pacchetto 20-20-20- entro il 2020.
7224/1/07 REV 1.

23.1.2008

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
COM/2008/0019 definitivo. – COD 2008/0016

20.11.2008

Energy and Environment report 2008. EEA Report No 6/2008

23.4.2009

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

6.4.2009

Il Consiglio adotta il pacchetto clima- energia. comunicato stampa 

13.7.2009

Regolamento (CE) n.663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia.

21.12.2009

Accordo di Copenhagen – Comunicato Stampa.

Gli obiettivi concordati in sede europea sono ambiziosi, e mirano in sintesi a garantire l’energia necessaria a tutti i cittadini rispettando l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. All’interno di questo quadro, le fonti di energia rinnovabile giocano un ruolo importante, perché esse danno al contempo una risposta sia al problema dell’approvvigionamento energetico e alla dipendenza del petrolio che al problema ambientale.
Per cercare di chiarire quantomeno le linee essenziali della politica energetica interna dell’Ue si deve innanzitutto ricordare il Libro verde per “Una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura”, adottato dalla Commissione nel 2006. Tale documento si propone come quadro di riferimento per una politica energetica comune.
Gli obiettivi da perseguire sono:

  • la sostenibilità, intesa come la lotta al cambiamento climatico e la promozione dell’energia pulita, derivante da fonti rinnovabili, e dell’efficienza energetica;
  • la competitività del mercato energetico da raggiungere attraverso una più efficiente rete europea;
  • la sicurezza dell’approvvigionamento, inteso come politica esterna dell’Ue, volta a coordinare meglio la domanda e l’offerta di energia a livello internazionale.

Per la prima volta, inoltre, si decise di strutturare un programma energetico basato sull’utilizzo delle energie rinnovabili e sull’efficienza energetica, prevedendo delle vere e proprie tabelle di marcia con l’obiettivo di diminuire il peso dei combustibili fossili, sempre più cari e destinati all’inevitabile esaurimento.
Alla luce di queste priorità, il 10 gennaio 2007 la Commissione ha presentato un pacchetto integrato di misure, il cosiddetto “pacchetto energia” che istituisce la Politica energetica europea. Tale politica è passata anche sotto il nome di “strategia del 20-20-20” perché entro il 2020 prevede i seguenti risultati:

  • riduzione delle emissioni di CO2 del 20% rispetto ai livelli registrati nel 1990;
  • aumento dell’efficienza energetica pari al 20% del consumo totale di energia primaria;
  • incremento della percentuale complessiva delle energie rinnovabili, portandola a circa il 20% del consumo totale dell’Ue. Per raggiungere questo obiettivo, è stato imposto che ogni paese dovrà usare combustibile proveniente da oli vegetali per un totale del 10% nel settore dei trasporti entro il 2020.

La Commissione ha elaborato successivamente numerose proposte di attuazione, la maggior parte delle quali sono contenute nel “pacchetto energetico – climatico” approvato dalla stessa il 23 gennaio 2008. Le proposte della Commissione sono state poi discusse dal Consiglio e dal Parlamento europeo, che hanno approvato definitivamente il pacchetto il 6 aprile 2009.
Lasciando da parte gli interventi, seppur di notevole importanza, che l’Ue ha posto in atto per raggiungere gli obiettivi riguardanti l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni, è opportuno per ora concentrarsi sugli interventi che riguardano più precisamente l’uso e lo sviluppo delle energie rinnovabili, come alternativa ai combustibili fossili. 
La direttiva europea punta ad un incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili del 20% entro il 2020. Nel 2008 tale quota in Ue era pari all’8,5%. La Commissione ha stabilito un obiettivo vincolante per ogni stato membro partendo da una percentuale fissa del 5,5% a cui poi si deve sommare una quota nazionale in base al Pil. L’obiettivo stabilito per lo Stato italiano, a titolo di esempio, è di raggiungere una quota del 17% sul consumo interno lordo, per l’Austria una quota del 34% e per la Repubblica Ceca il 13,4%.
Oggi le fonti rinnovabili sono utilizzate maggiormente per la produzione di energia elettrica, nel settore del trasporto tramite i biocarburanti e negli impianti di riscaldamento e raffreddamento. Tuttavia se per la produzione di energia elettrica i risultati sono stati positivi, lento risulta invece il processo per la sostituzione dei biocarburanti e per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento.
Di conseguenza e al fine di incentivare l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili, è stata pubblicata  recentemente una direttiva comunitaria, la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili del 23 aprile 2009, che rientra a pieno titolo nelle misure previste dal pacchetto sull’energia proposte dalla Commissione. Essa mira, infatti, a stabilire un quadro più generale e chiaro sulla promozione delle fonti rinnovabili, sostituendo la Direttiva 2001/77/EC sulla promozione di elettricità da fonti rinnovabili e la Direttiva 2003/30/EC sulla promozione dei biocarburanti. Inoltre, essa promuove l’uso delle energie rinnovabili anche nel settore del riscaldamento e raffreddamento.
La Direttiva nasce dunque dall’esigenza di dare un quadro di riferimento chiaro, con le relative misure che ogni stato membro deve intraprendere per raggiungere gli obiettivi preposti dal pacchetto sull’energia entro il 2020.
Vediamo quali sono le principali novità.
Riaffermando l’obiettivo di raggiungere una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 20% entro il 2020, stabilisce gli obblighi per i singoli Stati prevedendo quote diverse che variano fra il 10% e il 49% del consumo energetico finale lordo. Per quanto riguarda l’Italia, è stato riaffermato l’obiettivo del 17%. Secondo l’art. 2, articolo dedicato interamente alle definizioni necessarie alla comprensione della direttiva e delle sue novità, per consumo finale lordo di energia si intende «i prodotti energetici forniti a scopi energetici all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione».
Se per il settore della produzione elettrica e per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento sono previsti obiettivi diversi a seconda degli stati, per il settore dei trasporti è previsto un obiettivo unico per ogni singolo Stato, vale a dire quello di raggiungere quota 10% da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nei trasporti (art. 3, par. 4). L’uso dei biocarburanti e dei bioliquidi, però, è preso in considerazione solo se vengono rispettano i criteri di sostenibilità definiti dall’art. 17. Innanzitutto, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso dei biocombustibili deve essere pari almeno al 35% e al 50% entro il 2017. Inoltre, i materiali per produrre i biocarburanti, che vengano prodotti o meno all’interno dei confini della Comunità, non devono provenire da terreni di grande valore in termini di biodiversità o che presentano un rilevante stock di carbonio. La Commissione, d’altra parte, si impegna a redigere delle relazioni ogni due anni sulle misure nazionali, sia dei paesi membri che dei paesi terzi, adottate per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e la tutela del suolo delle risorse idriche e dell’aria. Tale relazioni, inoltre, dovranno esaminare anche i costi sociali causati dalla domanda di biocarburanti nella Comunità e nei paesi terzi e, in particolare, sull’impatto che tale domanda possa avere sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili. Detto in altri termini, l’uso dei biocarburanti e la sua eventuale crescita sarà condizionata essenzialmente dal rispetto di criteri quali la sostenibilità ambientale e sociale.
L’art. 4 concede agli Stati piena autonomia nel definire gli obiettivi interni ai settori dell’elettricità e del riscaldamento/raffreddamento attraverso i “Piani d’azione nazionale per l’energia rinnovabile”. Secondo l’articolo, infatti, ogni singolo Stato membro ha l’obbligo di progettare il Piano nazionale, che preveda gli obiettivi da raggiungere nei tre settori sopra detti, nonché gli obiettivi intermedi settoriali e ovviamente le misure previste. Tali piani di azione dovranno prendere in considerazione anche le politiche relative al risparmio sui consumi e all’efficienza energetica sul consumo finale di energia. Ciò significa quindi che più alta sarà la riduzione del consumo di energia, meno energia prodotta da fonti rinnovabili sarà necessaria. I piani, inoltre, dovranno prevedere anche le modalità delle riforme dei regimi di pianificazione e di fissazione delle tariffe, nonché l’accesso alle reti elettriche da fonti rinnovabili.
Per ottenere l’obiettivo nazionale complessivo, ogni Stato può usufruire, inoltre, di misure supplementari, non necessariamente legate alle politiche nazionali. L’art. 3.3 prevede, infatti, che gli stati possono applicare regimi di sostegno e misure di cooperazione tra Stati membri e non, regolamentate dagli art. 6 -11. Quest’ultime sono di quattro tipi:

  1. accordi con un altro Stato membro per un trasferimento statistico di quote di energia prodotta da fonti rinnovabili da uno Stato all’altro (art. 6);
  2. progetti congiunti fra due o più Stati membri per la produzione di elettricità, riscaldamento e raffreddamento da fonti di energia rinnovabili, anche con il sostegno da parte di operatori privati (art. 7);
  3. progetti congiunti fra Stati membri e uno o più paesi terzi, anche con il coinvolgimento di operatori privati, per la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 9);
  4. schemi di sostegno finanziario congiunto di due o più Stati membri riguardanti sia la produzione di elettricità che il settore del riscaldamento (art. 11).

Queste misure sono essenzialmente dei meccanismi flessibili che gli Stati possono adoperare per raggiungere il proprio obiettivo. Essi, infatti, potranno soddisfare i propri obiettivi nazionali ricorrendo a meccanismi di cooperazione o semplicemente attraverso trasferimenti solo contabili, cioè senza che avvenga una vera e propria importazione di energia. Di conseguenza, gli Stati con meno potenziale in termini di sviluppo delle fonti rinnovabili potranno raggiungere il proprio obiettivo attraverso misure di cooperazione con gli altri Stati, dotati di maggiore potenziale in termini di capacità economica e di ricerca. Per quanto riguarda i progetti portati avanti con paesi extra-Ue, l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili sarà presa in considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati solo se vengono soddisfatte tre condizioni (art. 9.2):

  1. l’elettricità è consumata nella Comunità
  2. l’elettricità è prodotta in un impianto di nuova costruzione in esercizio dopo il 25 giugno 2009
  3. la quantità di energia elettrica prodotta non ha beneficiato di nessun altro meccanismo di sostegno di un paese terzo diverso da un aiuto agli investimenti concesso per l’impianto.

Un’altra importante novità è disciplinata dall’art 15, dove si prevede la cosiddetta Garanzia di origine. Ciascun Stato membro deve garantire ai clienti finali che l’origine di un certo ammontare di energia derivi da fonti rinnovabili secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. In tale garanzia deve essere indicato almeno: la fonte energetica utilizzata, quale settore riguardi, le informazioni generali dell’impianto dove tale energia è stata prodotta, la data di messa in servizio e altri dettagli.
Per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili, inoltre, gli Stati devono adottare misure appropriate per sviluppare l’infrastruttura necessaria per la trasmissione e distribuzione, anche attraverso sistemi di interconnessione tra gli Stati membri e gli Stati membri e i paesi terzi. Essi, infatti, devono innanzitutto verificare che i gestori garantiscano la trasmissione e la distribuzione di energia pulita e che questo tipo di energia abbia sempre un accesso prioritario.
Affinché gli Stati rispettino gli impegni presi sono previsti, infine, termini di scadenza molto precisi. Entro il 30 giugno 2010 gli Stati membri devono notificare alla Commissione i propri piani di azione, sottolineando gli obiettivi finali ed intermedi e specificando le misure che intendono prendere per soddisfare tali obiettivi. Inoltre, essi sono obbligati, ex art. 22, a presentare ogni 2 anni e fino al 2021 una relazione sui progressi realizzati.
La direttiva del 23 aprile 2009, quindi, non solo fa chiarezza sulla politica energetica dell’Ue riassumendo i regolamenti delle precedenti direttive, ma sottolinea l’importanza che le energie rinnovabili sono destinate a giocare nel quadro della politica energetica europea. C’è ancora molta strada da fare. Troppe, infatti, sono ancora le differenze tra gli Stati in termini di conoscenza tecnologica, di innovazione e di investimenti necessari per la promozione delle energie pulite.
Gli obblighi derivanti dalla normativa europea sull’uso e la promozione delle fonti di energia rinnovabili hanno messo in moto una serie di iniziative statali mirate e ben presto si è capito che investire in questo settore non comporta solo degli oneri ma può generare anche ampi profitti. Tale aspetto è tanto più importante se si pensa alla recessione globale che ha colpito il nostro sistema economico durante l’ultimo anno. In altre parole, la nuova visione dell’energia e della tutela dell’ambiente mette in moto dei meccanismi atti alla ripresa economica degli Stati, contribuendo allo sviluppo e alla creazione di un nuovo mercato, con relative conseguenze sul lato occupazionale.
La quota di energie prodotte da Fer sul totale nell’ambito dell’Ue (v. tavola sotto) è ancora lontana, per molti paesi, dall’obiettivo posto dalle norme e intese comunitarie. Bisogna dire che i dati riportati nella tavola sotto, sono ancora riferiti al 2007, e non sono stati ancora pubblicati aggiornamenti sui confronti internazionali per gli anni 2008-9, nei quali, soprattutto in alcuni paesi (Italia, Spagna, Germania) e per alcune Fer (fotovoltaico, eolico) sono stati fatti grandi progressi. Il dato relativo all’Italia è comunque significativo. Ben oltre l’80% della produzione di energia deriva da centrali termoelettriche, alimentate da combustibili fossili, il 90% dei quali proviene dall’estero. In questi semplici dati  si racchiudono le contraddizioni della nostra politica energetica, ed i vincoli che la nostra dipendenza dall’estero pone allo sviluppo economico del paese.
Nel prossimo articolo di questa serie vedremo dunque quali sono le misure prese nel nostro paese per sviluppare e incentivare la produzione di energia da Fer, e quali sono le possibili evoluzioni di questa normativa.

Produzione di energia elettrica per fonte nel 2007 (marzo 2009)

Valori in GWh

 

Italia

Francia

Germania

Spagna

Regno Unito

EU-15

EU-25

EU-27

Termoelettrica

264.450

61.861

425.431

194.365

319.906

1.633.639

1.911.756

1.975.037

Eolica

4.144

4.050

39.500

26.800

6.160

103.248

104.232

104.252

Nucleare

 

439.730

140.534

55.103

62.387

840.505

912.218

933.828

Geotermica

5.570

 

 

 

 

5.750

5.750

5.750

Idroelettrica

39.043

63.662

27.535

30.484

9.080

303.921

321.128

340.854

Fonte: Enerdata, consultabile sul sito dell’AEEG http://www.autorita.energia.it/it/dati/int04.htm
(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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