Giornali Web e registrazione della testata

Quando la rivista telematica deve essere registrata presso il Tribunale

giugno 2005 Con la legge 7 marzo 2001, n. 62, intitolata Nuove
norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto
1981, n. 416
, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2001, è stata introdotta una nuova definizione di "prodotto editoriale"
che ha suscitato molta preoccupazione per il timore che tutti i siti, anche quelli
amatoriali, dovessero essere registrati presso il Tribunale, con tanto di direttore
responsabile necessariamente iscritto all’albo dei pubblicisti.

Si legge nell’art. 1 del provvedimento che "per prodotto editoriale,
ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto
cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione
o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo,
anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con
esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
"

Questa disposizione, combinata con quelle contenute nella "vecchia"
legge sulla stampa, la 47/1948, ed in particolare con l’art. 5, secondo cui
"nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato
registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la
pubblicazione deve effettuarsi", a giudizio di alcuni comporterebbe la
necessità di registrazione, presso il Tribunale, di ogni sito Web presente
sulla rete Internet che sia raggiungibile da utenti italiani.

La questione è preoccupante perché la diffusione di prodotti
editoriali senza la previa registrazione comporta la commissione del reato di
stampa clandestina.

Ma cosa c’è di vero? Davvero, ogni titolare di sito Web, magari anche
per uso personale o familiare, deve procedere alla registrazione presso il Tribunale?
La risposta sembra proprio dover essere negativa.

Leggendo insieme le due leggi, se ne può concludere che l’obbligo di
registrazione sussiste solo per i prodotti editoriali diffusi con periodicità
regolare.

Si tratta, quindi, solo di quei siti che hanno effettivamente contenuto
giornalistico, con aggiornamento periodico delle notizie
.

Del resto, il problema della necessità di registrazione della testata
si era posto anche per la radio e per la televisione.

Esso è stato risolto con la legge 223/1990, che ha previsto l’obbligo
di registrazione della testata, ma solo per quelle trasmissioni aventi effettivamente
contenuto giornalistico e pubblicate con aggiornamento periodico.

Se si ragionasse diversamente, peraltro, si giungerebbe a conseguenze paradossali
e nella realtà di tutti i giorni, con le Cancellerie dei Tribunali ingolfate
dalle operazioni amministrative di registrazione.

Inoltre, anche ad esempio chi volesse solo pubblicare su Internet le foto dei
propri figli, magari per renderle visibili a familiari che vivono lontano, dovrebbe
registrarsi in Tribunale.

A ben guardare, con la legge 62/2001 si è voluto risolvere semplicemente
il problema della registrabilità delle cosiddette "testate telematiche",
senza imporne l’obbligo. Tutto questo è scritto chiaramente nella disposizione
prima richiamata.

La definizione di "prodotto editoriale" data dalla nuova legge sull’editoria
vale solo "ai fini della presente legge" cioè della stessa
legge sull’editoria.

Questo, tradotto in pratica, significa quanto segue.

1) Chi vuole registrare una testata che è solo telematica e non ha corrispondenti
cartacei lo può fare, cosa che invece prima della legge del 2001 non
era consentita (ed infatti i Tribunali rigettavano le richieste di registrazione).
In questo caso chi registra potrà essere ammesso a godere dei benefici
e degli aiuti della nuova legge, così come di tutte le altre, vaste,
disposizioni in materia di editoria. Inoltre, gli autori di articoli sulla relativa
testata potranno farlo valere in concorsi, esami, e via dicendo così
come avrebbero fatto con le classiche testate cartacee. Prima della legge del
2001, chi aveva una testata telematica e voleva ottenere la registrazione, doveva
realizzare una parallela versione cartacea della propria rivista Web.

2) Chi è titolare di un sito Web, che non contenga pubblicazioni di
notizie di tipo periodico, e non lo vuole registrare in Tribunale può
benissimo non farlo. L’unica conseguenza che gliene deriverà sarà
che al massimo non sarà ammesso a godere dei benefici della legge 62/2001,
cosa che, ad esempio, per tutti i titolari di siti Web personali non ha il minimo
interesse.

Il fatto è che la legge sull’editoria del 2001 non ha riformato la legge
sulla stampa, né – questo è il punto focale – ha dettato una nuova
nozione di prodotto editoriale che fosse valida oltre il suo stesso ambito,
dal momento che, come si è visto, la nuova definizione è stata
espressamente limitata "ai fini della presente legge" dallo stesso
art. 1.

In conclusione, se "giornale telematico" è più simile
ad un forum, dove ognuno inserisce contributi senza periodicità regolare,
proprio come avviene notoriamente in questi contesti, non ci sono obblighi di
registrazione

Se invece si tratta di un vero e proprio sito simile in tutto e per tutto ad
un giornale, con periodicità regolare, bisognerà considerare l’eventualità
della registrazione.

In ogni caso, sarà bene ricordare che per tutti i siti è bene
indicare sempre anno e luogo di pubblicazione nonché nome e domicilio
del provider e dell’editore, se esiste. Si tratta di requisiti richiesti dalla
legge sulla stampa anche per le pubblicazioni non periodiche.

*Avvocato in Modena

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