Fonti rinnovabili: arrivano le modalità per gli incentivi

Il provvedimento di attuazione disciplina le condizioni per l’erogazione delle tariffe onnicomprensive e le modalità per lo scambio

Il 6 marzo scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 54 una importante delibera dell’autorità per l’energia e per il gas (ARG/elt 1/09 dell’8 gennaio 2009) che dà attuazione a quanto previsto dalla finanziaria 2008 e dal decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 18 dicembre 2008 in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la cosiddetta “tariffa fissa onnicomprensiva”.


Il decreto, che attua la legge finanziaria, affronta il tema della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sotto vari punti di vista: non solo la tariffa fissa onnicomprensiva, ma anche certificati verdi e scambio sul posto. Demanda all’Autorità per l’energia elettrica e il gas l’individuazione dei tempi e delle condizioni per l’erogazione delle tariffe fisse onnicomprensive, le modalità per lo scambio sul posto e quelle per la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, oltre che l’individuazione della copertura finanziaria.


Il provvedimento 1/09 va proprio in questa direzione, emanando le disposizioni attuative necessarie e modificando alcuni provvedimenti esistenti per adeguarli alla nuova normativa (deliberazione 74/08, 188/05 e 90/07).


Tariffa fissa onnicomprensiva
Per quanto riguarda la tariffa fissa onnicomprensiva, questa rappresenta una forma di facilitazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con impianti di piccola taglia (fino a 1 MW di potenza). In effetti, si introduce un regime semplificato per l’energia elettrica prodotta e immessa in rete che prevede un unico prezzo fisso incentivante, per l’appunto la tariffa fissa onnicomprensiva e un unico interlocutore con il quale stipulare le convenzioni, il gestore dei servizi elettrici (Gse), e non più diversi distributori territoriali, con il conseguente rischio di disparità di trattamento.


Impianti ammessi. Nello specifico, può accedere al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva l’energia elettrica incentivata prodotta e immessa in rete da:



  • impianti eolici di potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW e non superiore a 200 kW;

  • impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW e non superiore a 1 MW, purché entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 31 dicembre 2007. Per data di entrata in esercizio si intende la data in cui si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico.


Nel caso vi siano più impianti connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi attraverso un unico punto di connessione e, almeno per uno di essi, si richieda l’applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva, i limiti, in termini di potenza nominale media annua, sono riferiti alla somma delle potenze nominali medie annue complessivamente installate per ciascuna fonte e l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti per i quali non si applica la tariffa fissa onnicomprensiva viene ritirata dal Gse nell’ambito del ritiro dedicato, se applicabile. Qualora vi sia almeno un impianto per il quale non può essere applicato il ritiro dedicato, l’impianto (o gli impianti) avente diritto alla tariffa fissa onnicomprensiva mantiene tale diritto a condizione che sia realizzata una connessione dedicata con la rete con obbligo di connessione di terzi.


Il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, cioè dalla data comunicata dal produttore al Gse e all’ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione.


Procedura. Per quanto riguarda la procedura, il produttore che intende avvalersi del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva presenta istanza al Gse per ogni impianto, utilizzando un apposito schema di istanza, pubblicato anche nel portale internet www.gse.it.


Il Gse stipula con il produttore la convenzione per la regolazione economica del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva. Tale convenzione, di durata pari a 15 anni, sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica immessa e all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto relativi limitatamente all’immissione di energia elettrica.


Il produttore che intende avvalersi del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva è tenuto a richiedere al Gse, per ogni impianto, il ritiro dell’intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, anche qualora l’energia elettrica incentivata sia minore dell’intera quantità di energia elettrica immessa in rete.


Tariffe. Per ogni impianto il Gse riconosce all’energia elettrica incentivata, i seguenti prezzi:


Fonte Entità della tariffa


(euro cent/Kwh)



  • Eolica 30

  • Geotermica 20

  • Moto ondoso e maremotrice 34

  • Idraulica diversa da quella del punto precedente 22

  • Rifiuti biodegradabili, biomasse non agricole 22

  • Gas di discarica e gas residuati da processi di depurazione e biogas non agricoli 18


Fonte: Elaborazioni su legge finanziaria 2008


Il fotovoltaico è disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, mentre, per quanto riguarda le biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta, manca ancora l’apposita decretazione in capo al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Pertanto le biomasse e il biogas agricolo, ricevono 22 centesimi per Kwh alla stregua dei rifiuti biodegradabili.


Ritiro dedicato. Per quanto riguarda, invece, l’energia elettrica non incentivata si applica il ritiro dedicato, riconoscendo i prezzi medi che si sarebbero ottenuti qualora l’intera quantità di energia elettrica immessa fosse stata remunerata ai prezzi minimi garantiti previsti dalla deliberazione 280/07.


Coloro che intendono richiedere la qualifica di un impianto a fonte rinnovabile devono corrispondere al Gse un contributo per le spese di istruttoria, che si compone di una quota fissa di 150 euro, più una quota variabile sulla base della potenza:



  • 50 euro per gli impianti di potenza nominale media annua tra 20 e 200 Kw;

  • 300 euro per gli impianti di potenza nominale tra 200 Kw e 1 Mw;

  • 800 euro per gli impianti di potenza nominale tra 1 e 10 Mw;

  • 1.200 euro per gli impianti di potenza nominale superiore a 10 Mw.


Considerando che il sistema di incentivazioni determina anche un onere sostenuto dai clienti finali, l’autorità vigila a garanzia degli utenti del sistema elettrico circa il corretto ammontare di tale onere e il corretto accesso dei produttori al sistema di incentivazione, pure attraverso un programma di capillari verifiche sugli impianti.


In ogni caso, la domanda del produttore volta a ottenere gli incentivi deve essere accompagnata per il primo anno da una dichiarazione giurata con la quale questi attesta di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi previsto dal decreto legislativo 387/03.


Scambio sul posto
Oltre a disciplinare la tariffa fissa onnicomprensiva, l’autorità, inoltre, ha esteso la possibilità di aderire al meccanismo di scambio sul posto agli impianti di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 ai quali si applicheranno le regole già in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW. In questo modo, l’autorità completa il quadro normativo previsto dalle leggi 222/07 e 244/07 e attuato dal decreto del 18 dicembre 2008.


In conclusione, si può affermare che il provvedimento dell’Autorità per l’energia e il gas pubblicato a marzo in Gazzetta Ufficiale persegue le finalità di consentire l’accesso indiretto al mercato elettrico secondo principi di semplicità procedurale, condizioni di certezza, trasparenza e non discriminazione. Si tratta di un ulteriore passo verso la piena integrazione nel mercato elettrico della produzione di energia elettrica incentivata, oltre che di un segnale forte a sostegno di un approccio sostenibile allo sviluppo, in grado di valorizzare le iniziative private anche di piccole dimensioni in un’ottica di integrazione tra fonti energetiche rinnovabili di diversa natura.












Riferimenti normativi




  • Legge 244/07 (Finanziaria 2008), art. 2, comma 153, Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007 n. 300

  • Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 18 dicembre 2008: incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2009 n. 1

  • Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 1/09 dell’8 gennaio 2009, Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2009 n. 54



(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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