Fondo disabili, ripartite le somme alle regioni

Pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto che individua i criteri per l’assegnazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Ecco tutti i idettagli.

Come noto, il Protocollo Welfare ha riscritto l’art. 13 della legge 68/99 sostituendo il beneficio della fiscalizzazione (da intendersi come riduzione contributiva) totale o parziale a favore dei datori di lavoro che assumono soggetti disabili, con un contributo in percentuale del costo salariale, concesso da regioni e province autonome per ogni assunzione effettuata, previa sottoscrizione di apposita convenzione con i Servizi per l’impiego competenti, la cui misura varia in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa.

La misura dell’incentivo
Il riformulato art. 13 della legge 68/99, in vigore dall’1 gennaio 2008, prevede che le Regioni e le Province autonome concedano un contributo all’assunzione a valere sulle risorse del Fondo regionale e nei limiti delle disponibilità:
a) nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che: sia assunto attraverso le convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (Dpr 915/78) oppure sia affetto da handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
b) nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che: sia assunto attraverso le convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% oppure sia affetto da minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle allegate al Dpr 915/78;
c) rimborso forfetario parziale delle spese per: l’adeguamento del posto di lavoro, nel caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%; la rimozione di barriere architettoniche oppure l’introduzione di tecnologie di telelavoro.
Il contributo è concesso solo per le assunzioni a tempo indeterminato e previa stipula della convenzione con i competenti servizi provinciali per il lavoro dei disabili di cui all’art. 11, legge 68/99.
Per essere ammesse ai contributi, le assunzioni a tempo indeterminato devono essere realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del provvedimento ministeriale di riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili tra le diverse regioni. In ogni caso, l’ammontare lordo del contributo all’assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore.
Tutti questi incentivi sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge 68/99, hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori disabili con le predette modalità.

Istruzioni operative
Con il decreto 4 febbraio 2010 sono state rese note le istruzioni operative per la fruizione dei contributi in oggetto. Più precisamente le Regioni e le Province autonome entro il 28 febbraio di ogni anno comunicano al Ministero del Lavoro i punteggi assegnati ad ogni datore di lavoro (per le richieste ritenute ammissibili) che ha:

  1. effettuato assunzioni di disabili a tempo indeterminato nell’anno antecedente la ripartizione delle risorse ai sensi degli artt. 12 bis, comma 5, lettera b) e 13, comma 1, lettere a) e b) legge 68/99;
  2. sostenuto spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile (art. 13, c.1, lett. d) L. 68/1999).

Riparto delle risorse ed assegnazione del punteggio
Il riparto delle risorse è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del Lavoro, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato, con convenzioni stipulate presso i servizi provinciali, nell’anno antecedente, secondo il seguente criterio di assegnazione del punteggio che viene calcolato moltiplicando il costo salariale annuo sostenuto dal datore di lavoro per il lavoratore disabile assunto per:

  • punti 0,60 (per le assunzioni ex art.12bis, c.5, lett. b) L. 68/1999);
  • punti 0,60 (per le assunzioni ex art.13, c.1, lett. a) L. 68/1999 di lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978);
  • punti 0,25 (per le assunzioni ex art.13, c.1, lett. b) L. 68/1999 di lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978);
  • punti 0,60 (per le assunzioni ex art.12bis, c.5, lett. b) e 13 L. 68/1999 di lavoratori con handicap intellettivo e psichico indipendentemente dalle percentuali di invalidità).

Invece, per ciascuna richiesta di contributo per gli interventi di cui all’art. 13, comma 1, lettera d) per adeguare il posto di lavoro alle esigenze del disabile, viene assegnato il seguente punteggio:

  • punti 5.000 per gli interventi non superiori a 10.000 euro;
  • punti 10.000 per gli interventi superiori a 10.000 euro.

Il ruolo delle Regioni e Province autonome
In ogni caso spetta alle Regioni e alle Province autonome disciplinare nello specifico la procedura di concessione dei contributi.
Nella concessione dei contributi hanno diritto di prelazione i datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni a tempo interminato di disabili ex art. 12 bis, comma 5, lettera b) legge 68/99.
Il contributo viene erogato in 3 annualità assicurando la corrispondenza:

  • al costo salariale realmente sostenuto dal datore di lavoro che ha effettuato l’assunzione ;
  • al costo degli interventi attuati dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 13, c.1, lett. d) L. 68/1999.

L’erogazione di ciascuna annualità è subordinata alla verifica della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il disabile.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore disabile, il contributo dovrà essere ridotto in proporzione alla durata del rapporto di lavoro così come in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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