Focus sul Fondo di garanzia per le Pmi: le recenti novità

Il Fondo centrale di garanzia è il principale strumento a livello nazionale volto a favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso la concessione della garanzia pubblica. Vediamo quali sono i requisiti e le modalità e per potervi accedere.

Il Fondo centrale di garanzia è stato istituito nel
nostro ordinamento dalla legge 662/96 (art. 2, comma 100, lett. a),ed
è operativo dal 2000 con risultati sempre più
apprezzabili negli anni. In base ai dati diffusi
dall’istituto gestore (Unicredit-Mediocredito centrale),
circa il 99% delle imprese ha avuto accesso ai
finanziamenti
con la copertura del Fondo centrale in
assenza della presentazione di garanzie reali.
Le cifre non lasciano perplessità in merito
all’importanza dello strumento in questione. Nel corso del
2010, le domande di intervento ammesse sono state 50.076, un dato che
segna un 103,6% in più rispetto al 2009. In forte crescita,
anche se in misura leggermente minore, il volume dei finanziamenti
garantiti. Si tratta, infatti, di 9,1 miliardi di euro, pari
all’86,6% in più rispetto all’anno
precedente. L’importo garantito su tali finanziamenti ha
raggiunto i 5,2 miliardi di euro, con una crescita del 90,8% sul 2009.
I risultati appena riportati sono diretta conseguenza delle azioni
compiute, nel corso degli anni, per il rafforzamento
dell’ambito di intervento del Fondo.
Oltre all’estensione della platea dei soggetti beneficiari
finali (con l’inclusione delle imprese artigiane, cooperative
e imprese di trasporto) e a una maggiore dotazione di risorse (due
miliardi di euro stanziati per il periodo 2008-2012), il legislatore
è intervenuto con una serie di provvedimenti tesi a rendere
lo strumento sempre più attuale e coerente con le esigenze
espresse dal mondo imprenditoriale (innalzamento dell’importo
massimo garantito a 1,5 milioni di euro, revisione dei criteri di
accesso al Fondo per le PMI e per l’autorizzazione dei
Confidi a certificare il merito di credito). Non a caso, è
stato costituito tra il Ministero dello Sviluppo Economico e le Regioni
un apposito Tavolo di concertazione per ottimizzare
l’operatività della garanzia pubblica e per
indirizzare in modo più efficace le risorse sul territorio,
intervenendo a favore delle aziende in maggiore sofferenza. Sono
quattro le linee direttrici seguite:

  • priorità all’impresa;
  • uso efficiente delle risorse;
  • utilizzo del Fondo come strumento di sviluppo;
  • controllo e monitoraggio dei risultati.

Non bisogna, inoltre, trascurare un elemento di forza
fondamentale che ha contribuito al successo del sistema agevolativo in
commento. La presenza della garanzia di ultima istanza dello Stato, che
opera in caso di inadempimento da parte del Fondo per tutti gli impegni
assunti a titolo di garante, controgarante e cogarante, attraverso il
meccanismo della ponderazione zero, il che consente alle banche di
ridurre l’importo degli accantonamenti a titolo di rischio,
con conseguente maggiore propensione alla concessione di finanziamenti
che saranno assistiti dal Fondo.

Richiamo all’ambito di intervento del
Fondo di garanzia

L’accesso al Fondo è riservato alle
sole imprese classificabili come “piccole e medie”
(v.
tavola sotto), in quanto è proprio per
questa categoria che si riscontrano le maggiori difficoltà
nell’ottenimento del credito. La determinazione della
dimensione imprenditoriale deve essere effettuata in
conformità ai parametri della normativa comunitaria recepiti
con Dm del 18 aprile 2005.
Le imprese devono essere presenti sul territorio
nazionale (ma possono effettuare investimenti all’estero)

ed essere economicamente e finanziariamente sane.
Rientrano tra i soggetti beneficiari anche i consorzi e
le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese

di cui agli artt. 17, 18, 19 e 23 della legge 317/91, e le
società consortili miste di cui all’art. 27 della
medesima legge. Sono agevolabili la maggior parte dei settori
economici, con esclusione dei comparti c.d.
“sensibili” (ossia siderurgico, delle costruzioni
navali, automobilistico, delle fibre sintetiche).
I criteri per valutare che le Pmi siano finanziariamente ed
economicamente sane, modificati nel mese di novembre del 2009, sono
calcolati in modo da mantenere il tasso di default
basso (all’incirca il 2%) e permettere alle realtà
comunque sane, ma in difficoltà a causa del difficile
periodo congiunturale, di poter accedere allo strumento.
Per ottenere la garanzia, l’impresa dovrà
rivolgersi ad una banca, un intermediario finanziario (iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
Dlgs 1 settembre 1993, n. 385), una Società finanziaria per
l’innovazione e lo sviluppo (Sfis), un consorzio di garanzia
collettiva fidi o un altro fondo di garanzia gestito da intermediari
finanziari iscritti nell’elenco generale di cui
all’art. 106 del Dlgs 1 settembre 1993, n. 385. Tali soggetti
sono, dal punto di vista operativo, gli unici che potranno effettuare
la richiesta di intervento del Fondo a fronte dei finanziamenti
concessi alle imprese da parte delle banche convenzionate con
l’istituto gestore. La garanzia pubblica potrà
essere attivata attraverso tre modalità:

  • Garanzia diretta: garanzia
    prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In
    questo caso, l’impresa che ha bisogno di un finanziamento
    può chiedere alla banca di assicurare l’operazione
    con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia
    è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza
    dell’impresa, viene risarcita dal Fondo e, in ipotesi di
    eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente
    dallo Stato (garanzia di ultima istanza).
  • Controgaranzia: garanzia
    prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli altri Fondi di
    Garanzia. In questo caso, l’impresa si rivolge a un Confidi o
    ad altro Fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di
    controgaranzia al Fondo. La controgaranzia può essere a
    “prima richiesta” o
    “sussidiaria”, a seconda se erogata o meno con le
    caratteristiche e le modalità della garanzia diretta. La
    distinzione assume rilevanza in sede di procedura di recupero del
    credito.
  • Cogaranzia: garanzia prestata
    dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e
    congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi
    di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione
    Europea o da essa cofinanziati. La cogaranzia può essere
    richiesta dai Confidi e altri Fondi di garanzia che abbiano stipulato
    una convenzione con l’istituto gestore.

Il Fondo centrale di garanzia non interviene nel rapporto
banca-impresa, pertanto, i tassi di interesse, le condizioni di
rimborso e l’eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla
parte non coperta dall’agevolazione pubblica sono stabiliti
attraverso la libera contrattazione tra le parti.
Per quanto riguarda la misura della
garanzia diretta, è necessario distinguere la copertura
massima delle operazioni dalla copertura massima
dell’ammontare dell’esposizione. La copertura
massima delle operazioni varia dal 60% a un massimo dell’85%
dell’importo del finanziamento concesso (si fa riferimento al
costo del bene nel caso di leasing), in relazione al soggetto
beneficiario e alla localizzazione dell’iniziativa o con
riferimento alla natura dell’operazione. Nel limite di tale
copertura massima, l’intervento del fondo garantisce
l’ammontare dell’esposizione per capitale,
interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti richiedenti nei
confronti dei beneficiari finali sempre nella misura variabile tra il
60% e l’85%.
La controgaranzia è concessa in misura non superiore al 90%
dell’importo garantito dai soggetti richiedenti (Confidi o
altro Fondo di garanzia) e, in caso di insolvenza, copre fino al 90%
della somma liquidata (o versata a titolo definitivo) al soggetto
finanziatore dal Confidi o altro Fondo di garanzia. Questi ultimi
dovranno aver prestato garanzia per valori non superiori a quelli
previsti per la garanzia diretta (85%, 80% e 60% a seconda dei casi).
Le imprese possono beneficiare dell’intervento del Fondo per
ogni tipo di esigenza finanziaria. Potrà essere garantita
qualsiasi tipologia di operazione, purché direttamente
finalizzata all’attività d’impresa:
operazioni di leasing, finanziamenti a medio-lungo termine,
acquisizione di partecipazioni, prestiti partecipativi e altre
operazioni quali, per esempio, finanziamenti a breve termine,
consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo termine per
liquidità.

Scheda
“Fondo centrale di garanzia per le Pmi”

Soggetti
beneficiari finali

Piccole e
medie imprese
valutate economicamente e finanziariamente
sane sulla base dei dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali)
degli ultimi due esercizi e della situazione contabile aggiornata.
Le imprese agricole possono avvalersi della sola controgaranzia
rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo,
agroalimentare e della pesca.
Sono soggetti beneficiari anche i consorzi e le società
consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli
17, 18, 19 e 23 della legge 317/91 e le società consortili
miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.
Esclusioni: trasporti (ad eccezione
dell’autotrasporto merci su strada per c/terzi),
cantieristica navale, industria automobilistica, industria siderurgica,
fibre sintetiche, estrazione di minerali entro limiti specificamente
determinati.
Disposizioni specifiche per le riserve PON Ricerca
e competitività e Poin Energia
: La garanzia
diretta è concedibile esclusivamente alle imprese che hanno
sede operativa nelle regioni Convergenza. Per la riserva Pon
l’operazione deve essere promossa da un pool
di imprese. Le disposizioni operative elencano in dettaglio i requisiti
richiesti.

Soggetti
richiedenti

La garanzia
diretta
può essere richiesta da:

  • Banche iscritte
    all’albo di cui all’art. 13 del Dlgs 385/93;
  • intermediari finanziari
    iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
    107 del Dlgs 385/93;
  • Sfis (società
    finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo) iscritte
    all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della
    legge 317/91.

La controgaranzia
e la cogaranzia
possono essere richieste da:

  • consorzi di garanzia
    collettiva fidi (confidi) di cui all’art. 155, comma 4, del
    Dlgs 385/93;
  • altri fondi di garanzia
    gestiti da banche e intermediari artt.106207 del Dlgs 385/93.

Operazioni
ammissibili

Qualsiasi tipologia di
operazione finanziaria, purché direttamente finalizzata
all’attività d’impresa:

  • finanziamenti a
    medio-lungo termine a fronte di investimenti;
  • acquisizione di
    partecipazioni a fronte di investimenti;
  • prestiti partecipativi a
    fronte di investimenti;
  • altre operazioni (breve
    termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti a medio-lungo
    termine per liquidità, ecc.).

L’importo massimo
garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto
delle quote di capitale già rimborsate, non può
superare € 1.500.000,00 (limite ridotto a euro 750.000,00 nel
caso delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi).

Modalità
di intervento

  • Garanzia
    diretta
    : garanzia prestata dal Fondo direttamente a
    favore dei soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari e
    Sfis);
  • Controgaranzia:
    garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e di altri fondi di
    garanzia;
  • Cogaranzia:
    garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti
    finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia
    o a fondi di garanzia istituiti nell’ambito
    dell’Unione europea o da essa cofinanziati.

Percentuali
di copertura massima delle operazioni e misura dell’ammontare
dell’esposizione

Garanzia
diretta:

  • 85%
    dell’importo del finanziamento concesso, nel caso di imprese
    che vantano crediti nei confronti di grandi imprese in amministrazione
    straordinaria;
  • 80%
    dell’importo del finanziamento concesso per: imprese a
    prevalente partecipazione femminile; soggetti beneficiari finali
    ubicati nelle Zone ammesse alla deroga di cui all’articolo
    87.3.a) del Trattato Ce per gli aiuti a finalità regionale;
    soggetti beneficiari finali che sottoscrivono Contratti
    d’area o Patti territoriali; soggetti beneficiari di
    finanziamenti a valere sulla Riserva Pon R&S; soggetti
    beneficiari di finanziamenti a valere sulla Riserva POI Energia e
    relative sottoriserve;
  • 60%
    dell’importo del finanziamento concesso per tutti gli altri
    soggetti beneficiari finali.

Controgaranzia:

  • 90%
    dell’importo garantito dal Confidi o altro Fondo di garanzia.
    Questi ultimi devono garantire una quota non superiore a quella
    prevista per la garanzia diretta (60%, 80% e 85%).
  • In caso di insolvenza,
    la controgaranzia copre fino al 90% della
    somma liquidata o versata a titolo definitivo al soggetto finanziatore
    dal Confidi o altro fondo di garanzia.

Focus sulle recenti novità
Gli ultimi mesi del 2010 sono stati caratterizzati da una serie di
importanti interventi che hanno interessato il Fondo di Garanzia. Con decreto
del 15 ottobre 2010
(Gu n. 250 del 25 ottobre 2010)
è stata modificata la definizione di
“investimenti” prevista dalla disciplina che regola
la concessione di garanzie alle Pmi a valere sul Fondo
.
Sono stati ammessi, infatti, gli investimenti in mezzi di trasporto
(autoveicoli, imbarcazioni e velivoli) iscritti a un Pubblico Registro
per l’utilizzo in c/proprio. Tali investimenti, tuttavia,
restavano ancora esclusi per le imprese dell’autotrasporto
merci per conto terzi (codice Istat 60.25 della classificazione 1991,
ovvero 60.24 della classificazione 2002, ovvero 49.4 delle
classificazione 2007). Con il decreto 21 settembre 2010
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Gu n. 257 del 3
novembre 2010) sono state apportate importanti modifiche
al decreto 22 luglio 2009, istitutivo della sezione speciale del Fondo
di garanzia rivolta alle Pmi di autotrasporto merci per c/terzi
.
Viene stabilito che le imprese del settore possano utilizzare la
sezione speciale del Fondo anche per l’acquisto di veicoli
destinati al trasporto di merci di categoria N1 (veicoli a motore
destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a
3,5 t), N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t), N3 (veicoli
destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t)
e di rimorchi con massa massima superiore a 10 t (di categoria O4) di
cui al vigente codice della strada. La garanzia è fruibile
nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Commissione europea e dal
Dpcm 3 giugno 2009 relativo agli aiuti temporanei di importo limitato
che, si ricorda, sono stati recentemente prorogati al 31 dicembre 2011.

Non va, poi, dimenticato che sono statti dettati, con decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2010
(Gu n. 266 del 13 novembre 2010), i nuovi criteri per
calcolare l’Esl
(Equivalente sovvenzione
lordoi della garanzia, al fine di determinare l’effettiva
misura del beneficio.
Poiché ora l’elemento contributivo è
parametrato anche sulla durata dell’operazione finanziaria
garantita, i nuovi criteri di calcolo dell’aiuto sono
particolarmente vantaggiosi per le operazioni di breve – medio termine.
La metodologia adottata implica, in particolare, due conseguenze:

  • l’Esl non è
    più fissa
    (precedentemente era di aliquota
    fissa pari al 13% dell’importo garantito, a prescindere dalla
    durata dell’operazione) ma varia in base ad
    alcuni parametri prestabiliti
    ;
  • alcune tipologie di operazioni
    (partecipazioni, prestiti partecipativi e finanziamenti a medio-lungo
    termine) non sono più sottoposte al regime de
    minims
    (in attesa che venisse definita una
    metodologia di calcolo, tutte le operazioni erano soggette a de
    minimis
    ).

In relazione al primo punto, l’Esl della garanzia
dovrà essere determinata in base al alcuni criteri:
percentuale di intervento del Fondo sul finanziamento, fattore di
rischio del regime (con coefficienti differenziati per le operazioni di
investimento e di liquidità), incidenza dei costi
amministrativi, remunerazione delle risorse pubbliche impiegate dal
regime di garanzia, valore del tasso di riferimento comunitario, durata
dell’operazione finanziaria da garantire.
Con riferimento alle operazioni non più sottoposte al regime
de minimis, il caso più rilevante
è quello degli interventi finanziari di durata compresa tra
18 mesi e 10 anni (finanziamenti a medio-lungo termine) destinati alla
realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data
di presentazione della domanda di finanziamento al soggetto
finanziatore. L’efficacia contributiva del Fondo
sarà espressa in misura percentuale sul costo del programma,
costituendo intensità di aiuto soggetta ai limiti stabiliti
dal Regolamento Ce 800/2008 determinati in base alla localizzazione
delle imprese (aree ex art. 87.3.a) e c) e altre aree). Il regime de
minimis
continuerà ad applicarsi alle operazioni
relative a programmi di investimento effettuate da PMI e consorzi
operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, alle operazioni di durata superiore a 10 anni, anche
se relative ad investimenti avviati successivamente alla data di
presentazione delle domande di finanziamenti e, infine, nei casi in
cui, pur essendo applicabile il regime
“autorizzato” ai sensi del regolamento Ce 800/2008,
il beneficiario opti per la concessione dell’aiuto in
applicazione della regola de minimis.
Al fine di facilitare la determinazione dell’Esl della
garanzia, le disposizioni operative del Fondo dedicano una apposita
sezione (parte VII) all’illustrazione della metodologia di
calcolo dell’Esl, individuando tutte le casistiche possibili.

Queste ultime sono elencate in due distinte tabelle, una per i
finanziamenti a fronte di investimenti e l’altra per i
finanziamenti per liquidità. In ciascuna tabella i valori
sono determinati da due elementi: la durata del finanziamento (colonna
verticale) e la commissione pagata per l’intervento del fondo
(linea orizzontale). Incrociando i due dati si individua la casella con
la percentuale da applicare all’importo garantito per
calcolare l’equivalente sovvenzione lordo.
Logicamente, i valori delle tabelle contenute in tale sezione
varieranno a seguito degli aggiornamenti del tasso di riferimento
comunitario e dei coefficienti di rischio. Al riguardo, si segnala che
attualmente il tasso di riferimento comunitario è, a partire
dal mese di gennaio 2011, 2,49% (rispetto al precedente 2,45%).
L’istituto gestore provvede, così, periodicamente
ad aggiornare le griglie di calcolo dell’elemento di aiuto
degli interventi del Fondo e a dare comunicazione di tutte le altre
variazioni che interverranno.
Si segnala che l’applicazione della disciplina del c.d.
“regime autorizzato” agli interventi del Fondo di
garanzia è, comunque, momentaneamente sospesa, in attesa
della definizione delle procedure di comunicazione alla Commissione
europea ai sensi del Regolamento Ce 800/2008 del nuovo metodo di
calcolo. Pertanto, nelle more dell’autorizzazione, tutti gli
interventi del Fondo sono ancora concessi in ambito de
minimis
, applicando i coefficienti aggiornati.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito,
Novecento Media)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome