Fit: finanziamenti per start up tecnologiche

I Fondi destinati al bando ammontano a 35 milioni di euro di risorse Fit, cui si aggiungono altri 20 milioni di risorse comunitarie Fesr

Beneficiari
Soggetti in fase di start up, anche in forma congiunta, tra i seguenti imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ovvero attività di trasporto per terra, per acqua o per aria imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale, imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, centri di ricerca con personalità giuridica autonoma, consorzi e società consortili



Attività agevolabili
Innovazioni di prodotto e/o di processo nei seguenti settori tecnologici, biotecnologie; Ict – Information and Communication Technology, materiali innovativi, sistemi robotici, domotica, sistemi meccatronici, tecnologie, processi e sistemi di gestione e controllo per la produzione e l’utilizzo ecosostenibile di energia, combustibili e prodotti finiti o semilavorati



Spese ammissibili
personale del soggetto proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, strumenti e attrezzature nuovi, servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del programma, spese generali, materiali utilizzati per lo svolgimento del programma



Agevolazione
Finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto



Procedura
Valutativa a graduatoria


Apertura del bando dal 23 settembre 2009 al 21 gennaio 2010




SCHEDA DI VALUTAZIONE
Difficoltà

Per la compilazione della modulistica, piuttosto complessa, può essere utile l’intervento di un esperto di finanza agevolata

Tempi
Le graduatorie saranno pubblicate entro 90 giorni a partire dalla data di chiusura del bando.



Costi
Eventuali costi per la consulenza di esperti del settore



Probabilità
Le probabilità di successo dipendono soprattutto dalla validità e dal grado di innovazione del progetto. L’entità delle risorse stanziate, pari a 35 milioni di euro, più 20 milioni di euro di risorse aggiuntive per l’obiettivo Convergenza, dovrebbe essere abbastanza adeguata




In dettaglio
Normativa
Legge 17.02.1982, n. 46 (Gu 27.2.82, n. 57)


Dm 10.07.2008 (Gu 10.9.2008, n. 212)


Dm 16.01.2009 (Gu 9.2.2009, n. 32)


Dm 07.07.2009 (Gu 25.7.2009, n. 171)



MODULISTICA E INFORMAZIONI


www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46


www.sviluppoeconomico.gov.it





A partire dal 23 settembre 2009, le imprese in fase di start up impegnate in settori di alta e medio-alta tecnologia possono presentare domanda di agevolazione per progetti di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie, dell’Information and Communication Technology, della robotica e meccatronica, nonché del risparmio energetico.


Con sufficiente puntualità rispetto alle previsioni di inizio anno, infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha attuato anche il secondo degli interventi previsti per il 2009 a valere sulle risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica (Fit), sulla base delle disposizioni del decreto di programmazione 16 gennaio 2009.


Il decreto ripartisce i 175 milioni di euro di risorse complessivamente disponibili tra due interventi da realizzare entro il primo semestre 2009, vale a dire: la misura, con procedura valutativa a sportello, approvata con decreto 13 marzo 2009 (v. Finanziamenti & Credito, 2009, 5, 18), a favore di progetti che realizzano innovazioni di prodotto e di processo miranti a sostituire sostanze chimiche “estremamente preoccupanti” nei processi di produzione, secondo i criteri del regolamento comunitario Reach;


la misura, con procedura valutativa a bando, approvata con decreto 7 luglio 2009, a favore di progetti proposti da imprese in start up in settori di alta e medio-alta tecnologia.



I Fondi destinati al secondo bando ammontano a 35 milioni di euro di risorse Fit, cui si aggiungono altri 20 milioni di euro di risorse comunitarie Fesr del Programma operativo nazionale (Pon) Ricerca e competitività 2007-2013, approvato con Dec. Ce C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007, che prevede, all’asse II, obiettivo operativo 4.2.1.1, la realizzazione di interventi finalizzati a favorire le attività di ricerca e sviluppo sperimentale. I Fondi Pon sono destinati a programmi per i quali almeno il 75% delle spese ammissibili sia sostenuto da unità produttive di beneficiari ubicate nei territori dell’obiettivo Convergenza: Campania, Calabria, Puglia, Sicilia.


Si ricorda che gli indirizzi attuativi del bando sono quelli stabiliti con decreto Mise 10 luglio 2008, la nuova direttiva per la concessione delle agevolazioni del Fit, in seguito all’adeguamento del precedente provvedimento 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.



Beneficiari
Il bando è aperto alla partecipazione di imprese in fase di start up (v. tavola ….), in forma singola o associata, di qualsiasi dimensione e ubicate sull’intero territorio nazionale. Nello specifico, i soggetti beneficiari, elencati all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) della direttiva Fit, sono i seguenti:
imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ovvero attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; centri di ricerca con personalità giuridica autonoma.


Sono ammessi anche i consorzi e le società consortili costituiti dai predetti soggetti, a condizione che la loro partecipazione sia superiore al 30% dell’ammontare del fondo consortile ovvero del capitale sociale.


I soggetti beneficiari possono presentare i programmi anche:
– congiuntamente tra loro, purché nessun soggetto sostenga da solo più del 70% e meno del 10% dei costi complessivi ammissibili;
– congiuntamente con organismi di ricerca, purché le attività delle imprese abbiano un costo ammissibile superiore al 30% di quello complessivamente ammissibile.


Sono considerati “organismi di ricerca” i soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituiti secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le imprese in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti.



Definizione di “start up”
I soggetti richiedenti devono risultare formalmente costituiti entro la data di pubblicazione in Gu del decreto 7 luglio 2009, ossia entro il 25 luglio 2009 e, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono risultare costituiti da non oltre 5 anni solari. Per data di costituzione si intende la data dell’atto costitutivo, per i soggetti costituiti in forma societaria, ovvero la data di iscrizione al Registro delle imprese, per tutti gli altri soggetti.


In caso di domanda presentata congiuntamente da più soggetti, il requisito relativo alla data di costituzione deve essere soddisfatto da tutti i soggetti richiedenti, ad eccezione degli organismi di ricerca; se la domanda è presentata da consorzi o società consortili, detto requisito deve essere soddisfatto da tutti i soggetti costituenti il consorzio, a eccezione degli organismi di ricerca.




Attività agevolabili
Sono ammissibili alle agevolazioni programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti anche attività non preponderanti di ricerca industriale (v. tavola ….), finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo di alta e medio alta tecnologia, nei settori individuati dal Ministero, ossia:


biotecnologie, ovvero l’applicazione della scienza e della tecnologia agli organismi viventi o a loro parti, prodotti e modelli, al fine di alterare i materiali viventi e non viventi, per produrre conoscenza, beni e servizi, con esclusione delle attività non consentite dalla legislazione italiana (produzione industriale di Ogm o manipolazione genetica di embrioni umani); Information and Communication Technology – Ict, limitatamente a: internet dei contenuti (contenuti multidimensionali, multimediali e multimodali), internet dei servizi (piattaforme aperte per servizi di “internet del futuro”) e internet delle cose (componenti e oggetti intelligenti); materiali innovativi; sistemi robotici ad elevata interazione con l’uomo e con l’ambiente; domotica; sistemi meccatronici per la generazione, la trasmissione ed il controllo del moto; tecnologie, processi e sistemi di gestione e controllo per la produzione e l’utilizzo ecosostenibile di energia, combustibili e prodotti finiti o semilavorati, basati sullo sfruttamento di fonti rinnovabili e/o sull’utilizzo di materie prime o seconde di origine naturale.



Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale


Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva Fit, si intendono: per attività di ricerca industriale quella rivolta ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;


per attività di sviluppo sperimentale quella rivolta alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, così generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.


L’attività di ricerca industriale si considera non preponderante se il costo ad essa riferito è inferiore a quello previsto per le attività di sviluppo sperimentale.



I programmi agevolabili devono comportare costi ammissibili non inferiori a 500.000 euro e non superiori a 2 milioni di euro.


Per quanto concerne la tempistica, i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione dell’istanza e, comunque, non oltre 6 mesi a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, e avere durata compresa tra i 18 e i 36 mesi.



Spese ammissibili
Anche per l’individuazione delle tipologie di spese ammissibili occorre rinviare alla direttiva Fit, che, all’art. 5, comma 4, ne fornisce l’elenco:


a) personale del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;


b) strumenti e attrezzature nuovi, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, limitatamente alle quote di ammortamento fiscali ordinarie;


c) servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del programma, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;


d) spese generali, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30% del valore della voce di cui alla lettera a);


e) materiali utilizzati per lo svolgimento del programma.



Agevolazione
Sempre con riferimento alle disposizioni della direttiva Fit, trattandosi di programmi agevolabili di entità massima pari a 2 milioni di euro, le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e del contributo alla spesa


Il finanziamento agevolato copre il 50% dei costi ammissibili, con le seguenti caratteristiche: durata: massimo 8 anni, oltre a un periodo di preammortamento non superiore a 4 anni tasso agevolato: 20% del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, in vigore alla data di stipula del contratto. Alla data in cui si scrive, il tasso agevolato risulta pari allo 0,55% annuo;
rate: annuali costanti posticipate, a partire dalla data di conclusione del periodo di preammortamento;
interessi di preammortamento: corrisposti annualmente, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione.


Il contributo diretto alla spesa o contributo a fondo perduto è previsto in misura pari al 40% dei costi ammissibili per le piccole imprese e per gli organismi di ricerca, al 30% per le medie imprese e al 20% per le grandi imprese


Esclusivamente per gli organismi di ricerca, l’agevolazione corrispondente alla quota di finanziamento agevolato può essere concessa nella forma del contributo a fondo perduto.


Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore di ricerca, sviluppo e innovazione, qualora l’entità complessiva delle agevolazioni superi le intensità massime previste in sede comunitaria, il Ministero ridurrà il contributo alla spesa ed eventualmente anche il finanziamento agevolato.


Sulle medesime spese non è ammessa cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche individuate come aiuti di Stato, incluse quelle concesse in regime de minimis.




Risorse aggiuntive
Come già evidenziato, il bando non prevede alcun tipo di limitazione geografica, bensì risorse aggiuntive a valere sul Pon Fesr Ricerca e competitività 2007-2013, destinate a programmi per i quali almeno il 75% delle spese ammissibili sia sostenuto da unità produttive di soggetti beneficiari ubicate nei territori delle regioni dell’obiettivo Convergenza: Campania, Calabria, Puglia, Sicilia.


In tali circostanze, le eventuali agevolazioni relative ai costi sostenuti in unità produttive non ubicate nei territori delle regioni dell’obiettivo Convergenza sono concesse a valere sulle risorse Fit.


Inoltre, per i programmi agevolati con le risorse del Pon Fesr: sono fatti salvi eventuali termini di ultimazione dei progetti più restrittivi imposti dall’utilizzo delle predette risorse comunitarie, rispetto alla normale durata, compresa tra i 18 e i 36 mesi; con riferimento ai costi agevolabili, sono applicate le limitazioni e le modalità di imputazione previste per l’utilizzo di risorse Fesr dal Dpr 196/08, che fissa le norme sull’ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013.


I soggetti beneficiari di risorse comunitarie sono, infine, tenuti a rispettare alcuni vincoli in materia di monitoraggio e controlli stabiliti con Reg. (Ce) 1083/2006, ossia: rispondere alle richieste del Ministero circa informazioni, dati e rapporti tecnici periodici e consentire lo svolgimento di ispezioni e sopralluoghi; aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, evidenziando l’apporto di risorse Fesr per la sua realizzazione.




Procedura
Lo strumento è attuato con procedura valutativa, mediante procedimento a graduatoria. Non rileva, dunque, l’ordine cronologico di presentazione delle domante.



Presentazione delle domande. Il bando è aperto a partire dal 23 settembre 2009 al 21 gennaio 2010. I soggetti interessati sono tenuti a compilare il modulo per la richiesta delle agevolazioni (allegato 1 al bando) e la scheda tecnica del progetto (allegato 2) utilizzando lo specifico software predisposto dal Mise e pubblicato all’indirizzo internet www.innovazione.incentivialleimprese.it/Legge46.


Occorre inoltre allegare:
il piano di sviluppo del programma (allegato 3);
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni di impresa (allegato 4);
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di costituzione dei soggetti coinvolti (allegato 5) ed eventuale certificazione rilasciata da un revisore dei conti esterno, di cui all’art. 5, comma 3, lett. b) del bando.


Qualora la domanda sia presentata congiuntamente da più soggetti, il Modulo per la richiesta delle agevolazioni deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, che dovranno individuare un capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero.


La domanda, in bollo, con tutti gli allegati, deve essere spedita entro i termini mediante raccomanda A/R a


Ministero dello Sviluppo Economico


Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, Divisione VIII, già Ufficio XI della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese


via del Giorgione, 2B


00197 Roma



Valutazione delle domande. Le graduatorie di merito vengono formate entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando, nel limite delle risorse disponibili maggiorate del 20%, attribuendo a ciascun progetto un punteggio, fino a un massimo di 20 punti, basato sugli indicatori riportati nella tavola che segue.



Determinazione dei punteggi























Indicatori



Punti



Livello qualitativo dell’innovazione oggetto del programma, sia in termini di originalità che di complessità progettuale



Fino a 15



Programma presentato da impresa le cui spese di R&S rappresentino almeno il 15% del totale delle spese operative:


– in almeno uno dei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazioni,


oppure


– nel caso di una start up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del periodo fiscale corrente al momento della domanda, quale certificato da un revisore dei conti esterno



5



Totale massimo



20




Possono, inoltre, essere riconosciute le seguenti maggiorazioni, tra loro cumulabili:


5% per programmi finalizzati a realizzare prevalentemente un’innovazione di prodotto;


5% per i programmi che comportano l’affidamento di commesse a organismi di ricerca per un importo non inferiore al 20% dei costi ammissibili del programma di sviluppo sperimentale ovvero per le domande presentate congiuntamente a organismi di ricerca che sostengano i costi del programma nella misura minima sopra indicata;


5% qualora le imprese richiedenti posseggano il requisito della titolarità femminile, intendendosi a tal riguardo: imprese individuali in cui il titolare sia una donna, società di persone costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da donne, società di capitali, comprese le società cooperative, costituite in maggioranza, sia numerica che di capitale, da donne e in cui anche la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione sia costituito da donne.


In caso di parità di punteggio tra più programmi prevale il programma con il minor costo presentato.



Erogazione del contributo. Le agevolazioni sono erogate secondo le modalità e nei limiti del piano delle erogazioni, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 3 soluzioni, oltre l’ultima a saldo, in relazione allo stato di avanzamento del programma.


Ai fini dell’erogazione per Sal – stati di avanzamento – il soggetto beneficiario deve aver sostenuto costi non inferiori a quelli determinati nel piano di erogazioni per ciascun stato di avanzamento. Per le piccole e medie imprese, può essere concessa un’anticipazione previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari a quello previsto per il primo ed eventualmente anche per il secondo Sal, nel limite massimo del 25% dell’importo totale delle agevolazioni concesse.



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