Firma elettronica o digitale?

In molti fanno confusione ma in realtà si tratta di due cose molto diverse

Firma elettronica o firma digitale, qual è la dizione corretta? Dipende.
Tuttavia, forse perché alla base c’è comunque una sequenza di bit, molto spesso
si ha la tendenza a confondere questi due tipi di firme posti in calce a un
documento redatto tramite il computer. In realtà si tratta di due cose
molto diverse
, che hanno valenze giuridiche assolutamente differenti.
La normativa stabilisce che con il termine firma elettronica si definisca
semplicemente il fatto che qualcuno abbia apposto la propria firma (potrebbe
essere anche uno pseudonimo) a un certo documento in un determinato momento. Un
caso tipico è un messaggio di posta elettronica: se si conosce il mittente, ci
si fida che sia stato proprio lui a inviarci un messaggio un certo giorno a una
certa ora.


Nel caso di controversia legale non è automatico che la firma elettronica
faccia fede e spetta al giudice determinarne il reale valore giuridico. Per
esempio, ordinare cinque Ferrari via mail può far sorgere
qualche dubbio sulla veridicità del messaggio e quindi sull’identità del
mittente, mentre può essere più realistico che una determinata persona abbia
confermato via posta elettronica l’acquisto di un paio di film su Dvd. Ben altro
valore ha la firma digitale: si tratta della trasformazione in digitale,
appunto, della firma tradizionale che comprova univocamente l’identità di chi ha
apposto la firma stessa. In pratica, si tratta di una sequenza alfanumerica (una
sorta di interpretazione digitale della firma scritta a penna) certificata da un
organo preposto: è unica e identifica un ben preciso individuo. Ma non solo.
Apporre una firma digitale significa assicurare l’integrità del documento,
ovvero garantire che a partire dalla data che identifica il documento stesso
questo non è stato più modificato. In altre parole, la firma digitale
associa il tempo al documento
.


La confusione tra firma elettronica e firma digitale può insorgere dal fatto
che la normativa attuale distingue tre tipi di firme elettroniche: quella
semplice descritta sopra, quella avanzata (identifica univocamente il firmatario
e consente di individuare eventuali modifiche a un documento) e quella
qualificata (è una firma elettronica avanzata certificata e creata mediante un
sistema sicuro per la creazione della firma). Come si sarà forse intuito, la
firma elettronica qualificata e la firma digitale sono praticamente
equivalenti
. Da un punto di vista pratico, il codice civile prevede che
un documento informatico, inteso come fatti o dati giuridicamente rilevanti
gestiti in forma esclusivamente elettronica (per esempio delle fatture), se non
è sottoscritto è considerato una mera riproduzione meccanica (una sorta di
fotocopia); se è sottoscritto con firma elettronica semplice equivale a un
documento redatto per iscritto; se è sottoscritto con firma elettronica avanzata
o digitale ha la stessa valenza di un atto notorio.


Il disporre di una firma digitale è fondamentale qualora si decida di gestire
e archiviare tutta o parte della documentazione fiscale o giuridica inerente
l’attività della propria impresa in formato elettronico. In particolare, qualora
si desideri attivare un processo di archiviazione dei documenti
informatici
, ogni volta che viene conclusa una catalogazione, la
persona che gestisce l’archivio deve apporre la propria firma digitale corredata
da una marca temporale, che associ inequivocabilmente data e ora alla firma
stessa. La medesima persona deve inoltre redigere un manuale del processo di
conservazione che spieghi nel dettaglio le procedure seguite. Il legislatore
prevede che il supporto utilizzato per l’archiviazione dei documenti informatici
debba assicurare la conservazione dei documenti. In questo senso, viene
considerato ottimale il supporto ottico (non fa differenza se Cd o Dvd).

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