Finanziamenti agevolati a lavoratori autonomi e microimprese

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 dell’1 dicembre 2014 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, n. 176 del 17 ottobre 2014, che disciplina il microcredito.

Ricordiamo che rientra nell’attività di microcredito il finanziamento finalizzato a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa. Ma anche il finanziamento volto a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Gli stanziamenti possono avere come finalità l’acquisto di beni e servizi strumentali all’attività svolta (compreso il pagamento di canoni e di polizze assicurative), la retribuzione di nuovi dipendenti e il pagamento di corsi di formazione, anche di natura universitaria o post-universitaria.

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di 25.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite può però essere aumentato di 10.000 euro, qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi nel caso si verifichino le seguenti condizioni: il contributo prevede un’erogazione frazionata, il beneficiario ha pagato puntualmente le sei rate pregresse all’aumento del limite, il progetto finanziato è ben avviato e rispetta il contratto stabilito con l’erogatore del microcredito.

La durata massima del finanziamento è di 7 anni, che in caso di sostegno agli studi universitari o post-universitari sale a 10 anni.

Il provvedimento entra in vigore dal 16 dicembre 2014.

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