Estinzione della società, i debiti e i crediti passano ai soci

Con la sentenza n.6070, la Cassazione ha paragonato la cancellazione della società dal Registro delle Imprese a una sorta di successione, perciò se sopravvivano alcuni crediti o debiti questi passano direttamente ai soci.

La Corte di Cassazione nella sentenza n.
6070,
depositata il 12 marzo 2013, ha stabilio che alla cancellazione della
società dal Registro delle imprese
non corrisponde il venir meno di ogni rapporto
giuridico facente capo alla società estinta ma si determina un fenomeno di tipo
successorio in favore dei soci. In altri termini, la Cassazione paragona la
cancellazione della società (sia essa di capitali o di persone) dal Registro
delle Imprese a una sorta di successione, proprio come avviene con la
morte di una persona fisica. Tuttavia può capitare che, nonostante la
cancellazione, sopravvivano alcuni crediti e debiti (ossia siano pendenti
alcuni rapporti attivi o passivi) non definiti durante la
fase di liquidazione.

“I creditori
sociali insoddisfatti – come riporta FiscoOggi – devono quindi rivolgere le loro
pretese direttamente nei confronti dei soci e non della società ormai estinta,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 2495 cc (società di capitali), 2312
cc (società in nome collettivo) e 2324 (società in accomandita). Una diversa
soluzione comporterebbe, per la Corte, un’ingiustificata violazione del diritto
di difesa dei debitori sociali, tutelato dall’articolo 24 della Costituzione”.

Le Sezioni Unite hanno quindi stabilito i seguenti
principi di diritto:
 – le obbligazioni si trasferiscono ai soci,
i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione
o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno
illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

– si trasferiscono del
pari ai soci, in regime di con titolarità o di comunione indivisa, i diritti ed
i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta
, ma non
anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti
di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio
avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui
mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la
società vi abbia rinunciato.

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a
partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima,
impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio.
Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di
un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo
del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con possibile
eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei
confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare
nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il
farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione
della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere
indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci
succeduti alla società estinta» (nello stesso senso, la “gemella” n.
6071 del 2013).

2 COMMENTI

  1. Buongiorno pongo un quesito per me molto importante sono il liquidatore di una S.A.S. messa in liquidazione volontaria per raggiunti limiti di età dei soci tutte le procedure sono state fatte correttamente e dalla denuncia IVA anno 2018 risulta un credito di circa € 3.500 chiesto a rimborso evche ora dopo chiusura bilancio definitivo
    si vorrebbe cedere in modo oneroso e col sistema pro-soluto ad una S.N.C. che ha i medesimi soci della S.A.S. la S.N.C. poi utilizzerebbe il credito acquistato in compensazione di un debito IVA. E’ possibile?

  2. Sono un amkinistratore disgiunto di una SRL dal 2007che ha acquistato un bene fallimentare , premetto che la società non ha avuto ad oggi profitti di alcun genere.Per incombatibilità on il socio amm.re disgiunto vorrei rinunciare quale amm.re disgiunto visto che la C.C.I.AA mi ha notificato verbale di accertamento di infrazione amministrativa per ritardato deposito del registro imprese del bilancio di rsrtcizio al 31.12.2012 approvato il 30.06.2013 domanda presentata al pra 2017 .il fatto di uscirne la ritengo necessaria ed urgente per possibili pericoli nei confronti di terzi al livello penale in quanto il terreno con villa è abbandonato con pericolo di crollo.
    Ringrazio anticipatamente per i consigli e le indicazioni da attuare

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