Entro quanto tempo si può reinviare un file scartato dall’Agenzia delle Entrate?

Quando c’è uno scarto, solitamente ci sono cinque giorni per inviare di nuovo il documento in modo valido, evitando sanzioni. Vediamo in quali condizioni è possibile seguire questa procedura.

Il contesto di riferimento
Quando un file viene trasmesso all’Agenzia delle Entrate in prossimità
della scadenza attraverso il sito dei Servizi telematici, può
accadere che l’esito “scartato” venga generato e,
quindi, letto dopo l’ultimo giorno utile per l’invio.

In questa situazione, per alcuni casi ben determinati viene concessa la possibilità
di inviare lo stesso documento relativo allo stesso
codice fiscale
entro cinque giorni dallo scarto, considerandolo
ugualmente valido. Così facendo, si evita di incorrere nelle sanzioni
e negli interessi che, invece, normalmente sono dovute nel caso di invio oltre
i termini. In pratica, può essere considerata come una sorta di mini
proroga concessa per motivi tecnico-informatici.

I cinque giorni decorrono dalla data dello scarto riportata
nel testo della ricevuta e non da quando viene aperto e letto
il messaggio dall’utente. Vengono calcolati considerando solo i giorni
lavorativi.

Nella sua formulazione iniziale riportata nella circolare 195 del 24 settembre
1999 del Ministero delle Finanze, l’opportunità è stata
prevista solo per le dichiarazioni. Successivamente è stata estesa anche
a diversi altri tipi di documenti inviati telematicamente che, però,
devono rispettare alcune specifiche condizioni.

Modelli che godono dei cinque giorni
In generale, la “mini proroga” riguarda principalmente diversi “modelli
annualizzati”. Si tratta di quei documenti che vengono inviati solo una
volta l’anno e non a cadenza periodica, a seguito di un certo evento oppure
in una qualsiasi data decisa legittimamente dell’utente. Per fare qualche
esempio concreto, tra i modelli annualizzati che godono di questa possibilità
ci sono le dichiarazioni dei redditi Unico, 770,
IRAP.

Il fatto che un modello sia annualizzato, però, non è un requisito
obbligatorio e l’opportunità non è riservata solo alle dichiarazioni.
A riprova di questo, tra gli altri modelli per cui sono previsti i “cinque
giorni” ci sono:
• la comunicazione del codice fiscale della struttura alla quale inviare
i dati dei 730-4 di un certo sostituto di imposta (solitamente entro la fine
di marzo);
• la richiesta di rimborso IVA trimestrale.

Dichiarazioni dei redditi a parte, l’elemento che garantisce che si possa
inviare nuovamente entro cinque giorni in via telematica un documento che è
stato scartato è il fatto che questa possibilità sia riportata
esplicitamente nelle istruzioni
, nella sezione dove vengono descritte
le modalità di invio telematico del file.

Per fare qualche esempio concreto di segno opposto, nel 2010 non è prevista
la possibilità di effettuare un invio entro i cinque giorni dallo scarto,
considerato valido anche se ricevuto dopo la data di scadenza, per:

• F24 (normale ed Enti Pubblici)
• contratti di locazione
• attribuzione, variazione, cancellazione dati relativi a partite IVA
• dichiarazioni di intento
• INTRA

Quando è valido il reinvio
Dal punto di vista tecnico, perché il nuovo invio possa essere ritenuto
valido, nel file trasmesso la seconda volta deve esserci lo stesso documento
inviato in precedenza e deve essere riferito allo stesso codice fiscale.

Anche se vengono rispettate tutte le condizioni richieste, in ogni caso il
reinvio va a buon fine solamente quando l’esito della seconda elaborazione
che appare nelle ricevute risulta “acquisito”.

Non è prevista una ulteriore opportunità.

Conviene leggere sempre nel testo delle istruzioni

Le istruzioni di “Unico Società di Capitali” parlano dei cinque
giorni

Anche per l’IVA TR i cinque giorni sono riportati nella sezione
“Presentazione telematica” delle istruzioni

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