
In pratica
Entro quanto tempo si può reinviare un file scartato dall'Agenzia delle Entrate?
Il contesto di riferimento
Quando un file viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate in prossimità
della scadenza attraverso il sito dei Servizi telematici, può
accadere che l'esito “scartato” venga generato e,
quindi, letto dopo l'ultimo giorno utile per l'invio.
In questa situazione, per alcuni casi ben determinati viene concessa la possibilità di inviare lo stesso documento relativo allo stesso codice fiscale entro cinque giorni dallo scarto, considerandolo ugualmente valido. Così facendo, si evita di incorrere nelle sanzioni e negli interessi che, invece, normalmente sono dovute nel caso di invio oltre i termini. In pratica, può essere considerata come una sorta di mini proroga concessa per motivi tecnico-informatici.
I cinque giorni decorrono dalla data dello scarto riportata nel testo della ricevuta e non da quando viene aperto e letto il messaggio dall'utente. Vengono calcolati considerando solo i giorni lavorativi.
Nella sua formulazione iniziale riportata nella circolare 195 del 24 settembre 1999 del Ministero delle Finanze, l'opportunità è stata prevista solo per le dichiarazioni. Successivamente è stata estesa anche a diversi altri tipi di documenti inviati telematicamente che, però, devono rispettare alcune specifiche condizioni.
Modelli che godono dei cinque giorni
In generale, la “mini proroga” riguarda principalmente diversi “modelli
annualizzati”. Si tratta di quei documenti che vengono inviati solo una
volta l'anno e non a cadenza periodica, a seguito di un certo evento oppure
in una qualsiasi data decisa legittimamente dell'utente. Per fare qualche
esempio concreto, tra i modelli annualizzati che godono di questa possibilità
ci sono le dichiarazioni dei redditi Unico, 770,
IRAP.
Il fatto che un modello sia annualizzato, però, non è un requisito
obbligatorio e l'opportunità non è riservata solo alle dichiarazioni.
A riprova di questo, tra gli altri modelli per cui sono previsti i “cinque
giorni” ci sono:
• la comunicazione del codice fiscale della struttura alla quale inviare
i dati dei 730-4 di un certo sostituto di imposta (solitamente entro la fine
di marzo);
• la richiesta di rimborso IVA trimestrale.
Dichiarazioni dei redditi a parte, l'elemento che garantisce che si possa inviare nuovamente entro cinque giorni in via telematica un documento che è stato scartato è il fatto che questa possibilità sia riportata esplicitamente nelle istruzioni, nella sezione dove vengono descritte le modalità di invio telematico del file.
Per fare qualche esempio concreto di segno opposto, nel 2010 non è prevista la possibilità di effettuare un invio entro i cinque giorni dallo scarto, considerato valido anche se ricevuto dopo la data di scadenza, per:
• F24 (normale ed Enti Pubblici)
• contratti di locazione
• attribuzione, variazione, cancellazione dati relativi a partite IVA
• dichiarazioni di intento
• INTRA
Quando è valido il reinvio
Dal punto di vista tecnico, perché il nuovo invio possa essere ritenuto
valido, nel file trasmesso la seconda volta deve esserci lo stesso documento
inviato in precedenza e deve essere riferito allo stesso codice fiscale.
Anche se vengono rispettate tutte le condizioni richieste, in ogni caso il reinvio va a buon fine solamente quando l'esito della seconda elaborazione che appare nelle ricevute risulta “acquisito”.
Non è prevista una ulteriore opportunità.
Conviene leggere sempre nel testo delle istruzioni

Le istruzioni di "Unico Società di Capitali" parlano dei cinque giorni

Anche per l'IVA TR i cinque giorni sono riportati nella sezione “Presentazione telematica” delle istruzioni
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