Edili, anche per l’anno 2010 sconto contributivo dell’11,50%

In attesa dell’emanazione del decreto interministeriale da parte del Ministero del Lavoro, trova applicazione anche per l’anno in corso lo sconto contributivo dell’11,50%.

Come noto, la legge 247/2007 (c.d. “Protocollo Welfare”) ha reso di fatto strutturale il beneficio contributivo, stabilendo che entro il 31 maggio di ogni anno il Governo effettui la verifica degli effetti determinati dalle disposizioni in materia di minimale imponibile contributivo per il settore edile, al fine di valutare la possibilità che, con decreto interministeriale da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, possa essere confermato o rideterminato per l’anno di riferimento lo sconto contributivo nella misura dell’11,50%.
Decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del predetto decreto ministeriale, trova applicazione la riduzione determinata l’anno precedente (e quindi la misura dell’11,50% per il 2009), salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata per il 2010.
Perché si possa accedere all’incentivo è necessario il possesso della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalle Casse edili e la mancanza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
A oggi il suddetto decreto interministeriale non è stato ancora emanato, tuttavia è possibile applicare lo sconto contributivo dell’11,50% determinato nel 2009.

La norma
L’art. 1, comma 51, della legge 247/2007 (c.d. “Protocollo Welfare”) ha reintrodotto stabilmente, con decorrenza 1 gennaio 2008, la riduzione contributiva, prevista per le imprese del settore edile (scaduta il 31 dicembre 2006 e regolamentata originariamente dall’art. 29 del Dl 244/1995 – legge 341/1995), modificandone la procedura per l’individuazione annuale.

Nota bene

Poiché la precedente normativa ha espletato i suoi effetti fino al 31.12.2006 mentre il ripristino strutturale del beneficio ha avuto decorrenza dall’1.1.2008, ne consegue che per l’anno 2007, le imprese in questione, non hanno maturato il diritto allo sgravio non essendo stato emanato alcun decreto ministeriale.

La nuova regolamentazione
il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, determina annualmente (dopo aver verificato la copertura finanziaria entro il 31 maggio) con decreto interministeriale (da adottarsi entro il 31 luglio) l’esatto valore dello sconto applicabile.
Decorsi 30 giorni dal termine per l’emanazione del decreto interministeriale, le imprese edili potranno utilizzare la riduzione contributiva che era stata fissata per l’anno precedente, salvo conguaglio, vale a dire:

  • differenza tra il beneficio applicato e quello effettivamente accordato;
  • restituzione del beneficio in caso di mancata adozione del decreto.

Per l’anno 2010, il decreto interministeriale non è stato ancora approvato, in ogni caso, fino all’adozione del citato decreto, le aziende edili potranno applicare lo sconto contributivo già determinato nel 2009.
Si rammenta che sono destinatari del beneficio i datori di lavoro esercenti attività edile con codice Istat da 45.11 a 45.45.2 sul territorio nazionale (comprese le cooperative di produzione e lavoro);
La riduzione dell’11,50% si applica sull’ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale (parte a carico del datore di lavoro), diversa da quella del fondo pensioni, dovuta all’Inps e all’Inail.
Il predetto sconto contributivo è applicabile sulle contribuzioni dovute per gli operai (compresi i soci lavoratori delle società cooperative) occupati a tempo pieno, vale a dire con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.
In ogni caso per fruire dell’agevolazione è necessario che risultino rispettate le prescritte condizioni (Durc e autocertificazioni per l’osservanza dei Ccnl e l’inesistenza di condanne in materia di sicurezza e di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A al Dm 24 ottobre 2007).

Determinazione del beneficio
La riduzione contributiva dell’11,50% deve essere calcolata sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010, all’Inps (esclusa la contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti e quella integrativa versata unitamente al contributo Disoccupazione, ma destinata per la formazione, pari allo 0,30%) e all’Inail, per gli operai (compresi i soci lavoratori delle società cooperative) occupati a tempo pieno. Vale a dire per gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (non danno quindi diritto al beneficio i contratti che prevedono un orario inferiore alle 40 ore settimanali (come ad esempio i part-time, i contratti di solidarietà, i contratti intermittenti ecc.), con esclusione delle contribuzioni dovute al Fondo pensione lavoratori dipendenti.
Le aliquote contributive interessate dallo sconto sono quelle (nettizzate) in vigore nei settori industria e artigianato edile, nonché al netto di eventuali misure compensative spettanti, quali quelle stabilite per compensare l’uscita del Tfr dall’azienda a favore dei fondi pensione e del fondo tesoreria (esonero dal versamento del contributo al fondo garanzia per il Tfr dello 0,20% e riduzione, per l’anno 2010, della contribuzione minore, c.d. impropria, nella misura di 0,19 punti percentuali – entrambi i benefici sono applicabili nella stessa percentuale del Tfr conferito ai fondi pensione e al fondo tesoreria). Tale novità creerà alcuni problemi operativi, al disotto dei 50 dipendenti (anno 2006 o anno di costituzione della società) nella determinazione dell’effettivo beneficio.
Il beneficio è tuttavia applicabile nel caso in cui il lavoratore non raggiunga le 40 ore di lavoro settimanale, a causa delle medesime assenze (v. tavola sotto) individuate ai fini dell’applicazione dell’istituto della retribuzione “virtuale”.

Assenze utili al raggiungimento delle 40 ore settimanali

  • Malattia (compresi i periodi eccedenti quelli indennizzati o retribuiti per i quali viene mantenuta la conservazione del posto di lavoro);
  • Malattia specifica (Tbc)
  • Maternità (obbligatoria, facoltativa, prolungamento dell’astensione facoltativa per figlio con handicap grave)
  • Assenze per malattie del bambino fino a 8 anni di età
  • Infortunio
  • Malattia professionale
  • Donazione sangue
  • Congedo matrimoniale
  • Ferie (quelle collettive anche per gli operai che non le hanno maturate)
  • Riposi annui
  • Altri eventi indennizzati
  • CIG ordinaria e straordinaria (anche in attesa dell’autorizzazione, in caso di mancata concessione si dovrà procedere al conguaglio contributivo – circ. Inps 81/97)
  • Ore non lavorate con successivo recupero secondo la contrattazione collettiva
  • Servizio civile
  • Distacchi per cariche sindacali e elettive
  • Permessi sindacali non retribuiti
  • Aspettative in base alle norme per i tossicodipendenti
  • Aspettative per motivi privati previsti dal contratto collettivo
  • Giorni di assenza ingiustificata con perdita della retribuzione sanzionata secondo le procedure di legge e di Ccnl e quelli di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione derivanti da provvedimenti disciplinari comminati in conformità alle predette procedure
  • Provvedimenti dell’autorità giudiziaria (custodia preventiva, arresto, ecc.)
  • Permessi non retribuiti nel limite di 40 ore annue
  • Corsi di formazione non retribuiti presso gli enti scuola

La riduzione contributiva non è applicabile ai lavoratori per i quali l’impresa già usufruisce di agevolazioni ad altro titolo: assunti dalle liste di mobilità, contratto di inserimento/reinserimento, contratto di apprendistato, ecc.

Le condizioni per accedere al beneficio
L’applicazione dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle disposizioni in materia di sgravi per il Mezzogiorno (anche se attualmente non più operativi) stabilite dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge 389/89, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia retribuzione imponibile e di iscrizione alla Cassa edile.
Va però rilevato che l’evoluzione normativa in materia di condizioni per accedere ai benefici contributivi ha introdotto nuove condizioni, in particolare:

  • essere in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc (compresa Cassa edile) e non aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36 bis, comma 8, Dl 223/2006 – legge 248/2006);
  • rispettare la contrattazione collettiva e il possesso della regolarità contributiva attestata tramite il Durc, non avere in carico provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per la violazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (allegato A al Dm 24 ottobre 2007) e, in caso di violazione delle predette norme, sia decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc (art. 1, comma 1175, legge 296/2006).

In considerazione del sovrapporsi di regolarità e dichiarazioni di responsabilità, e in attesa che venga definita un’unica procedura (modulistica unificata), le aziende edili dovranno:

  • presentare (anche telematicamente), se non è ancora stato fatto, l’autocertificazione alla Dpl prevista dal Dm 24 ottobre 2007 secondo le regole fissate dal Ministero del lavoro con la circ. 34/2008;
  • presentare all’Inps e all’Inail la specifica dichiarazione per lo sconto edili prevista dal Dl 223/2006 (legge 248/2006) utilizzando i fac simile istituiti dagli Istituti interessati.

Le istruzioni operative Inps. Le imprese edili destinatarie della predetta disposizione potranno, come in passato, utilizzare il beneficio attraverso il mod. UniEmens, nel rispetto delle seguenti istruzioni:

  • l’importo del beneficio spettante per il mese cui lo stesso si riferisce (massimo dicembre 2010) deve essere esposto nel quadro D utilizzando il codice “L206”;
  • l’importo del beneficio arretrato, periodi di paga scaduti da gennaio 2009, deve essere riportato, sempre nel quadro D, in corrispondenza del codice “L207”.

Istruzioni operative Inail. Il beneficio sarà applicabile in sede di autoliquidazione 2010/2011.
Lo sconto per l’anno 2010

Settori

Aliquote contributive

Aliquota teorica sulla quale applicare lo sconto dell’11,5% (*)

Sconto effettivo (% da applicare sulla retribuzione imponibile)

Inps:

  • industria fino a 15 dipendenti
  • industria più di 15 dipendenti

 

  • Artigianato
  • Artigianato, indotto più di 15 dipendenti

 

44,17%

 

45,07%

 

42,12%

43,02%

 

10,87% (44,17-33,00 FPLD-0,30 formazione)

 

11,47% (45,07-33,00 FPLD -0,30 CIGS-0,30 formazione)

8,82% (42,12-33,00 FPLD-0,30 formazione)

9,42% (43,02-33,00 FPLD-030 CIGS-0,30 formazione)

 

1,25 %

 

1,32 %

 

1,01 %

1,08 %

Inail (industria e artigianato)

Tasso infortuni e silicosi

Tasso infortuni e silicosi applicato in azienda

(*) Il beneficio effettivo dovrà essere calcolato anche al netto delle misure compensative previste per la perdita del Tfr (esonero dal versamento del contributo al fondo garanzia per il Tfr dello 0,20% e riduzione, per l’anno 2010, della contribuzione minore, c.d. impropria, nella misura di 0,21 punti percentuali – entrambi i benefici sono applicabili nella stessa percentuale del Tfr conferito ai fondi pensione e al fondo tesoreria).

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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