E-commerce e Iva

Il presupposto territoriale dell’Iva attiene alla localizzazione dell’operazione e mira a colpire il bene nel luogo in cui viene consumato

Il presupposto territoriale dell’Iva attiene alla localizzazione dell’operazione e (coerentemente alla struttura del tributo, quale imposta sul consumo) mira a colpire il bene nel luogo in cui questo viene consumato.
In applicazione
del  “principio di territorialità”
, le operazioni sono classificate in:
importazioni, che generalmente sono imponibili in Italia e seguono la disciplina che si applica alle operazioni imponibili interne;
esportazioni e operazioni a esse assimilate, che generalmente sono non imponili in Italia, ma sono soggette a tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina Iva e danno diritto alla detrazione e al rimborso dell’Iva assolta sugli acquisti;
cessioni intracomunitarie e operazioni a esse assimilate, che generalmente sono non imponibili in Italia;
acquisti intracomunitari e operazioni a essi assimilate, che generalmente sono imponibli in Italia;
cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, per le quali si applica il regime ordinario, con alcune particolarità nel caso in cui il cedente o il prestatore sia un soggetto non residente privo di stabile organizzazione in Italia.
Si distinguono: il “territorio dello Stato”, il “territorio comunitario” e, quindi, per contrapposizione, il “territorio extracomunitario”.

Criterio di localizzazione delle prestazioni di servizi: il caso dell’e-commerce
Riguardo le prestazioni di servizi occorre considerare che per la determinazione del luogo di effettuazione delle prestazioni ci sono:
– una serie di criteri particolari, validi per specifiche categorie di servizi;
– un criterio generale, valido per tutti gli altri servizi.
Criterio generale – Le prestazioni di servizi, diverse da quelle per cui è previsto un criterio speciale, si considerano effettuate in Italia quando si verifica uno dei seguenti casi:
– sono rese da un soggetto estero attraverso una stabile organizzazione in Italia;
– sono rese da un soggetto domiciliato in Italia (e non sono rese attraverso una stabile organizzazione all’estero);
– sono rese da un soggetto residente in Italia che non ha trasferito il domicilio all’estero (e non sono rese attraverso una stabile organizzazione all’estero).

Le prestazioni di e-commerce si riferiscono alla cessione per via telematica di beni virtuali e servizi, in cui la transazione avviene interamente attraverso una rete elettronica (per esempio scarico del prodotto acquistato sotto forma di file digitale e contemporaneo pagamento in linea).
Tale operazione costituisce una prestazione di servizi, alla quale si applica una disciplina transitoria (D.Lgs. n. 273/2003) in vigore fino al 30.6.2006.
Quando la transazione per via telematica ha a oggetto la cessione di beni materiali in cui le parti utilizzano uno strumento elettronico per concludere il contratto ed eseguire il pagamento, mentre la consegna dei beni avviene tramite consegna o spedizione materiale, l’operazione si definisce “commercio elettronico indiretto” (off-line). Tale operazione rappresenta una normale cessione di beni alla quale si applicano le regole proprie delle cessioni di beni interne, delle esportazioni, delle importazioni e delle vendite a distanza intracomunitarie.

Servizi forniti per via telematica – Rientrano tra i servizi forniti per via telematica (allegato L Dir. 2002/38/CE):
– la fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
– la fornitura di software e relativo aggiornamento;
– la fornitura di immagini, testi e informazioni messa a disposizione di basi di dati;
– la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
– la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

Commercio elettronico – Non configura commercio elettronico diretto la prestazione di servizi in cui il fornitore del servizio e l’acquirente comunichino per posta elettronica.
Non configura commercio elettronico la prestazione di servizi in cui l’elemento umano è sostanziale rispetto all’elemento tecnologico, come nel caso della consulenza professionale e tecnica effettuata via e-mail da un professionista.

Luogo di utilizzo – Per le prestazioni di e-commerce diretto il luogo di utilizzo è quello in cui il prodotto telematico viene scaricato o visionato.
Regole per determinare la territorialità di tali prestazioni – Le prestazioni di commercio elettronico diretto effettuate da un operatore italiano si considerano effettuate in Italia:
– se rese a un soggetto italiano (privato o soggetto passivo Iva) e utilizzate in Italia o in un altro Stato Ue;
– se rese a un soggetto privato residente in un altro Stato UE, indipendentemente dal luogo di utilizzo;
– se rese a un soggetto passivo d’imposta extracomunitario e utilizzate in Italia.
Le prestazioni di commercio elettronico diretto effettuate da un operatore estero comunitario si considerano effettuate in Italia:
– se rese a un soggetto d’imposta Iva italiano e utilizzate in Italia o in un altro Stato Ue.
Le prestazioni di commercio elettronico diretto effettuate da un operatore extra comunitario si considerano effettuate in Italia:
– se rese a un soggetto italiano passivo Iva, e utilizzate in Italia o in un altro Stato Ue;
– se rese a un soggetto privato italiano, indipendentemente
dal luogo di utilizzo.

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