Duplicazione di CD e DVD, cosa dice la legge

marzo 2004 Per quanto riguarda i CD, DVD e altri supporti analoghi, la legge fondamentale per l’Italia in materia è quella sul diritto d’autore, la “vecchia” 633 del 22 aprile 1941, più volte modificata nel corso d …

marzo 2004 Per quanto riguarda i CD, DVD e altri supporti analoghi, la
legge fondamentale per l’Italia in materia è quella sul diritto
d’autore
, la “vecchia” 633 del 22 aprile 1941,
più volte modificata nel corso del tempo di pari passo con i progressi
della tecnica.

Le ultime modifiche apportate sono attualmente quelle del Decreto Legislativo
n. 68 del 9 aprile 2003
, di attuazione della famosa e contestata direttiva
2001/29/CE dell’Unione Europea sul copyright, conosciuta anche come EUCD
(European Union Copyright Directive). Oramai le legislazioni sul punto sono
sostanzialmente corrispondenti in ogni Paese, almeno del mondo occidentale.

Ovviamente i CD o DVD che contengono opere oggetto di diritto d’autore
non possono essere duplicati, se ciò non è consentito
dalle condizioni di licenza, definite dal titolare del diritto, che è
quasi sempre l’editore, cioè la casa discografica, cinematografica
o la software house.

Per esempio, può essere consentita l’esecuzione di una copia
per scopi meramente di backup
, come è previsto per molte licenze
d’uso del software. In tutti gli altri casi, si rischiano sanzioni, anche
se non è facile capire bene quali sono. Infatti, nel 1941, anno in cui
è stata varata la legge italiana sul copyright, le ipotesi di violazione
che si potevano verificare erano talmente poche, in considerazione dello stato
della tecnica di allora, da non destare molto timore. E’ solo negli ultimi
decenni che sono andate a configurarsi casi del tutto nuovi, tra cui proprio
quello della famigerata masterizzazione dei CD e, ora, dei DVD. Molto spesso
si tratta di illeciti commessi da singoli, tra le mura delle proprie abitazioni,
di solito a proprio uso e consumo o anche a fini di lucro. La legge 633/1944
è diventata, così, a partire dagli anni 90, un patchwork difficilmente
decifrabile di sanzioni, previsioni di reati, rimandi e così via.

Si deve comunque distinguere tra sanzioni penali, per coloro
che commettono illecite duplicazioni per fini di lucro, e sanzioni amministrative,
per chi commette tali fatti per scopi personali.

1) SANZIONI PENALI – ART. 171 TER. La sanzione penale prevista dal legislatore
per i reati di questo tipo è, per così dire, standard per tutti
i fatti indicati: è prevista, infatti, la reclusione da sei mesi
a tre anni
e la multa da cinque a trenta milioni delle vecchie lire.
Questa sanzione si applica a chi si rende responsabile dei seguenti fatti:
• Detenzione per la vendita o la distribuzione, commercio, noleggio, cessione
a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione
di materiale pirata su qualsiasi supporto non contrassegnato con il bollino
SIAE o contrassegnato con bollino contraffatto. Questo fatto era previsto dalla
legge anche prima del decreto legislativo 68/2003;
• Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio o detenzione
di prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi atti a eludere i sistemi
di protezione delle opere tutelate. Questo reato è stato previsto dal
decreto legislativo 68/2003, che ha introdotto la lettera f-bis dell’art.171-ter;

• Reato di rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche contenute
nelle opere protette (lettera h dell’art.171-ter). Si tratta in questo
caso della carta d’identità elettronica dell’opera tutelata
che spesso ne individua l’autore e l’editore.
Ferme restando le sanzioni di carattere penale, sono previste, ancora, sanzioni
amministrative pecuniarie di carattere accessorio, spesso applicabili per ogni
esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

2) SANZIONI AMMINISTRATIVE – ART. 174 TER. Per coloro che commettono
violazioni del copyright per scopi personali, sono previste sanzioni solo amministrative,
cioè “multe” (si parte da 154 euro), ma
anche la possibilità che il provvedimento sia pubblicato su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale.
In caso di recidiva, o se il fatto si presenta di particolare gravità,
è previsto l’aumento della sanzione sino a 1.032 euro, la confisca
di strumenti e materiale, la pubblicazione del provvedimento su due o più
giornali quotidiani a diffusione nazionale o su due o più periodici specializzati
nel settore dello spettacolo.

3 COMMENTI

  1. Io sono della Toscana, provincia di Massa Carrara, se io non volendo copio DVD , presi da streaming e illegale e quanto vado a pagare una multa o il carcere, se io li do a un amico a regalarli e tutto qui

    • Se leggi le sanzioni penali c’è chiaramente scritto “cessione
      a qualsiasi titolo”, quindi rischi fino a sei mesi di reclusione fino a una multa salata, MOLTO salata.

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